Risarcimento danni – controversia tra consumatore e gestore telefonico – conciliazione –condizione di procedibilità della domanda – 26.06.08
Interessante
sentenza del Giudice di Pace di Civitanova Marche in materia di
conciliazione nelle controversie tra consumatori ed utenti e gestori
telefonici. Il Giudice adito, dopo aver richiamato la normativa vigente
in materia e dopo aver chiarito la differenza tra proponibilità della
domanda e procedibilità della stessa, ha precisato che il tentativo
obbligatorio di conciliazione deve essere inteso come condizione di
procedibilità e non di proponibilità della domanda, con la conseguenza
che il Giudice, ove il tentativo di conciliazione non fosse stato
esperito, potrà sospendere il processo e rimettere in termini l’istante
per l’adempimento stragiudiziale del rito alternativo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI CIVITANOVA MARCHE
In persona del dott. Franco R. Calabrese ha pronunciato la seguente. SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 507 R.G. dell’anno 2004. Promossa da Alfa S.r.l. in persona del legale rappresentante, con sede in Civitanova Marche.Attore
Contro TLC (gestore telefonico). in persona del legale rappresentante, con sede in Milano.Convenuto
OGGETTO: Pagamento somma
CONCLUSIONI Per l’attore. Voglia il G.d.P. –−
confermare ogni statuizione del provvedimento d’urgenza ex art. 700
cpc, del 23/11/2004, pronunciato dal Tribunale di Macerata nel
procedimento n° 3507/2004.−
dichiarare l’inadempimento contrattuale della TLC Spa consisten-te
nella mancata attivazione della linea ADSL SMART relativa al con-tratto
n° 1-7-HP0v6 e nella illegittima sospensione della linea telefonica che
non ha consentito i servizi di pagamenti con carta elettronica, ed il
servizio di allarme collegato con la linea telefonica, −
condannare la TLC spa al risarcimento dei danni da liquidarsi in via
equitativa, quantificati in €uro 1.500,00 oppure in quella maggiore o
minore somma che risulterà di giustizia, e comunque nei limiti di
competenza del G.d.P. adito.Con vittoria di spese, anche per il giudizio promosso ex art. 700 cpc, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Per il convenuto. Voglia il G.d.P.:− in rito, dichiarare l’incompetenza per valore essendo competente il Tribunale di Macerata,−
in alternativa dichiarare l’improponibilità della domanda per mancato
espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione;− nel merito, respingere la domanda perché infondate ovvero ridurre la somma domandata a titolo risarcitorio.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1.)
L’attore Alfa S.r.l., con atto di citazione notificato il 17/12/2004,
ed anche in conclusionale ha esposto le proprie ragioni come appresso.
─
In data 10/8/2003, la Alfa S.r.l. ha stipulato con la Tele Servizi Srl
(Business partner TLC Spa) contratto per l’attivazione del servizio
ADSL SMART n°.1 -7-HP0v6 sul numero telefonico 0733-3829250.─ In data 19/8/2003 la Metropolis riceveva il modulo di attivazione
─
In data 5/12/2003, la TLC spa inviava la fattura n° 8M000668640 per
l’importo di €uro 402,50, comprensiva dei costi di abbonamento,
noleggio e manutenzione di cui €uro 128,50 per servizi di linea ADSL
SMART.─ La Alfa S.r.l., per errore, provvedeva il pagamento della fattura, benché la linea ADSL non fosse stata ancora attivata.
─
In data 7/01/2004 la Alfa S.r.l. contestava la fattura n° 8M000668640
per la parte dei costi relativi all’accesso ADSL mai impiantato da
tecnici della TLC Spa.
─ In data 29/1/2004 la Alfa S.r.l., con lettera raccomandata, inviava alla TLC spa la disdetta del contratto in argomento.─
In data 5/02/2004, la TLC spa inviava la fattura n° 8M00233967 per
l’importo di €uro 354,50, comprensiva dei costi di consumi,
abbo-namento, noleggio e manutenzione di cui €uro 115.52 per servizi di
linea ADSL SMART.
─
In data 24/2/2004 la Alfa S.r.l., con altra lettera raccomandata,
inviava alla TLC spa la contestazione della su detta fattura chiedendo
lo storno degli importi relativi al servizio ADSL mai attivato.
─ In data 3/5/2004, la Alfa S.r.l. promuoveva il tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di Macerata.
─
In data 6/04/2004, la TLC spa inviava un’altra fattura n° 8M00490262
per l’importo di €uro 745,50, comprensiva dei costi di consumi,
abbonamento, noleggio e manutenzione di cui €uro 115.52 per servizi di
linea ADSL SMART.
─
In data 7/06/2004, la TLC spa inviava un’altra fattura n° 8M00681983,
per l’importo di €uro 260,50 comprensiva dei costi di consumi,
abbonamento, noleggio e manutenzione di cui €uro 115.52 per servizi di
linea ADSL SMART.
─
In data 9/7/2004, la Camera di commercio di Macerata comunicava che la
TLC spa non aveva fatto pervenire alcuna comunicazione nei termini
regolamentari di gg 45 dal deposito della domanda; e per-tanto la
procedura conciliativa doveva intendersi conclusa.─
In data 30/8/2004, la Alfa S.r.l. inviava alla TLC spa un assegno
circolare di €uro 788,06 intestato alla TLC Spa, riferito al pagamento
del traffico telefonico per il periodo dal 1/12/2003 al 31/05/2004, ma
al netto dei costi relativi al servizio ADSL di cui non aveva mai
usufruito.
─
Alla stessa data del 30/8/2004, unitamente al su detto assegno, la Alfa
S.r.l. diffidava la TLC spa per la riattivazione della linea urbana
illegittimamente sospesa.─
In data 10/9/2004, la Alfa S.r.l. pagava la fattura 8M00800028 DEL
5/8/2004 per €uro 154,53 al netto dei costi per servizi di linea ADSL
SMART.
