Risarcibile il danno da stress da ingiusto provvedimento della P.A.
Giudice di Pace di Cassino
Sentenza 15 giugno 2007, n. 1054
Il Giudice di Pace di Cassino avv. Alessandro di Nardo
nella causa civile iscritta al a 1400/06 R.G.A.C.
avente ad oggetto: Risarcimento danni
Pendente tra
F.T., elettivamente domiciliata in Cassino alla via B. Croce n. 3, presso lo studio dell’Avv. Giancarlo Mignanelli e del Dr. Emiliano Mignanelli, che la rappresentano e difendono in virtù di procura a margine dell’atto di citazione – attrice –
e
comune di P.I., in persona del Sindaco p.t. pro tempore, domiciliato per la carica in P.I. presso la Casa Comunale – convenuto – contumace.
Svolgimento della causa
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora F. T. conveniva in giudizio il Comune di P. I., in persona del Sindaco p. t., dinanzi ai Giudice di Pace di Cassino, al fine di ottenere il risarcimento del danno morale subito a seguito di comportamento negligente assunto dal convenuto Comune.
L’attrice assumeva che in data 28.05.2002 la Polizia Municipale del Comune di P. I. le notificava verbale di accertamento n. 858/02 per infrazione ai Codice della Strada;
che in data 19.09.2002 l’istante provvedeva, a mezzo bollettino postale, al regolare pagamento della sanzione amministrativa contestata;
che in data 07.10.2005 il Comando di Polizia Municipale di P.I. le notificava un “Avviso di procedura formazione molo sanzioni amministrative non oblate oppure oblate parzialmente” in riferimento al verbale n. 858/02 regolarmente pagato;
che, oltretutto, essa attrice riceveva formale diffida e messa in mora legale tesa ad ottenere la riscossione coattiva della sanzione amministrativa per cui è giudizio;
che a seguito di tale negligenza del convenuto Comune di P. I. l’attrice aveva subito un danno da stress per il quale richiedeva il risarcimento.
Verificata la regolarità della notifica dell’atto di citazione, veniva dichiarata la contumacia del convenuto Comune di P. I. ritualmente citato e non comparso.
Nel corso dell’istruttoria, veniva escusso il teste V.O.G..
All’udienza dei 30.03.2007, parte attrice precisava le proprie conclusioni; sulle conclusioni rassegnate, qui da intendersi per integralmente trascritte e ripetute, la causa veniva riservata in decisione.
Motivi della decisione
Va, anzitutto, dichiarata la proponibilità e la ritualità della domanda così come proposta e la competenza di questo Giudice a decidere in ordine alla controversia. Nel caso che ci occupa, la fondatezza dell’assunto attoreo emerge dalle testimonianze raccolte durante l’istruttoria nonché dalla documentazione versata in atti;
ed invero, la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del verbale n. 858/02 nei termini di legge evidenzia l’infondatezza e la pretestuosità delle richieste avanzate dal Comune di P.I. nei confronti dell’attrice, la quale con diligenza e correttezza aveva puntualmente ed integralmente adempiuto all’obbligazione di pagamento cedente a suo carico.
Di contro, appare chiaro che il convenuto Comune non ha eseguito diligentemente e attentamente la funzione di controllo e visione degli atti dei propri uffici, omettendo, altresì, di eseguire gli incombenti inerenti l’archiviazione della pratica. Appare pertanto di palese evidenza la condotta negligente della P.A. convenuta nei confronti dell’attrice, la quale ha subito notevoli disagi a seguito delle mistificate richieste e messe in mora ricevute dal convenuto Comune, l’attrice ha attraversato un periodo di notevole stress. A ciò si aggiunga la contumacia del convenuto Comune, che costituisce ulteriore riprova della fondatezza della domanda, in virtù di uniforme orientamento giurisprudenziale. I predetti elementi inducono all’accoglimento della domanda, per quanto di ragione.
In ordine al quantum debeatur, ricorrendone i requisiti e presupposti di legge, appare opportuno procedere ad una quantificazione equitativa del danno subito dall’attrice e liquidare la complessa somma di Euro 200,00, oltre interessi legali. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. La sentenza è esecutiva per legge
P.Q.M.
Il Giudice dì Pace di Cassino Avv. Alessandro Di Nardo definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da F.T. contro COMUNE DI P. I., in persona del Sindaco p.t„ così provvede:
a) Accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna il Comune di P. I., in persona dei Sindaco p.t., al pagamene della somma di Euro 200,00 oltre interessi legali dalla pronuncia giudiziale al saldo, in favore dell’attrice;
b) Condanna, altresì, esso Comune convenuto al pagamento del e spese di giudizio in favore degli anticipatari Avv. Giancarlo Mignanelli e Dr. Emiliano Mignanelli che si liquidano in complessivi € 250,00 di cui Euro 50,00 per spese, Euro 80,00 per diritti ed Euro 120,00 per onorari, oltre I.V.A. e CPA. come per legge e rimborso forfettario 12,5% sulle competenze.
Cassino addì 15 giugno 2007
IL GIUDICE DI PACE
Avv. Alessandro Di Nardo