Risarcimento danni – " da black out" – 28.12.06
contrattuale scaturente da un negozio di somministrazione di energia
elettrica, incombe sull’ente erogatore, convenuto per il risarcimento
del danno, l’onere di provare che l’interruzione della erogazione
energetica lamentata dal somministrato sia dipesa da una delle cause di
giustificazione prevista nella specifica clausola di esonero
espressamente sottoscritta dall’utente all’atto della stipula del
negozio. La sospensione della somministrazione di energia elettrica
verificatasi la notte tra il 27 e 28 settembre 2003 configura
inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. a carico dell’Enel
Distribuzione Spa e, pertanto, si devono ritenere effettivamente
sussistenti e conseguentemente risarcibili, a cura dell’ente medesimo,
i danni lamentati e provati dall’utente, ricorrendo anche a valutazione
equitativa.In caso di interruzione di somministrazione di energia
elettrica da parte dell’Enel Distribuzione, all’utente compete il c.d.
“rimborso forfettario” previsto dalla “Carta del Servizio Elettrico” e
dalle “Delibere dell’Autorità dell’Energia” nn. 202/99 e 220/02.Non
compete, invece, il risarcimento del danno esistenziale per il disagio
causato dal disservizio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. Italo BRUNO,Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 922/06 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:Risarcimento danni.
T R A(..) Rita, nata il (..) e res.te in (..) alla Via (..) n.(..) – c.f. (..), elett.te
dom.ta in (..) alla Via (..) n.(..) presso lo studio dell’avv. (..) che
la rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione; ATTRICE
E S.p.A.
ENEL DISTRIBUZIONE, in persona del legale rapp.te, con sede legale in
Roma alla Via Ombrone, 2 – P.Iva 05779711000, elett.te dom.ta in (..)
alla Via (..) n.(..) presso lo studio dell’avv. (..) che la rapp.ta e
difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e
risposta; CONVENUTA
CONCLUSIONIPer l’attrice:
dichiarare l’inadempimento contrattuale della convenuta Spa Enel
Distribuzione sia in ordine alla prestazione principale di
somministrazione di energia elettrica, sia in ordine a quella correlata
di impegno di potenza e, per l’effetto, condannarla, in persona del
legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma di €
300,00, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., comprensiva
del danno patrimoniale e del danno esistenziale, oltre interessi
maturandi, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi
in favore del procuratore anticipatario.
Per la convenuta: rigettare la domanda in quanto inammissibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(..) Rita,
con atto di citazione ritualmente notificato il 28/12/05 alla S.p.A.
ENEL DISTRIBUZIONE, la conveniva innanzi a questo Giudice affinché –
previa declaratoria della sua esclusiva responsabilità nella produzione
dell’evento avvenuto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre
2003, durante il quale, a causa dell’ininterrotta mancanza di energia
elettrica, l’intero contenuto del suo frigorifero e congelatore andava
perso – fosse condannata la medesima al risarcimento dei danni.A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:–
che, nel mese di settembre 2003 aveva in essere, quale utente della Spa
Enel Distribuzione, un contratto di somministrazione di energia
elettrica relativo all’immobile sito in (..) alla Via (..) n.(..), contrassegnato con il n. (..);–
che, esso contratto di somministrazione era destinato a soddisfare
bisogni periodici e continuativi in un rapporto durevole e prevedeva,
oltre alla somministrazione di energia elettrica, anche un impegno di
potenza, consistente nella potenzialità di consumare una certa energia
elettrica;– che, detto impegno di potenza configurava
un’obbligazione distinta rispetto a quella di erogazione dell’energia
ma accessoria ad essa e per la quale versava un ulteriore importo
mensile che andava ad aggiungersi al costo dell’energia effettivamente consumata;–
che, durante la notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003, su
tutto il territorio nazionale e, quindi anche sulla zona di pertinenza
del suo immobile, si verificava un’interruzione di energia elettrica a
partire dalle ore 03.25 che durava circa 15-18 ore;–
che, a causa dell’interruzione, l’intero contenuto del frigorifero e