─
In data 7/06/2004, la TLC spa inviava un’altra fattura n° 8M00681983,
per l’importo di €uro 260,50 comprensiva dei costi di consumi,
abbonamento, noleggio e manutenzione di cui €uro 115.52 per servizi di
linea ADSL SMART.In
conseguenza di quanto sopra, con ricorso ex art. 700 cpc, ha ottenuto
dal Tribunale di Macerata –Sezione di Civitanova Marche- la
riattivazione della linea telefonica illegittimamente sospesa.
Tutti i
fatti su indicati fanno emergere il grave inadempimento della TLC Spa,
perché ha preteso il pagamento dei servizi ADSL mai realmente attivati,
e perché ha causato grave danno per non aver consentito i pagamenti con
carta elettronica ed il servizio di allarme collegato con la linea
telefonica.2.) La convenuta TLC Spa, con comparsa di risposta ritualmente depositata ha esposto le proprie ragioni come appresso.1°) Incompetenza del G.d.P. adito.
La domanda
di porre in essere un facere è di valore indeterminato perciò è di
competenza del Tribunale di Macerata – Sezione di Civi-tanova Marche -.2°) Improponibilità della domanda. L’art.
1/11°co della L. 249/1997, ha previsto la possibilità che l’autorità di
Garanzia per le Comunicazioni, con propri provvedimenti, determina i
casi in cui le controversie tra utenti e gestori di TLComunicazioni si
debbano risolvere in sede extragiudiziale. In
esecuzione di tale norma la Delibera 182/02/CONS all’art. 3 prevede il
tentativo obbligatorio di conciliazione avanti al CORECOM
territorialmente competente.
La stessa delibera, all’art. 4, recita che il ricorso giurisdizionale
non può essere proposto sino a quando non dia stato espletato il
tentativo di conciliazione. L’art. 12 della citata delibera prevede
anche che la conciliazione possa, alternativamente, essere effettuata
anche avanti le Commissioni di Conciliazione presso le Camere di
Commercio.La
domanda di conciliazione della Alfa S.r.l. alla Camera di Commercio di
Macerata porta la data del 5/5/2004. Essa non può comprendere quelle
domande (dell’attore) che sono fondate su fatti avvenuti in data
successiva alla richiesta di conciliazione. Delle tre domande proposte dall’attore:
1.) La
domanda di condanna alla riattivazione del servizio telefonico attiene
ad un fatto avvenuto dopo l’espletamento del su detto tentativo.
Infatti, la sospensione del servizio telefonico è avvenuta dal
11/8/2004 al 16/11/ 2004 mentre il tentativo di conciliazione si è
concluso nei mesi di luglio. Quindi rispetto al presunto inadempimento
della TLC spa la Alfa S.r.l. ha agito senza aver espletato il tentativo
di conciliazione.
2.) Anche la
domanda di accertamento dell’inadempimento, derivato dalla sospensione
dell’utenza, essendo connessa con la valutazione del fatto precedente,
è volta alla valutazione di una condotta successiva al tentativo di
conciliazione.
3.) Anche la
domanda risarcitoria, essendo dipendente dall’illegittima sospensione
del servizio telefonico, è agganciata ad un fatto generatore di danno
posteriore al tentativo di conciliazione.
In corso di causa.Il
G.d.P. ha convocato le parti personalmente per tentativo giudiziale di
conciliazione, che ha avuto esito negativo. Ha sospeso il procedimento
per consentire all’attore di esperire il tentativo stragiudiziale di
conciliazione.
L’attore ha
adempiuto l’onere di esperire il tentativo di conciliazione presso il
comitato regionale per le comunicazioni della regione marche, con esito
negativo, come da verbale del 11/01/2007, ed ha riassunto ritualmente
la causa.Durante l’indagine istruttoria il G.d.P. ha sentito i testi ammessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni preliminariParte convenuta ha posto due eccezioni preliminari che bisogna affrontare in limine litis
4.) Sull’eccezione d’incompetenza del G.d.P. aditoCon una prima questione preliminare parte convenuta rileva l’incompetenza per valore di questo G.d.P. adito.La
TLC spa sostiene che, la presente lite deve essere rimessa al Tribunale
di Macerata, competente per decidere, perché la prima domanda spiegata
dall’attore attiene ad un facere di valore indeterminato. La
TLC spa qualifica di valore indeterminato la domanda della Alfa S.r.l.,
che tende ad ottenere una sentenza di conferma dell’ordinanza
pronunciata d’urgenza, ex art. 700 cpc nel procedimento RG n°
3507/2004, dal su detto Tribunale, che ha disposto l’immediata
riattivazione della linea telefonica n° 0733/829250.Questo
G.d.P. osserva che, nell’atto introduttivo del giudizio, l’attore ha
espresso la clausola di contenimento del valore della controversia nei
limiti della competenza del giudice adito.Pare evidente che l’eccezione della TLC spa non ha pregio e deve essere respinta.
5.) Sull’eccezione d’improponibilità dell’azione.Con una seconda eccezione preliminare, La TLC spa vuol far valere l’improponibilità dell’azione.Questo GP osserva quanto appressoNel
giudizio di merito, il diritto positivo conosce soltanto
l’improcedibilità dell’azione (Vd. es. art. 412/bis, 443 cpc), che si
ha quando la norma pone in limine litis un ostacolo provvisorio alla
prosecuzione del processo, e non consente che sia proseguito e concluso
con una decisione di merito finché l’ostacolo non sia rimosso.
Si tratta,
ora, interpretare il significato di improponibilità dell’azione, come
eccepito dal procuratore della TLC Spa, rispetto a quello di
improcedibilità.
