Risarcimento danni – disattivazione illegittima di linea telefonica – condanna del gestore telefonico – 21.11.07
Il Giudice di Pace
di Bologna, con la sentenza in oggetto, ha accolto la domanda di
risarcimento danni formulata da un utente di una linea telefonica, il
quale si è visto disattivare, senza preavviso, l’utenza in uso presso
la propria azienda, che veniva assegnata, arbitrariamente, dal gestore
telefonico ad altro utente. Il Giudicante, dopo aver acquisito le prove
documentali e quelle testimoniali, ha condannato il gestore telefonico
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, nonché al danno
esistenziale, quantificato in via equitativa, subiti dall’attore.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA AVV. FRANCO A. COSENZA
Della IV sezione civile ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 8301/07 Ruolo Generale promossa
DA: T. S.Con gli Avv.ti G. Genna e G. Falzone con studio in Bologna Via… Attore
Contro BT ITALIA SPA – CONTUMACE – CONVENUTA
CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE: “Voglia
il Giudice di Pace accertare e dichiarare il diritto dell’attore al
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali,
extracontrattuali, esistenziali e/o morali, cagionati da BT Italia Spa
(già Albacom Spa), e conseguentemente condannare BT Italia Spa, in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
favore dell’attore della somma complessiva di Euro 1.900.00, di cui
150,00 per spese riallaccio della linea telefonica con Telecom, Euro
250.00 per spese legali stragiudiziali, Euro 180,00 per mancato
utilizzo del sistema di allarme, o della maggiore o minore somma che il
Giudice dovesse ritenere di quantificare anche in via equitativa, con
interessi legali dal dovuto al saldo, comunque nei limiti di valore e
competenza di cui all’art. 7 c.p.c.; in ogni caso con vittoria di
spese, competenze ed onorari, oltre spese legali generali, IVA e CPA,
come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, T. S. conveniva in giudizio BT Italia Spa, in persona del suo legale rappresentante,
per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti,
patrimoniali e non patrimoniali, extracontrattuali, esistenziali e/o
morali, quantificati nella complessiva somma di € 1.900.00, o quella
maggiore o minore che il Giudice riconoscerà dovuti, anche in via
quantitativa, con interessi legali dal dovuto al saldo, e comunque
entro i limiti della competenza per valore del giudice adito.Sosteneva
l’attore T. S.: che in data 24/07/2006 egli subiva la disattivazione
della linea telefonica – fax n. 051/377970, dotata di connessione Adsl
ad Internet e di collegamento all’allarme della sua azienda sita in A.
Emilia: che successivamente l’attore veniva a sapere che il suo numero
telefonico era stato ceduto ad Albacom Spa e, successivamente, con
l’avallo della Telecom, allo Studio tecnico Progettisti; che
infruttuosi si sono poi rivelati i numerosi solleciti, telefonate e
scritti, e persino su richiesta di Conciliazione al Corecom dell’Emilia
Romagna, per ottenere la riattivazione della sua utenza telefonica: che
solo dopo oltre due mesi, l’attore si vedeva riattivare la linea
telefonica; che per il riallaccio della linea telefonica il Sig. T.
doveva anticipare le spese necessarie per il rientro in Telecom,
quantificare in € 150.00, spese legali per l’mporto di € 200.00 ed
180.00 per mancato utilizzo del sistema di allarme; che nel frattempo,
per circa due mesi il Sig. T. non ha potuto ricevere ne fare telefonate
dal telefono fisso, utilizzare internet, ed essere informato in caso di
attivazione del sistema di allarme della sua azienda, con conseguenti
disagi e stress emotivi.
Non si costituiva in giudizio Bt Italia Spa, sebbene regolarmente citata in giudizio, di cui veniva dichiarata la contumacia.
Ammessa
prova per interrogatorio del legale rappresentante della convenuta,
questi non si presentava davanti al Giudice di Pace per
l’interrogatorio deferitogli, né la società BT italia spa ottemperava
all’ordine del Giudice di esibire la documentazione richiesta.
Veniva
quindi ammessa prova per testi e sentiti i Sigg. ri Arch. M. D. e la
Sig.ra W. M. L. sulle circostanze di cui all’atto di citazione.
Nella stessa udienza del 03/10/2007 la difesa dell’attore precisava le conclusioni e discuteva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte
attrice ha dimostrato, con la copiosa documentazione prodotta in
giudizio e con le dichiarazioni testimoniali rese dai test escussi, di
aver subito danni patrimoniali, morali ed esistenziali a causa
dell’ingiusto e vessatorio comportamento tenuto della società convenuta
che ha costretto l’attore T. S. a ingiustificati ed inutili stress
emotivi e frustrazione, senza parlare dei gravissimi disagi subiti per
non aver potuto per circa due mesi ricevere e fare telefonate dal
telefono fisso, utilizzare internet per usi personali e professionali,
inviare mail e file e servirsi del sistema di allarme della sua azienda
collegata al telefono.Oltretutto
parte convenuta non si è costituita in giudizio, né il suo legale
rappresentante si è presentato a rendere l’interrogatorio deferitogli,
dando al Giudice la facoltà, ai sensi dell’art. 232 c.p.a., di ritenere
come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio.
Per
quanto riguarda il danno patrimoniale, questo puo’ essere quantificato
in complessivi € 580.00, e precisamente: € 150.00 per il riallaccio
dell’utenza telefonica con telecom, € 250.00 per assistenza legale in
fase stragiudiziale ed € 180.00 per il rimborso delle spese del sistema
di allarme di cui non ha potuto usufruire.
Al danno patrimoniale
si deve aggiungere il danno morale ed esistenziale patito che questo
giudice quantifica in via equitativa in € 1.320.00. E così per totali €
1.900.00, con interessi legali della domanda giudiziale al saldo
effettivo.Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando, così decide:
a) accoglie la domanda di parte attrice;
b)
condanna conseguentemente la convenuta BT Itali Spa, in persona del
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell’attore
T. Sergio della complessiva somma di € 1.900.00, oltre interessi di
legge della domanda giudiziale al saldo effettivo;
c) condanna
inoltre la convenuta BT Italia Spa a rifondere all’attore le spese di
causa sostenute che si liquidano in complessivi € 1.094.66, di cui €
98.66 per spese, € 431.00 per competenze ed € 565.00 per onorari, oltre
spese generali, IVA CPA come per legge.
Così deciso in Bologna il 21/11/2007.
IL GIUDICE DI PACE
Recupero danni Buongiorno,sfogliando internet mi accorgo di quanti problemi finanziari e come citato dalla vostra decisione qui sopra,inutili stress emotivi ha causato questa compagnia BT,che ora è diventata Brithish Telecom.Ora avrò un processo per richiesta danni,visto che essendo un commerciante sono stato privato di una serie di servizi.Con questo vi ringrazio e se avete alcuni consigli in merito,sarebbero ben accetti,grazie