congelatore andava perso per non essere più conservabile o
utilizzabile, creandole, così, un inconveniente per tutta la giornata
festiva ed un danno sia patrimoniale che esistenziale, da liquidarsi in
via equitativa, nei limiti di € 1.000,00, compresi gli interessi legali
e la rivalutazione monetaria maturata e maturanda. Instauratosi
il procedimento, si costituiva la S.p.A. Enel Distribuzione che
contestava la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto ed, in
particolare, ribadiva la
sussistenza di un inadempimento del contratto di fornitura dovuto ad
una impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile alla
Società.Chiariva,
altresì, il contenuto delle obbligazioni facenti capo alla Società,
conseguenti alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 79/1999:–
tale Decreto Legislativo (emanato in attuazione della Direttiva
Comunitaria 96/92/CEE) ha soppresso il monopolio delle attività del
settore elettrico, a suo tempo attribuito all’Ente Nazionale per
l’energia elettrica, poi divenuto ENEL S.p.A.;–
soppresso, infatti, il monopolio delle attività elettriche, le attività
di trasmissione e dispacciamento ai sensi degli artt. 1 e 3
sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della
Rete di Trasmissione Nazionale (società della quale la totalità delle
azioni è di proprietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze e
quindi del tutto estranea al gruppo Enel ai sensi dell’art. 13, comma
IV, del D.lgs. 79/1999);–
l’attività di distribuzione è svolta in regime di concessione
rilasciata dal Ministero competente e l’art. 13 già citato stabilisce
che l’Enel Spa deve obbligatoriamente costituire società separate per
lo svolgimento delle seguenti attività: a) produzione di energia
elettrica; b) distribuzione di energia elettrica; c) vendita ai
clienti; d) esercizio dei diritti di proprietà della rete di
trasmissione;–
il conferimento delle sopraccitate attività a distinte società è
avvenuto in conformità a quanto disposto dall’art. 13 a decorrere dal
1/10/99, con la conseguenza che a far tempo da tale data Enel
Distribuzione Spa opera, e può legalmente operare, solo nel campo della
distribuzione di energia elettrica e di vendita a clienti, essendole
tassativamente precluso di svolgere attività dì produzione di energia
elettrica o di trasmissione della stessa, cosicché è di assoluta
evidenza che la società appellante non è in alcun modo responsabile
dell’interruzione di somministrazione di energia elettrica in
questione, né dei danni che ne siano eventualmente derivati, atteso che
per espresso disposto dell’art. 1218 c.c.. il debitore che non esegua
perfettamente la prestazione dovuta non è tenuto al risarcimento del
danno se prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità
della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Infatti,
l’Enel Distribuzione riceve l’energia elettrica da consegnare agli
utenti finali presso le cabine primarie di trasformazione, secondo le
disposizioni impartite dal G.R.T.N. che cura in forma unitaria e
globale la trasmissione ed il dispacciamento di tutta l’energia
elettrica da chiunque prodotta o importata sul territorio nazionale,
assicurandone la consegna ai distributori. E’ evidente, pertanto, che
Enel Distribuzione non può distribuire energia se questa non le viene
consegnata nei modi anzidetti, cosi come è accaduto durante il predetto
black-out. Né l’Enel Distribuzioni avrebbe potuto premunirsi rispetto a
tale evento mediante approntamento di centrali di produzione di riserva
e relative reti di trasmissione, essendole precluso per legge sia lo
svolgimento di attività dì produzione di energia elettrica sia lo
svolgimento di attività di “trasmissione” della stessa.Esperito
inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa
ed espletata la prova per testi e deferito interrogatorio formale al
legale rappresentante della Società convenuta che, non lo rendeva.Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 20/12/06, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si
premette che il presente giudizio, ai sensi del 2° comma dell’art.113
c.p.c. come modificato dalla L. n. 63/2003, pur di valore inferiore ad
€ 1.100, viene reso secondo diritto atteso che, nella fattispecie, la
controversia scaturisce da un tipico contratto di adesione ex art. 1342
