Risarcimento danni – contratto di viaggio – pacchetto turistico – danno da cd “rovinata vacanza”
Interessante sentenza del Giudice di Pace di Napoli, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni, in particolare da cd “rovinata
vacanza”, formulata a seguito di disagi e disservizi subiti da una
viaggiatrice. Il Giudice adito dopo aver, preliminarmente, esaminato e
descritto, in maniera chiara ed esaustiva, la normativa di riferimento,
in particolare, il Decreto Legislativo n. 111 del 1995 attuativo
della Direttiva CEE n. 314 del 1990 relativa alla tutela del
consumatore – turista che abbia acquistato nel territorio nazionale
pacchetti turistici aventi ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i
circuiti “tutto compreso” , accoglie la domanda e condanna il tour
operetor al rimborso delle somme versate dalla turista, nonché al
risarcimento dei danni subiti.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
DR. Rosetta MIELE
Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n 27875/03 R.G. TRA A. Stefania, residente in Pozzuoli (NA) alla via R. A. n. 202 ed ivi elettivamente domiciliato al Vìale
Gramsci n. . presso lo studio degli Avv. ti …, propri difensori e
procuratori in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione. ATTORE
CONTRO
V.
s.r.l. in pers. del leg. Rapp. p.t. con sede in Caivano (NA) alla via
S. n. ., elettivamente domiciliata in Napoli al Vico Tutti i Santi n. 3
presso lo studio dell’Avv. P. R. che la rappresenta e difende in virtù
di mandato in calce all’atto di citazione notificato. CONVENUTO
NONCHE’ T.
S. SPA in persona del suo legale rapp .p.t. rappresentata e difesa
dall’Avv. Z. M., giusta procura depositata in atti, con studio in Roma
alla via F. n. . TERZO CHIAMATO IN CAUSA
E
C. P. Viaggi ., in pers. del leg. Rapp. p.t., con sede in Praga – Repubblica Ceca – alla via O.n n. l. TERZO CHIAMATO IN CAUSA – CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di causa e da rispettive comparse conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra A. Stefania a
convenuto in giudizio la soc. V. srl in pers. Del leg. Rapp. p.t., la
quale ha chiamato in causa la T. S. Spa ìn pers. del leg. Rapp. p.t.,
nonché la C. P. Viaggi .in pers. Del leg. Rapp. p.t., per sentirli
condannare disgiuntamente o in so1ido al risarcimento dei danni subiti
da “rovinata vacanza”, nonché al rimborso della soma di euro 583,00, il
tutto secondo equità. Più in particolare, quanto ai presupposti di fatto e di diritto dedotti a sostegno della domanda, ha esposto:
– Che
la sig.ra A. Stefania acquistava presso l’agenzia “N. Viaggi”, sita in
Napoli alla via .202, un pacchetto turistico del Tour Operator V. srl,
edizione inverno, comprensivo di viaggio aereo A/R per la tratta Napoli
– Praga con partenza dall’aeroporto di Napoli Capodichino prevista per
il giorno 28/12/2002 alle ore 13,20 e rientro, con partenza da Praga
alle ore 23,30 del 1° gennaio 2003, con trattamento di ” bed and break
–fast” per 5 giorni e 4 notti presso l’Hotel Hilton di Praga;
– Che l’istante versava in favore dell’agenzia ‘“N. V.”, la somma di euro 583,00;
– Che
la partenza da Napoli – Capodichino prevista per le ore 13,20, veniva
dapprima spostata alle ore 17,20 e poi alle ore 22.30, causando in tal
modo una lunga ed estenuante attesa, nonché la perdita di un pomeriggio
e di una serata nella cittá di Praga;
– Che
dopo avere trascorso circa tre giorni e mezzo nella città di Praga,
l’istante e gli altri vacanzieri si accingevano a rientrare in Italia,
m il viaggio di ritorno si trasformava in una vera e propria odissea,
tanto da meritare l’attenzione di numerosi “mass media” quali Il
Mattino, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Resto del Carlino e
il TG3 della RAI; in effetti l’orario previsto per il rientro a Napoli
veniva anticipato di alcune ore e quindi fissato alle ore 17,30 dal
tour operator, pertanto l’istante, giungeva all’aeroporto di
Praga per effettuare il check – in e successivamente si imbarcava
sull’aereo, ma, salito a bordo del velivolo, notava che nella parte
anteriore il pavimento era bagnato e segnalava ciò ad un assistente dì
volo senza ottenere risposta, All’atto del decollo la sig.ra A. e gli
altri passeggeri udivano un forte rumore e subito constatarono che
l’aereo si stava allagando, per cui a bordo si verificavano scene di
panico, mentre il personale si adoperava per tamponare con rotoli di
carta igienica le continue infiltrazioni di acqua. Dopo circa un’ora, a
causa dell’avaria, il comandante decideva di fare rientro all’aeroporto
di Praga; il velivolo in avaria rientrava alle ore 18,30 e dopo essere
sbarcati trascorrevano diverse ore senza che alcuno fornisse loro
informazioni;
– Che
solo intorno alle ore 23,00 circa, i passeggeri venivano sottoposti ad
ulteriore check – in e successivamente reimbarcati su un altro aereo
della compagnia T. S.;– Che una volta a bordo, sistemati i bagagli, i passeggeri si accomodavano nelle poltrone loro assegnate.
