Risarcimento danni – emergenza rifiuti solidi urbani – giurisdizione – legittimazione passiva -onere della prova – 16.03.09
Il Giudice di Pace
di Pozzuoli, nella sentenza in oggetto, avente ad oggetto una domanda
di risarcimento danni formulata da un cittadino, a seguito
dell’emergenza rifiuti in Campania, relativamente all’onere della prova
ha precisato: “Ogni pregiudizio di cui si chiede la
protezione risarcitoria dev’essere provato, non potendo ritenersi che
il danno sia “in re ipsa”, e cioè coincida con l’evento, poiché il
danno risarcibile, nella struttura della responsabilità aquiliana, non
si pone in termini di automatismo rispetto al fatto dannoso. Il il
danno non patrimoniale non è “in re ipsa”. Colui che lamenti un danno
non patrimoniale deve darne prova, a mezzo di documenti, testimonianze,
presunzioni. Dal lamentato pregiudizio non deriva automaticamente
l’esistenza del danno, ossia questo non è, immancabilmente, ravvisabile
a causa della potenzialità lesiva dell’atto illegittimo”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. Italo BRUNO,Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 5094/07 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:Risarcimento danni.
T R A(…)
Sabatino, nato a Pozzuoli (NA) il (…) ed ivi res.te alla Via (…) – c.f.
(…) – elett.te dom.to in (…) alla Via (…) presso lo studio dell’avv.
Guido (…) che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto
di citazione;
ATTORE
E COMUNE
di POZZUOLI, in persona del Dirigente Servizi Pubblici e Patrimonio,
giusta delega della Commissione Straordinaria prot. n.2210/S.C.S. del
2/8/07 – elett.te dom.to in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio
dell’avv. (…) che lo rapp.ta e difende giusta determinazione
dirigenziale n.1447 del 5/9/07 e mandato a margine della comparsa di
costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo;
CONVENUTO
NONCHE’ S.p.A.
ATI DE .., in persona del legale rapp.te pro-tempore, P.Iva (…) – quale
capogruppo mandataria dell’ATI – con sede in (…), elett.te dom.ta in
(…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv.(…) che la rapp.ta e
difende giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di
citazione;
CONVENUTA
E COMMISSARIO
STRAORDINARIO di GOVERNO per L’EMERGENZA RIFIUTI, in persona del legale
rapp.te pro-tempore, rapp.to e difeso ope legis dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, elett.te dom.to in Napoli alla Via
Diaz, 11;
CHIAMATO-CONVENUTO CONCLUSIONI
Per l’attore: dichiarare il Comune di Pozzuoli e la Spa De Vizia
Transfer, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore,
responsabile delle violazioni ed inadempimenti inerenti la raccolta dei
rifiuti solidi urbani, nonché colpevole dei danni, disagi e disservizi
alla sua persona per le inalazioni nocive e di tutti gli altri danni
provocatigli a causa della mancata raccolta differenziata e dei
pericoli ambientali ed igienico-sanitari e, per l’effetto, condannarli
al rispettivo e proporzionale risarcimento di tutti i danni, patiti e
patendi: patrimoniale, personale, morale, alla salute, esistenziale,
alla vita di relazione, all’immagine, nonché per i disagi e usurpazione
del tempo impiegato ad eseguire la raccolta differenziata mai espletata
dall’Amministrazione Comunale, il tutto nei limiti della competenza
equitativa; oltre spese, diritti ed onorari di giudizio con
attribuzione al procuratore anticipatario.