c.c.Anche
per tale motivo, quindi, si ritiene opportuno, in via preliminare, far
cenno alla normativa che regola la materia oggetto del giudizio nonché
alle diverse soluzioni date finora dalla giurisprudenza.Normativa di riferimento:– Legge 06/12/62 n. 1643 che ha nazionalizzato l’energia elettrica e istituito l’ENEL con
il compito di esercitare su tutto il territorio nazionale la
produzione, importazione, trasformazione, distribuzione e vendita
dell’energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta;– D.L. n. 333 del 11/07/92 che ha trasformato l’ENEL in SpA;–
D. L.vo n. 79 del 16/03/99 che ha istituito separate società per azioni
per lo svolgimento della attività di produzione, distribuzione e
vendita dell’energia elettrica già di competenza dell’Enel Spa, cui
rimane, comunque, il controllo delle costituite distinte società;–
D.M. 21/01/00 che ha attribuito all’Enel Spa la titolarità e le
funzioni di Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.) ed
ha istituito L’Enel Distribuzione Spa con il compito di stipulare con
gli utenti contratti di somministrazione di energia elettrica.– art. 1559 e seguenti del codice civile che regolano il contratto di somministrazione;– artt. 1218 e 1453 cod. civ. che prevedono l’obbligo della parte inadempiente al risarcimento del danno;–
art. 1226 c.c. che dà facoltà al giudice di liquidare il danno in via
equitativa quando lo stesso non può essere provato nel suo preciso
ammontare;–
art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. che enunciano i principi che
disciplinano la prova sia in sede civilistica che in sede processuale.Precedenti giurisprudenziali:Sul
caso oggetto della presente controversia la giurisprudenza non ha dato
finora una risposta univoca. Alcuni giudici di pace, condividendo la
tesi e le argomentazioni dell’Enel, non ravvisando nel black-out
energetico del 28/09/03 alcuna responsabilità a carico della società
convenuta, sulla base dell’assetto normativo e ordinamentale vigente
all’epoca, ovvero non ritenendo provato il danno da deperimento dei
prodotti alimentari addotto dalla parte attrice, hanno rigettato le
pretese creditorie avanzate dagli utenti (Cfr. Sent. n. 421/04 del GdP
di Catanzaro; Sent, n.45639/04 del GdP di Napoli; Sent. n. 3080/04 del
GdP di Salerno; Sent. n.414/5 del GdP di Nicotera).Altri,
invece, ravvisando a carico dell’Enel Distribuzione Spa una
responsabilità da inadempimento e ritenendo comprovati i danni
lamentati dagli utenti, hanno accolto la domanda attrice condannando la
società fornitrice a risarcire i danni causati dall’interruzione della
fornitura elettrica (Cfr. Sent. n. 787/06 del 14/2/06 del GdP di
Firenze; Sent. n. 2781/05 del 13/7/05 del GdP di Caloria (NA); Sent. n.
695/06 del 30/3/06 del GdP di Mercato San Severino).Il thema decidendum:Ciò
posto, la questione da decidere nei suoi termini essenziali, è se la
sospensione della somministrazione di energia elettrica verificatasi
per circa 15/18 ore la notte tra il 27 e 28 settembre 2003 configuri
inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. a carico dell’Enel
Distribuzione Spa, ed in secondo luogo se siano effettivamente
sussistenti e conseguentemente risarcibili a cura dell’ente medesimo i
danni lamentati e pretesi dall’utente, ricorrendo anche a valutazione
equitativa.Nella
fattispecie, al Giudicante appare più conforme a legge la soluzione che
vede riconosciuta la domanda avanzata da parte attrice. Un’attenta
lettura della normativa riguardante l’assetto normativo e ordinamentale
dell’Ente Nazionale per l’energia elettrica (ENEL) come sopra
delineato, nonché un’interpretazione sistematica della normativa
codicistica sopra richiamata porta a concludere che, nel caso in esame,
parte attrice abbia effettivamente subito dei danni a seguito del
black-out di cui trattasi, da addebitare sicuramente all’inadempimento
dell’ente convenuto e che, pertanto, l’utente sia legittimato a
pretendere ed ottenere il giusto risarcimento.Responsabilità della SpA Enel Distribuzione:L’ente
convenuto (Enel Distribuzione Spa) richiamando la normativa introdotta
nel nostro ordinamento con il D.L.vo n.79/1999, premesso che, a
decorrere dall’1/10/99 le attività di produzione, trasformazione,
distribuzione e vendita dell’energia elettrica vengono svolte da
distinte società per azioni munite di autonome personalità giuridiche;
