Risarcimento danni – danno provocato a terzi da cassonetto rifiuti – responsabilità ex art. 2051 c.c. – 01.04.08
Il Giudice di Pace
di Palermo, nella sentenza in oggetto, ha condannato la società di
smaltimento rifiuti per i danni arrecati ad un’auto dal cassonetto, a
seguito di una raffica di vento: ” la fattispecie esaminata –
riguardante la custodia della res consistente in una mancata condotta
di messa in sicurezza del cassonetto dei rifiuti, rientra a pieno
titolo nell’ambito dell’art. 2051 c.c. .. l’applicabilità della
presunzione di colpa di cui all’art. 2051 c.c.. per omessa custodia può
operare anche a carico della società concessionaria del servizio di
smaltimento rifiuti, per i danni provocati a terzi dai contenitori per
la raccolta, qualora emerga che, nonostante la numerosità dei beni sui
quali esercitare la custodia e la loro utilizzabilità diretta da parte
dei cittadini, la concessionaria avesse la possibilità in concreto di
esercitare un’attività di vigilanza e controllo sui beni in custodia “.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10352/2007 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da M. M. R., rappresentata e difesa dall’Avv. M. R., presso il cui studio, sito in viale R. S. n. , ha eletto domicilio, in virtu’ di procura alle liti attrice
contro A.
S.p.a., in persona del lagale rappresentante pro-tempore, rappresentata
e difesa dall’Avv. M. C. M., presso cui è domiciliata in via …..,
giusta procura generale convenuta
Oggetto : responsabilita’ da cose in custodia.
Conclusioni : come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
atto di citazione del 06/06/2007, l’attrice conveniva in giudizio l’A.
S.p.a., al fine di sentire dichiarata la responsabilita’ dell’azienda,
ed essere risarcita dei danni verificatisi in data 09/04/2006 per
omessa attivita’ di custodia dei cassonetti di viale della
Conciliazione a Palermo.
A
tale riguardo, l’istante esponeva che la propria autovettura Ford Focus
targata B…, regolarmente parcata, veniva investita, nella parte
laterale posteriore sinistra, da un cassonetto dei rifiuti dell’A..,
lasciato senza freni al centro della carreggiata, trascinato dal forte
vento che spirava in quel frangente.
In
conseguenza dell’evento, l’attrice subiva danni al mezzo, quantificati
nell’importo di € 774,03 ( come da preventivo prodotto in atti ).
Costituitasi in giudizio, l’A.. S.p.a. respingeva ogni responsabilita’ in ordine all’evento, in quanto non provato. Sul
piano istruttorio, si acquisivano le dichiarazioni di un testimone
oculare, Sig. S.G., che confermavano integralmente la versione dei
fatti fornita dall’attrice : questi, nello specifico, precisava che “
molti cassonetti dell’A. si spostavano per il vento “.
Esaurita l’attivita’ istruttoria, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda esaminata rientra nell’ambito dell’art. 2051, piuttosto che nella sfera dell’art. 2043, del codice civile. La
disposizione normativa ex art. 2051 c.c. introduce una disciplina
speciale per i danni arrecati dalle cose di cui si ha la custodia Il rapporto di specialità sussiste con riguardo alla clausola generale del neminem laedere, disciplinata dall’art. 2043 c.c.
Ai
sensi della disposizione di cui si tratta, “ ciascuno è responsabile
del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il
caso fortuito ”.
La norma ricavabile dalla disposizione citata ha degli effetti sostanziali e processuali importanti.
Innanzitutto,
l’art. 2051 c.c. inverte l’onere della prova distribuendo gli oneri
probatori in modo difforme dal modello generale ex art. 2697 c.c.: il
danneggiato, infatti, dovrà allegare e provare il danno subito ed il
nesso causale tra evento dannoso e cosa custodita, senza essere altresì
onerato di dimostrare la colpevolezza del custode, secondo il riparto
generale imposto dall’art. 2043 c.c.
L’elemento
soggettivo del danno cagionato da cose di cui si ha la custodia,
infatti, perde, essenzialmente, rilevanza nella ricostruzione della
fattispecie, poiché, di fatto il legislatore prevede in modo esclusivo
e tassativo quale sia l’unica causa di esonero di responsabilità per il
convenuto in giudizio: il casus fortuitus, inteso nel senso di “
fattore causale esterno, che sia sopravvenuto, preesistente o
concomitante, imprevedibile ed eccezionale, non attinente alla res “.