E’ illuminante un excursus storico:
Con la
riforma del processo del lavoro, il legislatore operò un’inversione di
tendenza sostituendo l’improponibilità della domanda (ex art. 460 cpc
abrogato) che impediva l’azione giudiziaria (fino a quando non fossero
esauriti i procedimenti di composizione amministrativa della vertenza)
con l’improcedibilità della domanda (Vd. art. 410/bis 412/bis cpc) che
non impedisce l‘azione giudiziaria, ma la sospende temporaneamente (in
attesa del tentativo di conciliazione e con termine fisso per la
riassunzione). (vd conf Corte Cost. sent n.82/1992)Quindi
pare esatto intendere che, l’azione deve essere considerata
improponibile quando una norma pone un ostacolo insormontabile alla
proposizione del giudizio avanti la AG: invece deve essere considerata
improcedibile quando la norma pone un ostacolo temporaneo al
proseguimento dell’azione.Ove
l’azione fosse improponibile, come sostiene il procuratore della TLC
spa, si dovrebbe fondatamente dubitare della legittimità costituzionale
l’art.1/11°comma della L. 249/1997 nella parte in cui stabilisce che,
per le controversie inerenti i rapporti tra utenti ed organismi di
TLCunicazioni, può essere proposto ricorso giurisdizionale solo dopo
che sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione
dinanzi al CORECOM competente, ravvedendosi un’ingiustificata
violazione, quanto meno, dell’art 24 della Cost. nella parte in cui
impedisce al cittadino di agire in giudizio per la tutela dei suoi
diritti e dell’art. 25 della Cost. e viene distolto dal giudice
naturale.
5.1.) Sulla sospensione del processo.In
punto di eccezione d’improponibilità dell’azione sollevata dalla TLC
Italia spa questo GP ha sospeso il procedimento con Ordinanza, come
appresso motivata.
– Vista la legge 31 luglio 1997 n° 249 art. 1 comma 11, – Considerato che:─
La TLC S.p.A. ha eccepito l’improcedibilità della domanda per mancato
adempimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, com’è
disciplinato nella Delibera 182/02/CONS dell’Autorità Garante delle
Comunicazioni, pronunciata il 19/6/2002.─ La detta Delibera 182/CONS del 19/6/2002 :- è stata Pronunciata dalla Autorità Garante delle Comunicazioni che non è un Organo Legislativo dello Stato, –
contiene norme regolamentari per un procedimento non giurisdizionale e
per la definizione conciliativa delle controversie avanti ad un Organo
non giurisdizionale dello Stato.─ Ai sensi dell’art. 101 della Costituzione, i giudici sono soggetti soltanto alla legge.─
La Delibera 182/CONS del 19/6/2002 non è legge dello Stato, perciò non
può essere né opposta ad un Organo giurisdizionale dello Stato che è
soggetto soltanto alla Legge, né è ammessa al sindacato di legittimità
costituzionale (Vd. conf. Ord. n.125/2006 Corte Cost.).─ Questo G.d.P. è tenuto soltanto ad applicare la richiamata legge n° 249/1997 che all’art. 1 comma 11 dispone che:-
L’Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la
soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere
fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o
destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari
di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con
provvedimenti dell’Autorità, non può proporsi ricorso in sede
giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo
obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla
proposizione dell’istanza all’Autorità.
A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi
fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di
conciliazione
° Considerato che ─ I n data 3/5/2004, la Metropolis S.r.l. ha promosso il tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di Macerata.─
La TLC S.p.A. ha opposto che: la domanda di conciliazione della
Metropolis S.r.l. alla Camera di Commercio di Macerata porta la data
del 5/5/2004 e perciò non può comprendere quelle domande (dell’attore)
che sono fondate su fatti avvenuti in data successiva alla richiesta di
conciliazione. ─
Dalla causa petendi, narrata dall’attore, emerge che, effettivamente,
alcuni dei fatti portati a conoscenza di questo giudice sono datati in
tempi successivi alla su detta domanda di conciliazione .
° – Considerato che, ─
La Corte costituzionale (Vd. Ord. 125/2006) ha qualificato il tentativo
obbligatorio di conciliazione non come condizione di proponibilità
(tale ritenuto da parte convenuta) in cui l’azione sarebbe
irrimediabil-mente preclusa, ma come condizione di procedibilità in cui
l’azione è solo provvisoriamente preclusa.
─
La condizione di procedibilità posta dall’art. 1 comma 11 della L.
249/1997, non può violare gli art. 24 e 25 della Costituzione: per cui
tutti possono agire in giudizio per la difesa dei propri diritti e
nessuno può essere distolto da giudice naturale precostituito per
legge. Non può risolversi in attentato al diritto del cittadino di
adire l’Autorità Giudiziaria dello Stato (Vd. Corte Cost. n° 93/1979).
Non può consentire di rinviare sine die la proponibilità dell’azione,
ma può soltanto condi-zionare temporaneamente la procedibilità
all’effettivo tentativo di conciliazione.
° Considerato che, ─
L’art. 1/11°co della L.249/1997 non rende esplicito il potere del
giudice di sospendere il procedimento già incardinato e di fissare un
termine per proporre il tentativo di conciliazione, ove l’azione
giudiziaria sia stata introdotta prima del tentativo obbligatorio di
conciliazione. ─
L’art. 1 comma 11 della L. 249/1997 interpretato nella sua espressione
letterale < non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a
che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di
conciliazione> può effettivamente essere sospettato di porre una
preclusione sine die (ove manchi il tentativo di conciliazione) di
proponibilità dell’azione, e così essere in violazione, degli art 24 e
25 della costitu-zione, nella parte in cui non prevede che il giudice
possa, con pronuncia d’improcedibilità, fissare un termine alle parti
con contestuale sospensione del procedimento in corso.─
La Corte costituzionale con suo costante insegnamento (Vd ex plurimis
Ord 427/2005 e 152/2006) ha invitato i giudici remittenti, pri-ma di
sollevare questione di legittimità costituzionale, ad assolvere il
compito di effettuare una lettura della norma conforme alla
costituzio-ne, senza trascurare di utilizzare i propri strumenti
interpretativi e di avvalersi dei propri poteri processuali alla luce
del diritto vivente ─
In adesione all’insegnamento della Corte Costituzionale questo G.d.P.
ritiene doveroso compiere il tentativo di individuare
un’interpretazione della legge conforme al dettato costituzionale, e di
interpretare l’art. 1 comma 11 della L. 249/1997 nell’alveo dei
principi costituzionali─
A norma dell’art. 12 delle Preleggi al Codice Civile deve essere
ricercata, nell’Ordinamento Giuridico, una norma applicabile, dettata
per casi analoghi, che consente al giudice di sospendere il
procedi-mento già incardinato e di fissare un termine per adempiere in
con-creto al tentativo obbligatorio di conciliazione voluto dall’art 1
comma 11° della L. 249/1997, ─ Questo G.d.P. individua tale norma nell’art. 412/bis del cpc.