che in particolare la società convenuta «….opera, è può legalmente
operare, solo nel campo della distribuzione di energia elettrica e di
vendita ai clienti vincolati, essendole tassativamente precluso di
svolgere attività di “produzione” di energia elettrica o di
“trasmissione” della stessa»; conclude, sostanzialmente, che non
producendo l’energia elettrica, ma ricevendola soltanto dal Gestore
della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN), «non è in alcun modo
responsabile dell’interruzione di somministrazione di energia elettrica
per cui è causa, né dei danni che a parte attrice ne siano derivati,
per espresso disposto dell’art. 1218 c.c., ai sensi del quale il
debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta non è tenuto
al risarcimento del danno se prova che l’inadempimento è stato
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui
non imputabile».Le argomentazioni svolte dall’Enel non sono condivisibili perchè giuridicamente infondate.È
pacifico, che il contratto posto in essere tra le parti in causa è un
contratto di somministrazione e, come tale, regolato dall’art. 1559 e
seguenti del c.c.; trattasi in particolare di contratto ad esecuzione
continuata caratterizzato dalla fornitura continuativa di energia
elettrica. Sono continuative quelle prestazioni che debbono compiersi quotidie et singulis momentis;
l’ipotesi tipica di prestazione continuativa si ha quando l’oggetto del
contratto consiste nell’attribuzione di particolari beni che vengano
realizzati o materialmente trasferiti attraverso meccanismi o apparati
che ne consentono l’immissione continuativa nel patrimonio dell’avente
diritto. Questa situazione è appunto quella che si verifica nella
somministrazione di energia elettrica da parte dell’Enel.Nella
fattispecie, poi, l’obbligo dell’Enel non consiste soltanto nella
fornitura di energia, obbligo principale, ma anche in quello di
garantire una determinata potenza
elettrica (impegno di potenza) prevista espressamente per contratto, da
intendersi prestazione accessoria a quella principale di fornitura di
energia ma, anch’essa prestazione ad esecuzione continuata, come
riconosciuto anche dalla Suprema Corte (“il cosiddetto impegno di
potenza, cioè il dovere del somministrante di tenere a disposizione
dell’utente una determinata quantità di energia, configura al pari di
quella inerente all’erogazione dell’energia medesima, una prestazione
ad esecuzione non istantanea ma continuata” – Cass. Sez. III, 21/03/85 n. 2069).Ebbene,
è indirizzo costante, sia in dottrina che in giurisprudenza, che nel
contratto di somministrazione, il somministrante assume su di sé, oltre
all’obbligo di apprestare i mezzi necessari per l’adempimento, anche i
rischi della fornitura costituendo, questi, l’alea normale del
contratto derivante dal proiettarsi della prestazione nel futuro (Cass.
11/07/68 n. 2359). Il contratto in esame, cioè, ha carattere aleatorio
perché, mentre l’utente, sin dall’atto della stipula negoziale acquista
la sicurezza di una fornitura costante dell’energia elettrica, il
somministrante (Enel), invece, si assume il rischio correlativo al
protrarsi nel tempo del suo obbligo.Dalla
documentazione prodotta e dall’istruttoria espletata, risulta pacifico
che, all’epoca dell’evento per cui è causa, il rapporto contrattuale di
fornitura di energia elettrica intercorreva tra l’utente attore e la
società elettrica convenuta (Enel Distribuzione Spa).Le
argomentazioni svolte dalla società somministrante circa
l’impossibilità delle prestazioni derivanti da causa a lei non
imputabile ex art. 1218 appaiono, pertanto, prive di pregio.Il
limitarsi ad affermare, infatti, che l’Enel Distribuzione non può
distribuire energia elettrica se questa non le viene consegnata da
parte del GRTN, non la esonera dall’adempiere al suo obbligo di
somministrare all’utente l’energia pattuita.L’art. 1218 c.c., invocato dall’ente convenuto, stabilisce che: il
debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al
risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è
stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa
a lui non imputabile.Si
tratta, quindi, di stabilire che cosa si debba esattamente intendere
per impossibilità sopravvenuta della prestazione e per imputabilità
della stessa.La
tesi seguita in prevalenza, tanto in dottrina che in giurisprudenza,