Per
quanto concerne il danneggiato, in buona sostanza, la norma impone che
venga provato danno e nesso causale, mentre , per cio’ che riguarda il
soggetto cui imputato il fatto illecito, ( rectius: comportamento
illecito ), richiede una esclusiva prova liberatoria, ovvero, la prova
positiva del fortuito.
Con
le sentenze n. 82/1995 e n. 156/1999, la Corte Costituzionale ha
stabilito, a tal proposito, che “ il proprietario delle cose che
abbiano cagionato danno a terzi è responsabile ai sensi dell’art. 2051
cod. civ., solo in quanto ne sia custode, e dunque ove egli sia stato
oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di
vigilanza sulle cose stesse….alla pubblica amministrazione non é
applicabile il citato articolo, allorché sul bene di sua proprietà non
sia possibile – per la notevole estensione di esso e le modalità d’uso,
diretto e generale, da parte dei terzi – un continuo, efficace
controllo, idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli
utenti “ ( Corte Cost. 29.04.1999 n. 156 ).
L’indirizzo
è stato accolto ed elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, che è
giunta a ritenere applicabile in astratto l’art. 2051 c.c. nei
confronti della P.A. ma previa verifica, in concreto, della
configurabilità di una custodia in senso tecnico – giuridico.
Recita
un’importante pronuncia della Corte di Cassazione : “ la
discrezionalità ( e la conseguente insindacabilità da parte del giudice
ordinario ) dei criteri e dei mezzi con i quali l’amministrazione
realizza e mantiene un’opera pubblica trovano un limite nell’obbligo
dell’amministrazione medesima di osservare, a tutela dell’incolumità
dei cittadini e dell’integrità del loro patrimonio, le specifiche
disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti quelle attività,
nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, così che
all’inosservanza di dette disposizioni e norme consegue la ineludibile
responsabilità dell’amministrazione per i danni arrecati a terzi “ (
Cass. 26-1-99, n. 674 ; in senso conforme, Cass. 28 aprile 1997 n. 3931
e Cass. 24 aprile 1993 n. 4842 ).
La Corte
di Cassazione, in particolare, ha aderito a questo indirizzo
interpretativo, optando per una responsabilità oggettiva e non per
colpa presunta: “in tema di responsabilità civile per i danni cagionati
da cose in custodia, la fattispecie di cui all’art. 2051 c.c. individua
un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per
l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra
il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo.
Pertanto
non assume rilievo in sé la violazione dell’obbligo di custodire la
cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal
caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del
responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile in tal
caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno”,
( Cass. civ., sez. III, 06/04/2004, n.6753 in Mass. Giur.
It., 2004; così anche Cass. civ., sez. III, 20/08/2003, n.12219; Cass.
civ., sez. III, 09/04/2003, n.5578; Cass. civ., sez. III, 15/01/2003,
n.472 ).
In
particolare, in Cass. civ., sez. III, 20/08/2003, n.12219, il Collegio
afferma, con una ricostruzione giuridica attenta, che “va affermata la
natura oggettiva della responsabilità per danno da cose in custodia. Si
deve parlare a tal riguardo di «rischio da custodia», più che di
«colpa» nella custodia, ovvero, seguendo l’orientamento della
giurisprudenza francese, di «presunzione di responsabilità» e non di
«presunzione di colpa».
Seguendo questo orientamento la
fattispecie di cui all’art. 2051 c.c. individua un’ipotesi di
presunzione di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa.
“
Conclusivamente,
la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art.
2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un’attività del custode,
ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e,
poiché il limite della responsabilità risiede nell’intervento di un
fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del
responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere
che, in tema di ripartizione dell’onere della prova, all’attore compete
provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento
lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza
di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad
interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può
essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che
presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e
dell’eccezionalità ( cosi’ Cass. Civ., sez. III, 10641/2002 ).