Ma
trascorsa più di un’ora senza ripartire, venivano informati che quel
volo era stato annullato. senza precisarne il motivo, con obbligo di
scendere dall’aereo e fare ritorno nella sala aspetto dell’aeroporto di
Praga;
– Che
l’istante, unitamente agli altri viaggiatori, era costretta a
trascorrere l’intera notte nell’aerostazione, senza informazioni, né
alcuna assistenza da parte del personale addetto del tour operator.
Infine
alle ore 06,15 del mattino del 02 gennaio 2003, l’istante faceva
ritorno a Napoli a bordo di un terzo aereo della Travel Service.
L’istante
alla luce dei fatti narrati, ha subito notevoli disagi e disservizi,
quali la perdita di una giornata di soggiorno nella capitale Ceca a
seguito di posticipi e anticipi degli orari di partenza degli aerei,
mancata ed adeguata assistenza all’aeroporto, perdita di alcuni giorni
di lavoro per il ritardato rientro non previsto; numerose telefonate
per tranquillizzare amici e parenti, stress psico – fisico e danni
patrimoniali, nonché danno alla salute, danno morale ed in particolare
“da rovinata vacanza”, per fatto, inadempimento e colpa unica ed
esclusiva della convenuta società;
– Che
la V. srl non rispettava le condizioni contemplate nel pacchetto
turistico pubblicizzato e venduto all’attrice, disattendendo gli
impegni assunti e non rispettando gli obblighi sanciti dal D.lgs
111/1995, compromettendo la buona riuscita del viaggio.
La
convenuta società ha, inoltre, omesso di fornire il previsto contratto
scritto con annesso regolamento, né ha provveduto ad informare i
clienti delle condizioni del trasporto aereo e del tipo di assistenza
che avrebbe dovuto fornire la V.nel corso del viaggio e in particolare
l’assistenza dovuta in caso di eventuali disagi e disservizi;
– Che
il personale della V. è stato assente, tanto che le uniche possibilità
di avere informazioni erano rimesse a quei passeggeri che avevano
maggiore dimestichezza con la lingua inglese, aggravando lo stato psico
– fisico già provato della sig.ra A.;
– Che
secondo una recente giurisprudenza il tour operator ha l’obbligo di
risarcire il danno cd. ” da vacanza rovinata”, ossia quel pregiudizio
che si sostanzia nel disagio e nell’afflizione subiti dal turista –
viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come
occasione di svago o riposo;
– Che
l’istante, rientrata in patria, inoltrava alla … srl racc. A.R.,
reclamo ex art. 19 D.lgs n. 111/95, richiesta di rimborso somme e
risarcimento per tutti i danni patiti, nessuno escluso, ma senza alcun
esito. Concludevano
i procuratori di parte attrice di accertare e dichiarare il diritto
dell’istante al rimborso integrale della somma pari ad euro 583,00
versata per l’acquisto del pacchetto turistico, nonché al risarcimento
di tutti i danni sofferti, nessuno escluso: patrimoniali, personali,
alla salute, morali ed in particolare da “rovinata Vacanza”, subiti
durante il viaggio per cui é causa, mediante il pagamento della
complessiva somma che sarà ritenuta di giustizia secondo equità
dall’On. Giudice adito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi
legali a decorrere dal 28/12/2002 fino al soddisfo, nei limiti della
competenza di euro 1.032,91; condannare la convenuta società al
pagamento delle spese, diritti ed onorario con attribuzione ai
procuratori antistatari.