afferma al riguardo che l’impossibilità di cui al citato art. 1218 è
quella situazione di ostacolo all’adempimento che non può essere
superata con l’impiego della ordinaria diligenza. In altri termini il
debitore risponderà del proprio inadempimento solo se è colpevole,
ossia se l’inadempimento è determinato da negligenza, che è l’elemento
costitutivo della colpa.Spetta
al debitore l’onere di provare di non aver potuto adempiere la
prestazione dovuta, o per intervenute circostanze di caso fortuito e
forza maggiore, ovvero a causa di fatti ostativi del terzo
espressamente previsti in contratto come condizione.Infatti: “poiché
spetta al debitore – a norma dell’art. 1218 c.c. – dimostrare di non
aver potuto tempestivamente adempiere la prestazione dovuta per cause a
lui non imputabile, per vincere tale presunzione a suo carico egli non
può limitarsi a eccepire la semplice difficoltà della prestazione o il
fatto ostativo del terzo, ma deve provare di avere impiegato la
necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frapposti all’esatto
adempimento“ (Cass. III, 18/11/02 n. 16211).Inoltre: “il
debitore che non possa eseguire la prestazione dovuta a causa del
comportamento di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, può
invocare la conseguente impossibilità della prestazione come motivo di
esclusione della sua responsabilità, soltanto se l’attività del terzo
sia prevista come condizione, diversamente restando soggetto
all’obbligo del risarcimento, salva la rivalsa nei confronti del terzo
stesso, se quest’ultimo si era obbligato in base ad un autonomo
rapporto” (Cass. 10/02/84 n. 1024); ed ancora più specificatamente: “nell’ambito
di un rapporto contrattuale scaturente da un negozio di
somministrazione di energia elettrica, incombe sull’ente erogatore,
convenuto per il risarcimento del danno, l’onere di provare che
l’interruzione della erogazione energetica lamentata dal somministrato
sia dipesa da una delle cause di giustificazione prevista nella
specifica clausola di esonero espressamente sottoscritta dall’utente
all’atto della stipula del negozio (Cass. 09/06/97 n. 5144).Vedasi, infine, l’autorevole ed inequivoca pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui “in
tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che
agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
ovvero per l’adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del
suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera
allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto
estintivo dell’altrui pretesa” (Cass. S.U. 30/10/01 n. 13533).Affermati
siffatti principi, dagli scritti difensivi prodotti, a parere del
Giudicante, non sembra che l’ente convenuto abbia fornito elementi di
prova decisivi e idonei a dimostrare l’invocata impossibilità della
prestazione come delineata dalla giurisprudenza più sopra richiamata.Il
tentativo dell’Enel di attribuire ogni responsabilità conseguente al
black-out al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale non ha alcun
fondamento giuridico ove si consideri che il GRTN nel contratto di
somministrazione addotto in giudizio non ha alcuna legittimazione
passiva; né in verità risulta che sulla base di detto rapporto o di
altro autonomo rapporto il GRTN possa essere chiamato a rispondere,
seppure in via di rivalsa, degli obblighi assunti dall’Enel fornitrice
dell’energia elettrica nei confronti del somministrato.Per
comprovare l’esonero dalla sua responsabilità l’Enel Distribuzione Spa
avrebbe dovuto dimostrare di avere attivato impianti elettrici di
riserva disponibili e sufficienti a garantire sia la sicurezza del
sistema elettrico nazionale, sia l’approvvigionamento di energia per
far fronte al black-out di cui trattasi; evento certamente insolito ma
pur sempre prevedibile in un contratto di fornitura di energia
elettrica.Tale
inadempienza contrattuale risulta avvalorata, inoltre, ove ce ne fosse
ancora bisogno, dallo stesso tecnico dell’Enel, il quale in sede di
deposizione testimoniale ha precisato: “abbiamo provveduto in
maniera graduale a riattivare l’energia elettrica” – “ciò è dipeso dal
fatto che non vi sono centrali elettriche sufficienti per potere
sopperire a tali disagi…….”.Non
risulta, inoltre, che la responsabilità dell’Enel per l’improvvisa