Per il
convenuto Comune: dichiarare il difetto di Giurisdizione in favore del
Giudice Amministrativo; dichiarare il difetto di legittimazione passiva
del convenuto Comune; in relazione alla domanda proposta nei confronti
del Commissario Straordinario di Governo, appartenente ratione valoris
alla competenza del giudice superiore, rimettere tutta la causa dinanzi
il Tribunale di Napoli, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25
e 34 c.p.c.; disporre la riunione per connessione con altri
procedimenti pendenti dinanzi lo stesso Ufficio; accogliere la domanda
spiegata nei confronti del Commissario Straordinario di Governo per
l’emergenza rifiuti della Regione Campania e, per l’effetto, accertare,
con efficacia di giudicato ex art. 34 e segg. c.p.c. la sua esclusiva
responsabilità in relazione alla domanda attorea; rigettare la domanda
in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, infondata in
fatto ed in diritto e non provata; nella denegata ipotesi di
accoglimento della domanda attorea, dichiarare il Commissario
Straordinario del Governo per l’emergenza rifiuti tenuto a garantire e
manlevare il Comune di Pozzuoli da ogni conseguenza pregiudizievole
della lite; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Per la convenuta Spa Ati De Vizia Transfer: dichiarare
il difetto di Giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo;
dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva; disporre la
riunione per connessione con altri procedimenti pendenti dinanzi lo
stesso Ufficio; rigettare la domanda in quanto inammissibile,
improponibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e non
provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.Per il convenuto Commissario Straordinario di Governo: dichiarare
il difetto di Giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto
Commissario; rigettare la domanda in quanto inammissibile,
improponibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e non
provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(…) Sabatino, con atto di citazione ritualmente notificato il
19-17/7/07 al COMUNE di POZZUOLI ed alla S.p.A. ATI DE VIZIA TRANSFER,
in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, li conveniva
innanzi a questo Giudice affinché – previa declaratoria della loro
esclusiva responsabilità per le violazioni e gli inadempimenti inerenti
la raccolta dei rifiuti solidi urbani – fossero dichiarati colpevoli
dei danni, disagi e disservizi alla sua persona per le inalazioni
nocive e di tutti gli altri danni provocatigli a causa della mancata
raccolta differenziata e dei pericoli ambientali ed igienico-sanitari
e, per l’effetto, condannati al rispettivo e proporzionale risarcimento
di tutti i danni, patiti e patendi: patrimoniale, personale, morale,
alla salute, esistenziale, alla vita di relazione, all’immagine, nonché
per i disagi e usurpazione del tempo impiegato ad eseguire la raccolta
differenziata mai espletata dall’Amministrazione Comunale e dalla Ditta incaricata.
Nel detto atto introduttivo premetteva:
– che, egli abita nel Comune di Pozzuoli alla Via (…) n.(…);
– che, pur
pagando regolarmente il tributo Tarsu, nel periodo maggio 2005 –
ottobre 2007, non ha goduto del corrispettivo servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti;
– che, per
lunghi periodi la strada dov’è ubicata la sua abitazione è risultata
impraticabile, inaccessibile, ed invivibile a causa “montagne” di
rifiuti di ogni genere abbandonati a se stessi, maleodoranti e, spesso
bruciati con conseguente inquinamento ambientale ed atmosferico e
pericolo per la salute pubblica;
– che, detti
cumuli erano ricettacoli di roditori ed insetti di ogni specie (veicoli
di malattie) che minavano la sua salute e quella dei suoi familiari;
– che, tale
inadempimento gli ha procurato danni patrimoniali, personali, morali,
alla salute, esistenziale, alla vita di relazione, all’immagine, nonché
disagi e usurpazione del tempo impiegato ad eseguire la raccolta
differenziata mai espletata dall’Amministrazione Comunale;
– che, il
danno ingiusto patito è risarcibile in quanto conseguenza di un
comportamento omissivo del Comune di Pozzuoli, in violazione del
principio del neminen laedere.
Instauratosi
il procedimento, si costituiva il Comune di Pozzuoli che,
preliminarmente, chiedeva la riunione per connessione con altri
procedimenti pendenti dinanzi lo stesso Ufficio ed eccepiva il difetto
di Giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo ed il suo difetto
di legittimazione passiva; in subordine, chiedeva ed otteneva di
chiamare in causa il Commissario Straordinario di Governo per
l’emergenza rifiuti in Campania che, si costituiva ed eccepiva il
difetto di Giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo, il
difetto della sua legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva il
rigetto della domanda in quanto inammissibile, improponibile,
improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata.Si
costituiva, altresì, la Spa Ati De Vizia Transfer che eccepiva il
difetto di Giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo , la sua
carenza di legittimazione passiva e chiedeva la riunione per
connessione con altri procedimenti pendenti dinanzi lo stesso Ufficio.
Nel merito contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto in quanto
inammissibile, improponibile, improcedibile, infondata in fatto ed in
diritto e non provata.Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi.Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 4/3/09, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione
eccepita da tutti i convenuti sul presupposto che l’art. 4 del il D.L.
n. 90 del 23 maggio 2008, convertito in L. 123 del 14/7/08, che ha
devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte
le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque
attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppur posta
in essere con comportamenti dell’amministrazione pubblica o dei
soggetti alla stessa equiparati, estendendo la giurisdizione
amministrativa anche alle controversie relative a diritti
costituzionalmente tutelati, fosse applicabile nel caso de quo.
Principio
cardine del nostro sistema processuale è quello della cosiddetta
perpetuatio jurisdictionis sancito dall’art. 5 c.p.c. (Momento
determinante della giurisdizione e della competenza), in forza del
quale, la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo
alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della
proposizione della domanda e, non hanno rilevanza, rispetto ad esse, i
successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.