PQM
In applicazione del combinato disposto dell’art. 12 delle preleggi al
CC, dell’art. 1 comma 11 della L.249/1997, e dell’art. 412/bis Codice
di Procedura Civile, sospende il presente procedi-mento, e fissa alle
parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il
tentativo di conciliazione (ex art. 412/bis 2°co cpc) sui fatti, di cui
è causa petendi in questo procedimento.
5.2.)
L’attore ditta Alfa S.r.l., in adempimento alla su detta ordinanza, ha
attivato il tentativo di conciliazione che ha avuto esito negativo,
come da verbale depositato. Successivamente ha riassunto ritualmente la causa.Questioni di legittimità costituzionale6.)
Questo G.d.P. rileva l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma
11 della legge n° 249/1997, ove lo si interpreti come condizione di
improponibilità, e non di procedibilità dell’azione, temperato
dall’applicazione analogica dell’art. 412/bis e 443 cpc.6.1.)
Illuminanti su questo tema sono le argomentazioni espresse dalla Corte
Costituzionale nella sua sentenza n° 82 del 1992, che sono
perfettamente aderenti alla fattispecie in esame. – Esse, con riferimento al caso che ne occupa, possono essere così riprese.
La giurisprudenza della Corte è costante nell’affermare che il rigore
con cui è tutelato il diritto di azione, secondo la previsione
dell’art. 24 della Co-stituzione, non comporta l’assoluta immediatezza
del suo esperimento (si vedano le sentenze n. 47 del 1964, nn. 56, 83 e
113 del 1963, n. 40 del 1962) ben potendo la legge imporre oneri (adr =
tentativo obbligatorio di conciliazione) finalizzati a salvaguardare
gli interessi generali.Se
alcune limitazioni (adr = condizioni di procedibilità) tendono, ad
evi-tare l’abuso del diritto alla tutela giurisdizionale, nondimeno
l’adempimento di un onere (adr = tentativo obbligatorio di
conciliazione), lungi dal costituire uno svantaggio per il titolare
della pretesa sostanziale, rappresenta il modo di soddisfazione della
posizione sostanziale più pronto e meno dispendioso (vd sent Corte
cost. n. 46 del 1974).Evitare
l’eccesso della giurisdizione, in vista di un interesse della stessa
funzione giurisdizionale, è stato sovente la ratio espressa della
<<giurisdizione condizionata>>. ….In
altri casi, e particolarmente nell’esame degli oneri (adr = tentativo
ob-bligatorio di conciliazione) imposti ai lavoratori nell’esperimento
dei rimedi giurisdizionali (adr = controversie di lavoro) la Corte ha
più volte giustificato gli oneri previsti dalle norme impugnate ove
posti a salvaguardia di <<inte-ressi generali>> non
contrastanti con i diritti costituzionali di azione e di di-fesa (cfr.
le sentenze n. 57 del 1972, n. 47 del 1964, n. 113 del 1963, n. 83 del
1963.
In dottrina
si è negato, per vero, che mere tecniche endo-processuali, ispirate a
principi d’economia, possano fornire adeguato fondamento alle
limitazioni ed ai condizionamenti del diritto d’azione. L’amministrazione
della giustizia, infatti, non avrebbe carattere costitu-zionale o,
comunque, ai suoi interessi non potrebbero essere sacrificate altre
esigenze di pari o superiore rilevanza. In tal modo si ridurrebbero
fortemente ed ingiustificatamente le garanzie del cittadino, specie
dove il ricorso a forme rudimentali di procedimenti contenziosi,
simulanti il proces-so<<giustiziale>>, renderebbe il ruolo
del giudice del tutto subordinato sussidiario.
Sul punto, la citata sentenza dalla Corte Costituzionale n° 82 del 1992, così continua nelle sue argomentazioniTra
i precedenti storici di declaratoria di illegittimità costituzionale di
norme che rendevano improponibile l’azione sono da segnalare: 1) la
sentenza n. 57/1972 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art.10 del RD 148/1931 nella parte in cui sanciva
l’improponibilità dell’azione giudiziaria (in caso di mancata o tardiva
presentazione del reclamo gerarchico per le controversie di lavoro), 2)
la sentenza n. 93/1979 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dello stesso art. 10 del RD 148/1931 nella parte in cui disponeva
l’improponibilità e non l’improcedibilità dell’azione giudizia-ria (in
caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico in
alcune controversie di lavoro)Ciò
che caratterizza queste pronunce è il fatto che gli oneri e le modalità
che condizionano l’esercizio dell’azione non debbono tradursi in una
secca subordinazione dell’azione al previo esperimento di una diversa
tute-la non giurisdizionale, costringendo il singolo, in un primo
tempo, a rivolgersi ad un organo non giudiziale.La
strada seguita dal legislatore con la legge n. 108 dell’11 maggio 1990
(vd art 5) ha fatto tesoro di queste indicazioni (come si evince dalla
relazione ad una delle proposte di legge e da alcuni interventi nel
corso dei lavori parlamentari).
Infatti, la
mancata richiesta di conciliazione, avanzata secondo le pro-cedure
previste dai contratti e accordi collettivi di lavoro o dagli artt. 410
e 411 del cpc, non impedisce la proposizione dell’azione che così
rischia sol-tanto la sanzione dell’improcedibilità, praticamente
equivalente alla sospensione del giudizio ed alla fissazione di un
termine perentorio per la proposizione della richiesta del tentativo di
conciliazione e di un altro termine per la riassunzione entro 180
giorni dalla cessazione della causa di sospensione. … La
mancanza di un riferimento temporale (esaurimento del tentativo di
conciliazione, inutile decorso di un termine massimo di legge
prefissato, ecc.) può ben essere risolto in via interpretativa
ritenendo l’evento integrato dalla semplice richiesta del tentativo di
conciliazione.Spetterà
poi al giudice definire la controversia tenendo conto di un ac-cordo
intervenuto medio tempore (sia esso munito o meno del decreto di
esecutività) oppure senza di esso.