interruzione elettrica sia stata convenzionalmente esclusa da apposita
clausola in sede negoziale; né, infine, che l’evento dannoso sia stato
causato da caso fortuito o forza maggiore, che sono, come è noto, cause
di giustificazione dell’inadempimento contrattuale.Il caso fortuito, infatti, viene definito dalla Cassazione come “elemento
imprevisto ed imprevedibile che, inserendosi nel processo causale al di
fuori di ogni possibile controllo umano, rende inevitabile il
verificarsi dell’evento, ponendosi come l’unica causa efficiente di
esso (Cass. Civ. 13/04/89 n. 1774). L’attributo “fortuito” pone
un evento al di fuori dei limiti dell’esperienza propria del contesto
preso in considerazione in modo che l’evento stesso non possa essere
spiegato secondo lo svolgersi normale degli avvenimenti e delle regole
usuali.Il
black-out in esame non può quindi rientrare nel concetto di fortuito
perché è un evento prevedibile di cui l’Enel Distribuzione Spa non ha
tenuto in alcun conto; e ciò appare ancora più evidente ove si
consideri che l’interruzione del settembre 2003 era stata preceduta da
altra, seppure di più breve durata, nel mese di giugno dello stesso
anno.Sussistenza e quantificazione del danno:Passando
all’esame delle pretese risarcitorie avanzate dall’utente, occorre
innanzitutto accertare la loro sussistenza sulla base delle circostanze
di fatto addotte a fondamento della domanda.Al
riguardo va osservato, come già detto, che la riattivazione energetica
ad opera dell’Enel ha subito notevoli ritardi (circa 15/18 ore come
ammesso concordemente dalle parti).A
causa, quindi, della prolungata assenza di alimentazione elettrica, è
da ritenere ragionevolmente che alcuni generi alimentari che
costituiscono la normale scorta di una famiglia e che necessitano di
costante refrigerazione siano andati a male (come, ad esempio, burro,
latte, yogurt, gelati, ecc.).Ciò
deve ritenersi dimostrato facendo ricorso al principio del cosiddetto
fatto notorio, al quale fa sostanzialmente riferimento l’art. 115
c.p.c., secondo cui il giudice può porre a fondamento del suo
convincimento e della sua decisione le nozioni di fatto che rientrano
nella comune esperienza, cioè di quelle regole razionali tratte dalla
logica comune o dalle esperienze dell’uomo comune (aventi queste ultime
spesso carattere induttivo e probabilistico) che non hanno in genere
bisogno di prova (da ultimo cfr: Cass. III, 26/01/06 n. 1701 e Cass.
31/05/05 n. 11609).Sotto questo profilo appare fin troppo evidente che, secondo l’id quod plerunque accidit, presso
ogni casa di un utente Enel, e quindi anche presso la abitazione di
parte attrice, vi siano elettrodomestici ad alimentazione elettrica
(frigorifero e congelatore) contenenti alimenti di vario genere che il
black-out in questione ha mandato a male e reso, quindi, non
consumabili, con evidente pregiudizio di parte attrice che si è vista
illegittimamente privata di beni necessari per il soddisfacimento dei
propri bisogni e di quelli della propria famiglia.Va,
però, osservato che il frigorifero ed il congelatore svolgono funzioni
diverse e, proprio per questo motivo, sono progettati e costruiti per
avere caratteristiche prestazionali differenti.Infatti,
i frigoriferi, i congelatori e le combinazioni tra di essi (frigorifero
– congelatore), presenti sul mercato, debbono garantire, come
prestazioni, che la temperatura interna dello scomparto sia, in media,
+5°C per i frigoriferi e -18°C per i congelatori. Queste
temperature interne debbono essere garantite, secondo la normativa
europea, per qualsiasi temperatura ambiente in cui può essere
installato l’apparecchio, cioè per ogni “classe climatica”. Gli
apparecchi presenti sul mercato italiano appartengono alla classe ST
(sub tropical, validi per i paesi mediterranei) e devono garantire le
citate temperature interne per temperature esterne variabili tra 18°C e 38°C. Se
vi sono interruzioni prolungate nell’alimentazione elettrica del
frigorifero, le derrate in esso contenute si possono deteriorare se non
vengono subito utilizzate. Per
la zona congelatore, le cose sono diverse. Infatti, per gli apparecchi
presenti sul nostro mercato, il “tempo di risalita”, cioè il tempo
necessario affinché le derrate all’interno del vano congelatore, in
assenza di alimentazione elettrica, passino da -18°C a -9°C è variabile
da 20 a 32 ore. Quindi, in assenza di alimentazione elettrica, il
