Risarcimento ad un consumatore, investitore Parmalat
Risarcito un consumatore che aveva
acquistato obbligazioni Parmalat nel febbraio del 2002. Lo ha stabilito ieri il
Tribunale di Bologna che ha deciso che la Banca intermediaria, nella
collocazione di valori mobiliari, deve imprescindibilmente adempiere gli
obblighi informativi, prescritti dal Testo Unico Finanziario e dal Regolamento
Consob. La Banca intermediaria ha il dovere di informarsi ed informare sulla
situazione dei prodotti offerti, provando di aver fornito espliciti e specifici
avvertimenti sulla inadeguatezza e rischiosità dell’investimento da effettuare.
Non bastano, dunque i documenti generici prestampati riguardanti i rischi. L’omessa
informazione vale come ‘difetto funzionale’, cioè come grave inadempimento da
parte dell’intermediario.
Il Tribunale ha così deciso: l’Istituto di
credito deve restituire il prezzo versato, oltre ad interessi e spese legali, a
seguito di risoluzione del contratto di acquisto, con contestuale restituzione
anche delle obbligazioni da parte del cliente, come conseguenza
dell’inadempimento degli obblighi informativi.
«Parliamo di una sentenza molto importante –
spiega il Presidente di Noi Consumatori, l’avvocato Angelo Pisani – poiché chiarisce
che quei bond, essendo stati emessi all’estero (Olanda) da parte di una
società estera (la Parmalat Finance Corporation BV), dunque privi di prospetto
informativo e destinati solo ad investitori istituzionali, erano a dir poco
rischiosi persino per chi come questo consumatore ne aveva già fatti altri
altrettanto azzardati».
Claudia Petruccelli