Risarcimento da prospetto infedele: decide il giudice italiano
(Cass. ord. Sez. Unite Civ. n.8034/11)
La Corte di Cassazione ha escluso la rilevanza della nazionalità delle società e banche coinvolte o il Paese del libro soci o quello dove è stato redatto il prospetto non veridico.
Secondo la Corte la responsabilità da prospetto non veridico “… nasce all’atto della propalazione di notizie, informazioni, indicazioni false e/o fuorvianti, onde l’azione illecita va a consumarsi, esaurendo la sua carica offensiva, nel luogo in cui il prospetto stesso viene ad essere diffuso: così evitandosi proprio quella “babele di pronunce” pur da più parti paventate, conseguenti alle insormontabili difficoltà di individuazione, sul piano concettuale e fattuale, del luogo di redazione del medesimo, a meno di non volerlo dire meccanicamente coincidente con la sede dell’emittente”.
Viene così valorizzata la tutela dei consumatori, coinvolti in casi di cattiva gestione di fondi da parte di Banche o società estere, i quali potranno adire il giudice italiano quando il prospetto infedele sia stato per l’appunto consegnato in Italia.