congelatore può conservare le derrate per un tempo di 20-32 ore senza
che esse si possano deteriorare. Tali prestazioni sono dovute alle
avanzate tecnologie costruttive finalizzate a ridurre i consumi
energetici, con apparecchiature aventi isolamenti con alta resistenza
termica, cioè con isolamenti che limitano drasticamente la trasmissione
del calore tra l’ambiente esterno e l’ambiente interno.Va
ancora tenuto presente che, in caso di aumento anomalo della
temperatura all’interno del congelatore, determinato da cause
accidentali, come, ad esempio, per mancanza di alimentazione elettrica,
se il periodo dell’interruzione è superiore al valore del “tempo di
risalita”, i cibi non vengono danneggiati: sarà necessario solo
consumarli entro breve tempo o cucinarli subito e ricongelarli (una
volta raffreddati). Quanto
detto in precedenza, porta a dire che nel periodo di interruzione
dell’alimentazione elettrica gli alimenti ad uso quotidiano, conservati
nel frigorifero, si possono essere deteriorati.Invece,
gli alimenti conservati nel congelatore, poiché il tempo di
interruzione dell’alimentazione elettrica (15/18 ore), avutosi in
occasione del black-out elettrico del 28 settembre 2003, è stato
inferiore al “tempo di risalita” dei congelatori presenti sul mercato
italiano, che si ricorda hanno “tempi di risalita” compresi tra 20 e 32
ore, si deve ritenere che non si siano danneggiati, in quanto non si è
raggiunta la temperatura di – 9°C.Le
circostanze sopra rappresentate appaiono idonee a ritenere provato
anche il nesso di causalità tra il danno subito dall’utente e la
colpevole inadempienza contrattuale del somministrante Enel; anche se
non va sottaciuto che in presenza di particolari elementi il giudice
deve sottoporre ad accurato vaglio critico le risultanze processuali al
fine di avvalorare il ragionamento induttivo di cui sopra.Nella
fattispecie, infatti, le circostanze esposte nell’atto introduttivo
sono state confermate in corso di giudizio dalla testimonianza assunta
(v. verbale di udienza) e della cui attendibilità non vi è motivo di
dubitare. Pur se parente di parte attrice, la teste (..) Carmela ha
reso dichiarazioni chiare e circostanziate e, pertanto, in mancanza di
qualsiasi prova contraria, non si può ritenere aprioristicamente che
tali dichiarazioni non siano veritiere solo in virtù del legame di
parentela tra la teste e la parte in causa.Circa,
infine, la quantificazione del danno richiesto va osservato che la
fattispecie costituisce il tipico caso di pregiudizio che è difficile
essere provato nel suo preciso ammontare; il giudice, riconosciuta
l’esistenza dei danni, è tenuto a liquidarli in via equitativa come
previsto dal citato art. 115 c.p.c.È stato costantemente affermato dalla giurisprudenza, infatti, che “Il
giudice di merito, una volta accertata la sussistenza dei danni, può
procedere alla liquidazione con criterio equitativo tanto nell’ipotesi
in cui sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare, per
l’impossibilità della parte di fornire congrui e idonei elementi al
riguardo, quanto nell’ipotesi di notevoli difficoltà di una precisa
quantificazione. Peraltro la liquidazione equitativa per sua natura non
consente una esposizione analitica delle singole componenti del danno,
ma esige l’indicazione degli elementi di fatto utilizzati ai fini della
liquidazione. In definitiva, quando si serve di criteri equitativi il
giudice deve indicare gli estremi logici-giuridici e fattuali, che lo
hanno guidato nella liquidazione del danno” (Cass. II 11/02/98 n. 1382; negli stessi termini cfr.: Cass. III, 09/10/97 n. 9817).Tutto
ciò premesso e considerato, accertata la responsabilità dell’Enel
Distribuzione Spa come più sopra argomentato, responsabilità che ha
comportato i danni subiti da parte attrice, consistenti nel
deterioramento e nella non possibile utilizzazione di alcuni generi
alimentari a seguito dell’interruzione elettrica di cui è causa,
esaminata l’esposizione di detti alimenti effettuata in sede
processuale, attesa la difficoltà di stabilire il danno nel suo
specifico ammontare per mancanza di precisi riscontri, il giudicante,
anche secondo nozioni di comune esperienza, determina in via equitativa
i danni richiesti e li liquida in complessivi € 150,00, corrispondenti
alla somma ragionevolmente necessaria per l’acquisto di una normale
