Risarcibile il danno subito dal cittadino per la mancata acquisizione di un diritto a causa del tardivo recepimento da parte dello Stato di una Direttiva Comunitaria
Quando un cittadino non
acquisisce un diritto che una norma comunitaria gli riconosce a causa del
ritardo con cui il Legislatore italiano da avvio al procedimento attuativo del
diritto comunitario, lo Stato italiano è tenuto a risarcire il danno che il
privato ha subito.
I recenti sviluppi
giurisprudenziali, e da ultimo
Cassazione
depositata il 17 aprile 2009), hanno consentito il superamento
dell’irresponsabilità civile di cui le Pubbliche Ammnistrazioni, ed in
particolare, lo Stato nella veste di Legislatore, hanno goduto per lungo tempo.
Il dogma dello
Stato-legislatore come arbitro delle proprie scelte è stato messo in crisi
dall’ordinamento comunitario. La
violazione del diritto comunitario può essere causa di responsabilità non solo nei confronti delle istituzioni
comunitarie ma anche nei confronti dei singoli.
punto avuto modo di chiarire alcuni aspetti relativi a tale tipo di
responsabilità, precisando che il diritto al risarcimento spetta al singolo per
il mero ritardo, al di là di ogni dimostrazione sul dolo o colpa dello Stato.
Inoltre, lo stesso è dovuto anche qualora la direttiva comunitaria non sia
sufficientemente dettagliata (self-executing), tale da essere automaticamente e
direttamente esecutiva. Inoltre, il diritto al risarcimento del danno si limita
al danno emergente e non si estende al lucro cessante e lo stesso va calcolato
dal momento dell’inadempimento dello Stato e non da quello successivo
dell’accertamento da parte della Corte di Giustizia UE dell’inadempimento
stesso.