All’udienza
del 30/01/2003 si costituiva in giudizio la … srl la quale a mezzo
del proprio difensore chiedeva disporsi la chiamata in causa della
società C. P. viaggi sro e della T. S. sa ex art. 269 cpc, comunque
impugnava la domanda chiedendone il rigetto perché infondata in fatto e
diritto con ogni conseguenza di legge.
Ammessa la chiamata in
causa all’udienza del 06/07/2005 si costituiva la T. S. sa , la quale a
mezzo del proprio difensore impugnava la domanda di chiamata in causa
chiedendone il rigetto, spiegando domanda riconvenzionale e chiedendo
il risarcimento danni per la lesione al buon nome della Società, tutto
fino all’ammontare della competenza del Giudice di Pace adito,
chiedendo preliminarmente di essere estromessa dal giudizio per
intervenuta compensazione dei crediti e debiti con la società C..
Viaggi srl, con vittoria di spese, diritti e onorario a carico
dell’attore.
Ammesse
ed assunte le prove dedotte, sulle conclusioni di cui all’epigrafe e
previa discussione, la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta Soc. C. P. Viaggi srl in pers. Del leg. Rapp. p.t.Preliminarmente
si rileva che l’attrice ha acquistato dalla Soc. V. “un pacchetto di
viaggio” comprendente il soggiorno a Praga in albergo, il trasferimento
dall’aeroporto all’albergo e viceversa ed il trasporto aereo, gestito
nella specie dalla Soc. T. S., terzo chiamato in causa. Le doglianze
riguardano le modalità del viaggio aereo e i ritardi nelle partenze
dagli aeroporti e i disservizi connessi a tali ritardi, nonché la non
goduta vacanza di un giorno e mezzo nella capitale Ceca, oltre i danni
morali e patrimoniali.La
responsabilità dell’organizzatore del viaggio risulta disciplinata sia
dall’art. 15 della L. 27/12/1977 n. 1084, in forza del quale la
responsabilità del tour operator é correlata
alla possibilità di provare di essersi comportato con diligenza, in
guisa che non possa essergli addebitata culpa in eligendo
nell’individuazione di altri soggetti affidatari di compiti specifici,
con conseguente possibilità, per l’organizzatore del viaggio, di
provare di essersi comportato con diligenza anche nella scelta del
soggetto che esegue il servizio; sia dall’art. 17 della stessa legge, il quale enuncia che qualunque contratto
stipulato dall’intermediario con l’organizzatore del viaggio, con
soggetti che gli forniscano servizi separati, è considerato come se
fosse stato concluso dal viaggiatore;ed è altresì disciplinata dagli artt. 14 e17 del D.Lgs n. 111/1995, che regolano le conseguenze del mancato o inesatto adempimento.L’art.
14 precisa che: “l’organizzatore o il venditore, che si avvale di altri
prestatori di servizi, è comunque tenuto a risarcire il danno” e che
per i soli danni alla persona e non a cose ( di cui agli artt. 15 e
16) l’organizzatore è esonerato da responsabilità qualora il danno sia
stato provocato dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile od
inevitabile ovvero in caso fortuito o per forza maggiore.
Le citate normative sono in armonia con quelle del codice civile in tema di esecuzione del contratto, in punto l’art. 1381 cc prevede
il caso in cui colui che ha promesso il fatto di un terzo ( nel caso in
esame l’organizzatore del viaggio che si sia rivolto alla società di
trasporto aereo in favore dei clienti) è tenuto ad indennizzare l’altro contraente se il terzo non compia il fatto promesso.
Pertanto
non può esonerarsi la responsabilità patrimoniale della soc. V. per i
disagi subiti da parte istante, unitamente a quelli connessi alle
cattive condizioni dell’aereo della T.S. quale, come è rimasto provato
in causa in forza dell’inchiesta testimoniale, era totalmente
inefficiente, tanto che i viaggiatori ebbero modo di constatare che il
pavimento del velivolo era inondato di acqua proveniente da un congegno
dello stesso aereo e, solo per saggia decisione del pilota, il velivolo
fu fatto rientrare all’aeroporto di partenza (Praga), dopo circa una
quarantina di minuti di volo, per scongiurare danni o eventi di
maggiore entità.I
viaggiatori, al rientro all’aeroporto di Praga, risultarono affidati a
se stessi e privi di assistenza in loco e tutto ciò costituisce danno
economicamente risarcibile e costituito dalla spesa di mantenimento,
sia pur breve in aeroporto ( per acquisto di cibarie, per telefonare a
parenti ed amici in Italia al fine di tranquillizzarli per il loro non
avvenuto rientro nel giorno prestabilito) e dall’ulteriore pregiudizio
connesso all’imprevedibile ed imprevisto ritardo per il ritorno a
Napoli, centro di residenza e dì lavoro.
