Risarcibile anche il mero ritardo della pa
Quella della responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni c.d. da ritardo, cioè dei danni prodotti al cittadino per il ritardo con cui questa provvede, è una questione sostanziale da molti anni dibattuta in giurisprudenza, solo parzialmente affrontata dal legislatore nel 1997 che aveva previsto un indennizzo forfetario a favore del privato, ma a cui non è stato dato alcun seguito, in mancanza di una norma attuativa.
La legge di riforma del processo civile ha previsto finalmente, dopo anni di tentennamenti della giurisprudenza, la possibilità per il privato di ottenere un risarcimento dei danni subiti in conseguenza al ritardo con cui la Pubblica amministrazione porti a compimento un procedimento amministrativo, non rispettando il termine previsto dalla legge (termine che è stato ridotto, per procedimenti amministrativi più semplici, a 30 gg.). Dunque, a seguito della suddetta novella legislativa, anche il mero ritardo è fonte di responsabilità della PA, facendo sorgere in capo al privato il diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza ad esso.
I giudici amministrativi( Cons St. Ad Plen n. 7 del 2005) e non solo, infatti, fino ad oggi hanno condannato la PA al risarcimento dei danni subiti dai privati cittadini in conseguenza dei ritardi della stessa solo laddove il privato avesse in giudizio dimostrato la spettanza del provvedimento favorevole richiesto, ovviamente con un giudizio prognostico. Oggi, a seguito della riforma in commento, il ritardo è risarcibile sempre, indipendentemente dalla dimostrazione della spettanza o meno del provvedimento. Una rivoluzione copernicana in materia di responsabilità della PA che finalmente pone sullo stesso piano privati ed enti pubblici, tutti allo stesso modo soggetti al principio del neminem laedere.