6.2.) Questo
GP ritiene che le stesse condivisibili argomentazioni esposte dalla
Corte con riferimento all’incidenza dei diritti costituzionali sugli
oneri imposti ai lavoratori nell’esperimento dei rimedi
giurisdizionali, debbano valere anche per consumatori utenti dei
servizi telefonici, che, al pari dei lavoratori subordinati, sono parti
deboli nel rapporto contrattuale Come
il lavoro è un diritto costituzionalmente garantito (ex art 4 cost.),
così anche, tra i diritti garantiti rientra “ogni altra forma di
comunicazione” (ex art 15 cost.) tra cui v’è la comunicazione a mezzo
di telefono.
Il servizio
telefonico non è più un optional, ma un bene di primaria necessità (tal
quale il lavoro– art. 4 cost.) da considerare costituzionalmente
garantito come bene indispensabile nello sviluppo della società
organizzata, perché incide sul libero esercizio della comunicazione
(art 15 cost.) e non può essere compresso oltre i limiti che sia-no in
contrasto con la sua utilità sociale (art 41/2°co costituzione). Perciò
non può essere incondizionatamente sacrificato all’assoluta
improponibilità dell’azione giudiziaria in favore di forme rudimentali
di procedimenti stragiudiziali e costosi per l’utente. (= gli avvocati
costano -specialmente nella tutela stragiudiziale- anche quando il
tentativo di conciliazione approda ad un nulla di fatto).Ciò a maggior ragione ove si consideri che:− La platea dei cittadini utenti consumatori è ben lungi superiore della platea dei cittadini lavoratori subordinali.−
I cittadini utenti consumatori sono soggetti di gran lunga più deboli
nel rapporto contrattuale con i gestori delle utenze telefoniche, (come
analogamente è il lavoratore dipendente rispetto al datore di lavoro) −
I procedimenti obbligatori alternativi, se usati indiscriminatamente
dal soggetto più forte, si trasformano in una metodica defatigatoria e
duplicatoria per scoraggiare il soggetto più debole dal far valere le
proprie ragioni. Giacché, è di notoria esperienza per il consumatore,
che è meno costoso pagare una bolletta telefonica, anche se non dovuta,
piuttosto che duplicare e procrastinare a lungo termine, con il gestore
telefonico, un’altra lite giudiziaria.
Questo G.d.P. ritiene:−
E’ costituzionalmente illegittimo (ex art 24, 25 e 3 cost.) che il
di-ritto all’azione giudiziaria del consumatore utente telefonico, sia
“assolutamente” impedito, prima dell’azione giudiziaria, senza la
possibilità di dare, al giudice naturale adito, la potestà (in analogia
all’art 412/bis e 443 cpc) di sospendere il giudizio in attesa
dell’esito del procedimento conciliativo.
− E’
costituzionalmente illegittimo (ex art 3 cost), per irragionevo-lezza e
per violazione della par condicio, che il diritto alla comunicazione
telefonica sia meno garantito del diritto al lavoro.
Significativo è il caso che ne occupa. Qui l’attore ha promosso ben due
volte il tentativo obbligatorio di conciliazione con risultato di non
essere, ivi, riuscito neanche a discutere il merito della vertenza.
Ove si consideri che:. 1°)
Ante causam. In data 9/7/2004 la Camera di Commercio di Macerata
comunicava all’attore che la TLC non aveva neanche ri-sposto alla
chiamata dell’attore per tentativo obbligatorio di concilia-zione.Quanto
sopra è espressione dell’uso distorto che si faccia del ten-tativo
obbligatorio di conciliazione stragiudiziale. (che, di fatto, è stato
negletto dal gestore telefonico) con risultato di duplicazione delle
procedure e di allungamento dei tempi di soluzione del problema. 2°)
In corso di causa. Nelle more della sospensione di questo processo, in
data 21/12/2006, il secondo tentativo di conciliazione presso la sede
del CORECOM è stato contestato dalla TLC con eccezione
d’inammissibilità (?) per essere pendente questo procedimento, con
l’ulteriore risultato di non entrare nel merito della materia del
contendere e del “nulla, di fatto” per la soluzione del problema.Incidenter
tantum questo G.d.P. osserva che, se è vero- come è vero- che per
inammissibilità dell’azione si intende l’assenza dei presupposti
necessari perché possa instaurarsi un giudizio: ( es difetto di
legittimazione, decorrenza dei termini) non si vede quale presupposto
mancante abbia potuto impedire lo svolgimento di un lodo arbi-trale,
che proprio per essere stragiudiziale e conciliativo non è soggetto a
vincoli procedurali.
Pare evidente che il comportamento della TLC Italia spa è stato doppiamente defatigatorio.
1°) E’ stata
defatigatoria l’eccezione di improponibilità, rassegnata in comparsa di
risposta di questo procedimento giudiziale, per mancato esperimento del
tentativo di conciliazione.
2°) E’ stata
defatigatoria l’eccezione di inammissibilità rassegnata nel
procedimento stragiudiziale avanti il COREOM (vd verb di mancata
conciliazione del 21/12/2006) perché pendente questo giudizio.Inoltre
le due eccezioni appaiono contraddittorie. Dapprima nella lite
giudiziaria la TLC Italia spa ha eccepito l’improponibilità perché è
mancato il tentativo di conciliazione. Poi, nel tentativo di
conciliazione ha eccepito l’inammissibilità perché è pendente la lite
giudiziaria (!)E’
ben difficile capire con quale spirito conciliativo si sia presentata
la TLC Italia spa al Collegio arbitrale. E, riesce anche assai
difficile capire cosa voglia la TLC Italia spa, se non scoraggiare
l’utente dal far esaminare la propria domanda sia dal collegio
arbitrale sia dal giudice naturale, e quindi non pervenire all’esame di
merito della domanda.Ciò
sta a dimostrare, ancora una volta, l’uso defatigatorio che il soggetto
più forte ha fatto dell’istituto del tentativo obbligatorio di
conciliazione per scoraggiare il soggetto più debole.In
ogni caso, in pendenza di una lite giudiziaria appositamente e
ritualmente sospesa, la questione di merito ben poteva essere risolta
(se ve ne fosse stata la disponibilità) in sede stragiudiziale, dove
non esistono preclusioni di rito giuridicamente opponibili, e se la TLC
Italia spa non avesse fatto valere un’eccezione d’inammissibilità di
cui non si vede alcun fondamento giuridicamente apprezzabile. Donde si
può condividere l’aggettivazione data dalla Corte Costituzionale, di
<forme rudimentali di procedimenti contenziosi simulanti il processo
giustiziale> (vd sent n.82/1992), allo svolgimento di alcuni riti
alternativi di conciliazione arbitrale.