scorta alimentare di una famiglia media.Le
spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in
dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa
tariffa per scaglioni, nonché dell’attività processuale svolta.Per
quanto concerne la richiesta di liquidazione dei danni esistenziali,
questo Giudice si è gia espresso, in merito, in altre sue sentenze nel
senso che:il
“fatto” accaduto all’attrice rientra nel novero degli “inconvenienti”
che possono verificarsi nella normale “vita quotidiana” e che, il
risarcimento dei danni non può trovare ingresso nel c.d. “danno
esistenziale”, così come definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza:– danno non patrimoniale, inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona;– la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante per la persona, risarcibile nelle sue conseguenze non patrimoniali;– un “non fare”, o meglio un non poter più fare, un dover agire altrimenti, un relazionarsi diversamente;La
mancanza di energia elettrica per 15-18 ore non può avere comportato
all’attrice una “lesione” tale da essere risarcita nel c.d. “danno
esistenziale”.Diversamente, ogni “pregiudizio” che dovesse capitare alla persona umana, dovrebbe essere risarcita!Ogni
perdita, anche se non incida sulle capacità di produrre reddito (danno
patrimoniale), o sull’integrità psico-fisica (danno biologico), o non
costituisca patema d’animo (danno morale), diventerebbe pienamente
risarcibile.La
funzione riparatoria si ha soltanto nei casi in cui si verta in tema di
diritti costituzionalmente garantiti o in presenza di beni che ricevano
una specifica protezione costituzionale.La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza 11 luglio 2003 n.233 ha così statuito: nell’astratta
previsione della norma di cui all’art. 2059 c.c. deve ricomprendersi
ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori
inerenti alla persona: sia il danno morale soggettivo, inteso come
transuente turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno
biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse,
costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della
persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia,
infine, il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come
esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango
costituzionale inerenti alla persona. In
definitiva, il danno esistenziale si riferisce a “sconvolgimenti” delle
abitudini di vita e delle relazioni interpersonali provocate da fatto
illecito e si traduce in “cambiamenti peggiorativi permanenti, anche se
non sempre definitivi” delle stesse.Infine,
c’è da rilevare che il pregiudizio di cui si chiede la protezione
risarcitoria, avendo carattere estremamente personale e, quindi, privo
di un indice concreto ai fini di una valutazione oggettiva, sarebbe
lasciato ad libitum judicis.Il
danno richiesto dall’attrice, invece, rientra nel c.d. “rimborso
forfettario”, che l’attrice avrebbe potuto richiedere entro trenta
giorni dal verificarsi dell’evento, previsto dalla “Carta del Servizio
Elettrico” e dalle “Delibere dell’Autorità dell’Energia” nn. 202/99 e
220/02. La sentenza è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il
Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente
pronunciando sulla domanda proposta da (..) Rita nei confronti della
S.p.A. ENEL DISTRIBUZIONE, in persona del legale rapp.te pro-tempore,
disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:1)
accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna la S.p.A. ENEL
DISTRIBUZIONE, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento
in favore di (..) Rita della complessiva somma di € 150,00, oltre
interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;2) condanna
la S.p.A. ENEL DISTRIBUZIONE, in persona del legale rapp.te
pro-tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore di (..)
Rita che liquida in complessivi € 300,00, di cui € 40,00 per spese, €
160,00 per diritti ed € 100,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14
L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per
tale ripetibilità, oltre successive occorrende;3) distrae la somma così liquidata per spese processuali in favore del procuratore anticipatario;4) sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 28 dicembre 2006.