Alla
luce delle suesposte considerazioni, la fattispecie esaminata –
riguardante la custodia della res, e di fatto consistente in una
mancata condotta di messa in sicurezza del cassonetto dei rifiuti –
rientra a pieno titolo nell’ambito dell’art. 2051 c.c. : nello
specifico, la convenuta A.. non ha posto in essere un’attivita’ volta a
garantire la sicurezza dei cassonetti porta rifiuti, i quali – muniti
di ruote al fine di agevolare lo scarico meccanico dell’immondizia – in
caso di forte vento, per tale loro caratteristica, possono costituire
un pericolo per l’incolumita’ degli utenti della strada, dei loro
mezzi, e piu’ in generale per la circolazione stradale.
In
tal senso – come acutamente osservato da parte attrice – un adeguato
sistema frenante ( installato sul cassonetto ) avrebbe potuto
rappresentare un rimedio alla mobilita’ dello stesso, dovuta al forte
vento. Vento,
che – di contro – non puo’ assurgere ad elemento del fortuito, atteso
che le condizioni atmosferiche del periodo considerato rientrano nella
normale prassi della stagione invernale. Illuminante
appare infine – per la fattispecie considerata – una recente pronuncia
della Suprema Corte ( Cass. Civ. n. 14606 del 30/07/2004 ), secondo cui
“ l’applicabilità della presunzione di colpa di cui all’art. 2051 cod.
civ. per omessa custodia può operare anche a carico della società
concessionaria del servizio di smaltimento rifiuti, per i danni
provocati a terzi dai contenitori per la raccolta, qualora
dall’accertamento in fatto operato dal giudice di merito emerga che,
nonostante la numerosità dei beni sui quali esercitare la custodia e la
loro utilizzabilità diretta da parte dei cittadini, la concessionaria
avesse la possibilità in concreto di esercitare un’attività di
vigilanza e controllo sui beni in custodia “.
Orbene,
all’esito dell’istruzione dibattimentale e sulla scorta delle
considerazioni della giurisprudenza, è emersa la responsabilita’
dell’A. S.p.a. per i danni arrecati da un suo cassonetto alla vettura
dell’attrice M. M. R..
In
ordine al quantum, quest’ultima ha provato, ex art. 2697 c.c., (
tramite documentazione fotografica e preventivo di spesa ) di avere
subito danni al mezzo, quantificati nell’importo di € 774,03, somma che
appare adeguata e proporzionata in base ai valori di mercato dei pezzi
di ricambio.
Su
tale cifra vanno calcolati gli interessi legali come per legge, oltre
alla rivalutazione monetaria secondo il principio civilistico del
calcolo degli interessi sul capitale rivalutato mensilmente, dalla data
dell’evento sino all’effettivo soddisfo.
Non
risulta viceversa provato il danno da fermo tecnico e svalutazione
commerciale del mezzo, voci che – secondo la giurisprudenza della
Cassazione, nonché dei giudici di Merito – non sussistono in re ipsa (
Cass. Civ. 06/02/2002 n. 1627 ; Cass. Civ. 19/11/1999 n. 12820 ; Cass.
Civ. 2402/1998 ; Trib. Civ. Montepulciano 86/1993 ; Trib. Civ. Biella
611/91 ; Pret. Civ. 24/05/90 n. 168 ).
Le
spese di lite seguono la soccombenza e si determinano con riferimento
alle tariffe forensi nell’importo di € 2.000,00 ( di cui € 960,00 per
onorari ), da distrarsi in favore del procuratore dell’istante, per
averle lo stesso anticipate.
P. Q. M.
Visti gli articoli di legge citati ;
Accoglie la domanda attorea proposta da M. M. R. in data 06/06/2007.
Dichiara,
ai sensi dell’art. 2051 c.c., l’esclusiva responsabilita’ solidale
dell’A. S.p.a. per i danni patiti dall’attrice sull’autovettura tg. B..
, verificatisi a seguito dell’evento del 09/04/2006.
Conseguentemente,
condanna l’A. S.p.a. al risarcimento in favore dell’attrice dei danni
subiti, quantificati nell’importo di € 774,03, oltre interessi legali
dalla data del fatto all’effettivo soddisfo.
Condanna
infine l’A. S.p.a. al pagamento delle spese processuali, ammontanti ad
€ 2.000,00 ( di cui € 960,00 per onorari ), da distrarsi in favore del
procuratore dell’istante, per averle lo stesso anticipate.
Cosi’ deciso in Palermo addi’ 01/04/2008.