In sintesi.
Questo G.d.P. ritiene che, nella propensione legislativa a tutelare le
parti più deboli (es: lavoratori dipendenti, consumatori) del rapporto
contrattuale, gli interessi costituzionali dei diritti di difesa (art
24, 25 e 3 cost) dei soggetti deboli (utenti del servizio telefonico)
debbano essere ritenuti prevalenti alla “giurisdizione condizionata” (=
condizioni di procedibilità), ed, a maggior ragione, alle norme
preclusive di proponibilità dell’azione che la TLC Italia spa vuol far
valere
6.3.) La
Corte costituzionale, con le Ordinanze n. 125/2006 e 268/2006 ha già
sottoposto al vaglio di legittimità l’art.1 comma 11 della L. 249/1997
in relazione agli art. 24, e 25 della costituzione nella parte in cui
tale norma stabilisce che per le controversie inerenti i rapporti tra
utenti ed organismi di TLCunicazioni può essere proposto ricorso
giurisdizionale solo dopo che sia stato esperito un tentativo
obbligatorio di conciliazione dinanzi al CORECOM competente per
territorio.
La norma
censurata, era apparsa in contrasto con il principio costituzionale
(art. 24 Cost.) per cui tutti possono agire in giudizio per la tutela
dei propri diritti e con il principio costituzionale (art. 25 Cost.)
per cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito
per legge.Questo
G.d.P. osserva che la Consulta NON ha ritenuto infondata la norma
denunciata, ma ha ritenuto che la questione è inammissibi-le.
L’inammissibilità ha impedito l’esame di merito del vizio di
illegit-timità mossa alla norma denunciata. Ciò significa che la
querelle, sul-la legittimità dei così detti riti obbligatori di
conciliazione nelle TLComunicazioni, rimane aperta.
Il caso che ne occupa ne è un esempio.Con
l’ordinanza n. 268/2006, la Corte Costituzionale ha invitato il Giudice
remittente ad individuare un’interpretazione della norma con-forme alla
Costituzione, e di verificare la possibilità di leggere il tenta-tivo
obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità (e non
di proponibilità) dell’azione.
6.4.) E’
giurisprudenza costante della Consulta (Vd. ex plurimis Ord 427/2005)
invitare il remittente all’<interpretazione costituzionalmente
orientata>, ad effettuare una lettura della norma conforme alla
Costituzione avvalendosi dei propri poteri processuali alla luce del
diritto vivente.La
giurisprudenza costituzionale continua sulla stessa via per sanare in
tal senso i dubbi, qui sostenuti, d’illegittimità costituzionale
dell’art.1 comma 11 della L.249/1997. Così
è ancora nella recente la sentenza della Corte Costituzionale n 403 del
30/11/2007, che, per quanto interessa il caso in esame, può essere così
ripresa.
Il Tribunale
di Pisa ha denunciato l’art 1 comma 11 della L. 249/1997 nella parte in
cui preclude temporaneamente il ricorso alla tutela cautelare (adr = ex
art 700 cpc) perché in contrasto con l’art 4 della Costituzione che
garantisce a tutti il diritto di stare in giudizio per la tutela dei
propri diritti, così determinando una lesione del diritto di agire in
giudizio, cui è coessenziale la tutela cautelare la cui funzione
potrebbe essere frustrata dalla necessità di attendere l’esaurimento
del procedimento conciliativo.…
La difesa erariale ha osservato che la norma censurata configura una
mera condizione di procedibilità (e non di proponibilità) dell’azione,
e che alla mancata effettuazione del tentativo obbligatorio di
conciliazione non è riconnessa alcuna decadenza di indole processuale.
La norma censurata deve essere interpretata, secondo l’Avvocatura
Generale dello Stato, nel senso che l’azione giudiziaria non può essere
pregiudicata dall’omissione dell’incombente, ma solo sospesa in attesa
del suo esauri-mento….La
Corte ha riaffermato, anche in subiecta materia, – il principio che
emerge dall’art 412/bis cpc secondo cui il mancato espletamento del
tenta-tivo di conciliazione non preclude la concessione di
provvedimenti cautelari. In termini generali la Corte ha riconosciuto
che per i procedimenti cautelari l’esclusione dalla soggezione al
tentativo di conciliazione si correla alla strumentalità della
giurisdizione cautelare rispetto alla effettività della tutela dinanzi
al giudice.
La tutela
cautelare in quanto preordinata ad assicurare l’effettività della
tutela giurisdizionale ed a non lasciare vanificato l’accertamento del
diritto è uno strumento fondamentale inerente a qualsiasi sistema
processuale anche indipendentemente da una previsione espressa. (Corte
di giustizia co-munità europee sent. 19/6/1990 causa c-213/89)
La citata
sentenza n. 403/2007 Corte Cost. mette in rilevo che: A simili
enunciazioni non può non riconoscersi portata generale ove si tenga
conto della identità degli interessi costituzionalmente rilevanti
coinvolti in tutte le procedure rispetto alle quali è prescritto il
tentativo obbligatorio di conciliazione.Tale
opzione interpretativa – che obbedisce al principio secondo il quale le
disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità costituendo
deroga alla disciplina generale devono essere interpretate in senso non
estensivo – consente di fugare i dubbi di legittimità costituzionale
proposti dal rimettente e si impone pertanto come doverosa in linea con
il consolidato orien-tamento della Corte secondo il quale una
disposizione deve essere dichiarata incostituzionale non perché può
essere interpretata in modo tale da contrastare con i precetti
costituzionali ma soltanto qualora non sia possibile attribuire ad essa
un significato che la renda conforme alla costituzione.6.5.)