Anche la ritardata
partenza da Napoli è stata fonte di danno per i viaggiatori a causa del
fatto che sono giunti a Praga con un ritardo tale da non potere godere
già parte della vacanza.
Per contro, nessuna prova è stata offerta
dalla convenuta in ordine alla circostanza di avere apprestato con
sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di
consentirgli la prosecuzione del viaggio, come allo stesso
organizzatore imposto dall’art. 17 co. 2, D. Lgs n. 111/1995.
Il
danno, alla stregua delle risultanze di causa, che consiste nella
differenza tra le prestazioni di cui l’istante ha usufruito e quelle
non godute, pertanto sotto tale profilo, ritiene questo giudice che le
prestazioni non godute può congruamente stimarsi in euro 400,00 sulla
base di una media ponderata dei costi relativi alle tre perdette fasi
del viaggio.
Spetta, altresì all’attore il risarcimento del danno
non patrimoniale, tradizionalmente definito quale danno da vacanza
rovinata che consiste nel pregiudizio rappresentato dal disagio e
dall’afflizione subiti dal turista – viaggiatore per non aver potuto
godere pienamente la vacanza come occasione di svago e di riposo
conforme alle proprie aspettative, vedendo così definitivamente
compromesse la possibilità di realizzare un progetto teso al
miglioramento delle potenzialità psico – fisiche, attraverso l’allentamento delle tensioni nervose connaturate all’intensità della vita moderna.
Tale danno è suscettibile di valutazione equitativa e ben può essere determinato in euro 600.
Le
somme predette, che ammontano a complessivi euro 1.000, riconosciute a
titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, vanno considerate come
liquidate in via equitativa e all’attualità, oltre interessi moratori
dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.La
somma predetta va posta a carico dell’organizzatore del viaggio soc.
V., riconoscendosi contestualmente allo stesso il diritto di rivalsa
nei confronti della soc. T.S., e della Soc. C. P. Viaggi sro
corresponsabili del danno.
Sul punto va precisato che la T. S. non
ha provato il suo assunto in ordine all’impossibilità di rispettare gli
orari di partenza degli aerei, perché dalla certificazione da essa
esibita risulta soltanto che il servizio, a causa delle piste
ghiacciate dell’aeroporto dì Praga, era stato limitato ma non
soppresso, non ricorre la prova univoca e tranquillante
dell’impossibilità per il debitore di eseguire la prestazione dedotta
in contratto.
Per i su esposti motivi, inoltre, va rigettata la domanda di risarcimento danni per lesione del buon nome della soc. T. S..Tenuto
conto dei criteri dì cui dall’art. 92 c.p.c. le spese del presente
giudizio seguono la soccombenza e vanno poste solidalmente a carico
della soc. V. e T. S..
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando, cosi provvede:
– accoglie
la domanda dell’attore nei confronti della soc. V. estesa nei confronti
dei chiamati in causa T. S. e C. P. Viaggi sro e per l’effetto condanna
la soc. V., in pers. del leg. Rapp. p.t., al risarcimento del danni in
favore dell’attore, a titolo di tutti i danni patiti, liquidati
all’attualità in euro 1.000, oltre interessi moratori dalla
pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
– Condanna
la soc. T. S. nonché la soc. C. P. Viaggi sro a tenere indenne la soc.
V.da ogni somma, sia per sorta capitale che per spese del giudizio,
dovuta e corrisposta all’attore e le condanna, altresì, in solido alle
spese del presente giudizio, in favore della V., che si liquidano in
euro 1.000 di cui euro 30,00 per spese, euro 500 per diritti ed euro
470 per onorario, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
– Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla soc. T.S..
– Condanna,
altresì, la soc. V. in pers. Del leg. Rapp. p.t. in solido con la T.
S.e la C. P. Viaggi sro alla rifusione delle spese del presente
giudizio, liquidate in euro 1.500,00 di cui euro 32,00 per spese, euro
750,00 per diritti ed euro 718,00 per onorario di avvocato, oltre
rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione ai
procuratori di parte attrice antistatari.
Si esegua nonostante gravame.
Così deciso, Napoli,14/07/2006