Tutto quanto sopra sta a significare, che l’art. 1 comma 11 della legge
n° 249/1997 può superare la denuncia di illegittimità costituzionale
(per violazione degli art. 24, 25 e 3 della Costituzione) soltanto se
lo si interpreta come espressione di condizione di procedibilità (non
di proponibilità), temperato dall’applicazione, per analo-gia, delle
norme degli artt. 412/bis, 443 cpc, che consentono la sospensione del
processo e la rimessione in termini per l’adempimento stragiudiziale. Ovviamente.
Nelle more del procedimento giurisdizionale appositamente e ritualmente
sospeso, il procedimento stragiudiziale conciliativo, per sua stessa
definizione, non soffre, in rito, di alcuna preclusione che impedisca
di esaminare il merito della controversia.
Nel procedimento stragiudiziale conciliativo non può aver ingresso, per
difetto di ogni fondamento giuridico, e perché è contraddittoria con la
sua stessa natura, alcuna eccezione di inammissibilità (ut supra) che
di fatto si traduce in negazione pregiudiziale della volontà
conciliativaQuestioni di Merito
7.) La TLC
Italia spa, nella sua comparsa di risposta ha ammesso di aver sospeso
il servizio telefonico alla Alfa S.r.l., nel periodo dal 11/8/2004 al
16/11/2004, che così rimane accertato.La
ditta Alfa S.r.l. ha provato di aver pagato tutte le voci di costi
diversi cioè al netto di quelli relativi alla linea ADSL per cui è
causa, perciò non è inadempiente verso la TLC Italia spa.
7.1.) La ditta Alfa S.r.l. ha chiesto al G.d.P. di dichiarare l’inadempimento contrattuale della TLC Italia spa. La domanda è fondata e deve essere accolta.
La Alfa S.r.l. ha offerto in prova documentale:− contratto ADSL Smart del 10/9/2003 convenuto con la TLC Italia spa. − cinque lettere raccomandate dal 27/1/2004 al 25/3/2004 in cui dapprima sono state rappresentate doglianze per la mancata attivazione del servizio ADSL poi con lettera 30/1/2004 è stata data disdetta del servizio mai attivato, poi con lettere del 26/2/2004 e 25/3/2004 sono stati contestati addebiti per servizio di ADSL mai ricevuto− La TLC Italia spa non ha offerto la prova di aver dato riscontro alle doglianze della Alfa S.r.l.. non ha offerto la prova di aver allacciato il servizio ADSL di cui Alfa S.r.l. si duole. non ha contestato il fatto storico di non aver attivato il servizio ADSL Smart.
ha ammesso la sospensione della linea telefonica intestata alla ditta
Alfa S.r.l. che si è protratta dal 11/8/2004 al 16/11/2004.
Quindi
bisogna ritenere provato che la TLC Italia spa effettiva-mente non
attivato il servizio ADSL Smart alla Alfa S.r.l., e che la Alfa S.r.l.
non ha usufruito del servizio ADSL Smart e che ha sospeso la linea
telefonica della ditta Metropolis dal 11/8/2004 al 16/11/2004.
La ditta
Alfa S.r.l. ha documentato di aver provveduto al pagamento di tutte le
altre voci di costi diversi di quelli relativi alla linea ADSL Smart,
come elencati nella lettera di imputazione di pagamento del 31/8/2004,
perciò bisogna escludere che la stessa sia stata i-nadempiente verso la
TLC Italia spa.
Quindi bisogna dichiarare l’inadempimento contrattuale della TLC Italia spa.Di
conseguenza, la Alfa S.r.l. nulla deve alla TLC Italia spa a titolo di
accesso, abbonamento, noleggio e manutenzione, relativi al servizio
ADSL Smart addebitati alla Alfa S.r.l. e da questa contestati come in
atti.
Peraltro, questo G.d.P., considerato che, −
la Alfa S.r.l. con lettera raccomandata del 30/1/2004 ha dato disdetta
alla TLC Italia spa del contratto per la fornitura del servizio ADSL
Smart, − la TLC Italia spa non ha dato riscontro alcuno alla medesima disdetta, ritiene
altresì che l’inerzia della TLC Italia spa, sia da interpretare come
manifestazione non equivoca d’accettazione tacita della disdetta, e
prende atto della risoluzione del contratto medesimo con decorrenza dal
30/1/2004.-Conseguentemente,
anche per questo motivo, la Alfa S.r.l. è liberata da ogni sua
obbligazione verso la TLC Italia spa per ogni pagamento relativo al
detto servizio ADSL Smart.
7.2.) La
ditta Alfa S.r.l. ha chiesto al G.d.P. di confermare ogni statuizione
del provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc, del 23/11/2004,
pronunciato dal Tribunale di Macerata nel procedimento n° 3507/2004.La domanda è fondata e deve essere accolta.Questo
G.d.P. visti i verbali di interrogatorio in atti di Caio e di Mevio nei
quali si riferisce che la ditta Alfa S.r.l. aveva indispensabile
bisogno dell’allacciamento telefonico per i servizi di allarme dei
sistemi di sicurezza e per i servizi on line per pagamenti dei clienti
e fornitori ed istituti di credito ritiene provato l’esistenza del
periculum in mora, rassegnato dalla Alfa S.r.l., a ragione del suo
ricorso ex art 700 cpc, sia giustificata l’istanza e la concessione del
provvedimento cautelare ex art 700 cpc.
7.3.) La
Alfa S.r.l. ha chiesto il risarcimento dei danni sofferti quantificati
in €uro 1.500,00 oppure in quella maggiore o minore somma che risulterà
di giustizia e comunque nei limiti di competenza del G.d.P. adito. La
ditta Alfa S.r.l. ha evidenziato la complessa istruttoria di questo
procedimento che si è sviluppato in un ricorso ex art 700 cpc e nel
successivo reclamo ex art 699/terdeices cpc con soccombenza replicata
della TLC Italia spa, nonché con due tentativi di conciliazione, dei
quali la TLC Italia spa, nel primo (al 9/72004) non ha risposto alla
convocazione, e nel secondo (al 21/12/2006) ha rassegnato una eccezione
di inammissibilità impedendo di entrare nel merito della vicenda.La
ditta Alfa S.r.l. ha evidenziato il comportamento processuale della TLC
Italia spa che oltre a non favorire alcuna ipotesi transattiva, in
maniera pervicace reiterava eccezioni infondate al solo scopo di
procrastinare l’adempimento delle proprie obbligazioni.La doglianza è fondata.
In punto di an del danno sofferto la prova è nelle deposizioni di Caio e di Mevio, com’è nei verbali di interrogatorio in atti.
In punto di quantum del danno sofferto esso deve essere valutato equitativamente ai sensi dell’art 1226 cc.
Questo
G.d.P. ritiene che il periodo di sospensione, che i procedimenti
giudiziari hanno ritenuto illegittimo, sia stato lungo e perciò, il
danno debba qualificarsi come grave, in considerazione delle esigenze
aziendali.
In punto di lucro cessante, questo G.d.P. liquida, equitativamente (art
1226 cc), il danno sofferto dalla ditta Alfa S.r.l., al periodo di
forzata sospensione del servizio, di circa 3 mesi (dal 11/8/2004 al
16/11/2004), e, in difetto di altri parametri, lo quantifica in misura
doppia al canone mensile di €uro 115 di servizio non goduto, e così in
€uro 690,00In
punto di danno emergente, questo G.d.P., in difetto di rappresentazione
di danni diversi, ravvisa soltanto il danno nel costo sopportato dalla
ditta Alfa S.r.l. per attivare e coltivare a sue spese due procedimenti
stragiudiziali conciliatori non andati a buon fine. In difetto di altri
elementi di raffronto si riporta ai parametri dei compensi previsti per
casi analoghi della TNF, e così liquida equitativamente il danno nella
misura di €uro 500,00 per ciascun procedimento.
Tutto il
danno risarcibile è così quantificato in €uro 690,00 + 1000,00. Esso
dovrà essere risarcito nella maggior soma risultata di giustizia, come
domandato da parte attrice-
7.4.) In
sintesi questo G.d.P. ritiene fondata nel merito ogni statuizione data
dal Tribunale di Macerata con ordinanza del 23/11/2004 nel procedimento
n. 3507/2004 a seguito di ricorso della Alfa S.r.l. ex art 700 cpc,
come confermata, con provvedimento in Camera di Consiglio dato il
19/1/2005 a seguito di reclamo della TLC Italia spa, per le stesse
condivisibili ragioni ivi esposte, ed alle quali fa rinvio rigettando
ogni contraria eccezione.Per i su detti motivi dichiara che:−
trovano fondamento, nel merito, tutte le doglianze della Alfa S.r.l.
esposte nel ricorso ex art 700 cpc, nel procedimento n. 3507/2004
avanti il Tribunale di Macerata −
deve essere totalmente confermata, nel merito ed in via definitiva,
ogni statuizione data dal Tribunale di Macerata con ordinanza del
23/11/2004 nel procedimento n. 3507/2004, data in via d’urgenza ex art
700 cpc, e come confermata nel successivo provvedimento in camera di
consiglio del 19/1/2005 che respinge il reclamo ex art 699/terdeices
proposto dalla TLC Italia spa.
− È
ingiustificata la sospensione della linea telefonica intestata alla
ditta Alfa S.r.l. che si è protratta dal 11/8/2004 al 16/11/2004.8.)
La Alfa S.r.l. ha chiesto la liquidazione delle spese di lite ivi
comprese le competenze maturate per il ricorso ex art 700 cpc e per
resistere al reclamo ex art 699/terdeices cpc, opposto dalla TLC Italia
spa all’ordinanza cautelare, in cui è stata vittoriosa, con distrazione
al procuratore antistatario.
La domanda deve essere accolta ex art 91cpc.Viste
le note presentate dalla ditta Alfa S.r.l., questo G.d.P. liquida le
parcelle dovute agli avvocati F. F. e S. M., antistatari, in
complessive €uro: 5.000,00 di cui €uro. 200,00 per spese, €uro 2.100,00
per diritti €uro 2.200,00 per onorari, più €uro 500,00 per il
procedimento in riassunzione, oltre I.V.A., C.A.P. e rimb. forf. 10% ex
art. 15 T.N.F. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Civitanova Marche, definitivamente pronunciando
sulla causa civile come in epigrafe indicata, uditi i procuratori delle
parti, contrariis reiectis, così decide:
1°) conferma
ogni statuizione del provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc, del
23/11/2004, pronunciato dal Tribunale di Macerata nel procedimento n°
../2004.
2°) dichiara
l’inadempimento contrattuale della TLC Italia Spa consistente nella
mancata attivazione della linea ADSL SMART relativa al contratto n°
1-7-HP0v6 e l’illegittima sospensione della linea telefonica dal
11/8/2004 al 16/11/2004.3°)
condanna la TLC Italia spa al risarcimento dei danni da lucro cessante
e danno emergente quantificati equitativamente in €uro 1.690,00.
Condanna la
convenuta TLC Italia spa, soccombente, al pagamento delle spese di lite
da versare agli avvocati Francesca Forani e Saverio Manfroci
antistatari, liquidate in complessive €uro: 5.000,00 di cui €. 200,00
per spese, €. 2.100,00 per diritti €uro 2.200,00 per onorari, più €uro
500,00 per il procedimento in riassunzione oltre I.V.A., C.A.P. e rimb.
forf. 10% ex art. 15 T.N.F. come per legge.La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell’art. 282 C.P.C.
Civitanova Marche lì 12 giugno 2008
Il Giudice di Pace
dott. Franco R. Calabrese
Depositata in cancelleria Il 26/06/2008 Il Cancelliere