Alla luce
dei superiori rilievi, poiché la domanda è stata proposta
precedentemente all’intervento normativo di che trattasi, l’eccezione
di difetto di giurisdizione deve essere disattesa.
Precedentemente
all’intervento legislativo de quo, la sentenza della Corte
Costituzionale n.204 del 6 luglio 2004, aveva affermato il principio
della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo nei casi
in cui l’Amministrazione agiva come pubblica autorità.La
sentenza della Corte Costituzionale aveva ridefinito l’ambito di
applicazione della giurisdizione del giudice amministrativo nella
materia dei servizi pubblici, limitandola alle questioni
concernenti l’incidenza del potere dell’Amministrazione su diritti ed
interessi legittimi ed escludendola, conseguentemente, per quanto
concerne le questioni patrimoniali e le altre questioni di fatto non
coinvolgenti la legittimità dell’esercizio di poteri autoritativi.
In
definitiva, la Corte aveva precisato che la controversia andava
devoluta al Giudice Amministrativo se concerneva atti amministrativi
autoritativi mentre, rientrava nella giurisdizione del Giudice
Ordinario se atteneva ad aspetti patrimoniali o a questioni di
comportamenti materiali in fase di esecuzione.
Nel caso di
specie, a prescindere dalle modalità di affidamento del servizio
pubblico da parte della pubblica amministrazione, siamo di fronte ad
una richiesta di natura patrimoniale e, pertanto, rettamente è stato
adito il Giudice Ordinario.
Anche
la richiesta di riunione con altri procedimenti connessi, pendenti
dinanzi lo stesso Ufficio, va disattesa sul presupposto:–
che, l’art. 274, comma secondo, c.p.c., è una norma attinente al mero
ordine interno (ad uno stesso ufficio giudiziario) di trattazione delle
cause e non di una fase dell’iter formativo del convincimento del
Giudice;–
che, l’art. 151 Disp. Att. c.p.c. prescrive che la riunione i sensi
dell’art. 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in
materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie
dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle
questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la
loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle
ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente
il processo;–
che, la riunione ex art. 274 c.p.c. non è obbligatoria, bensì rimessa
all’apprezzamento discrezionale del giudice, il quale deve aver
riguardo al fatto che lo stato della causa preventivamente proposta
consenta l’esauriente trattazione e decisione delle cause connesse,
tale che la riunione dovrebbe essere, così, esclusa nell’ipotesi in cui
nel procedimento anteriormente iniziato sia stata esaurita l’attività
di trattazione della causa, in quanto, in caso contrario, si
determinerebbero non lievi diseconomie processuali.
In merito si è espressa la Corte Suprema della Cassazione con la sentenza 2042/76, la quale ha così statuito:–
il provvedimento di riunione di cause ha carattere ordinatorio ed è
insindacabile in Cassazione, posto che rientra nella facoltà
discrezionale del Giudice di merito valutare l’opportunità o meno di
riunire più cause, non solo nel caso di connessione in senso proprio,
ma anche quando ricorra, per motivi di economia processuale, una
semplice convenienza di decidere contemporaneamente più controversie;e sulla considerazione:–
che la finalità cui è diretta la citata norma – di economia processuale
e di uniformità delle decisioni relative a casi identici – possono
utilmente essere perseguite anche attraverso la trattazione di più
cause riunibili nella medesima udienza e davanti allo stesso giudice,
verificandosi in tale evenienza un situazione sostanzialmente
assimilabile a quella del simultaneus processus in senso tecnico;–
che la mancata riunione non inficia neppure l’economia processuale dei
giudizi, essendo cause c.d. seriali ed instaurate da soggetti diversi,
con distinte e diverse richieste di risarcimento.
Ancora in
via preliminare va dichiarata la carenza di legittimazione passiva
della Spa De Vizia Transfer e del Commissario Straordinario di Governo
per l’emergenza rifiuti.Per quanto concerne la Spa Ati De Vizia Transfer, l’attore non ha dimostrato la sua legittimazione passiva.
Al contrario, la convenuta ha provato con documentazione non impugnata
che essa non è l’impresa appaltatrice del servizio “raccolta rifiuti”
che, è gestito in totale autonomia dal Comune di Pozzuoli con personale
ed automezzi della Spa Ati, giusta determinazione dirigenziale n.1099
del 18/7/06. Il
Commissario Straordinario di Governo per l’emergenza rifiuti, invece, è
carente di legittimazione passiva in quanto la sua competenza sulla
gestione e smaltimento dei rifiuti si esplica a valle del procedimento.Infatti,
l’unico soggetto competente alla gestione della raccolta, a monte, dei
rifiuti nell’ambito del territorio comunale sono i Comuni.L’art.
198 (competenze dei comuni) del D.L.vo 152/06 (norme in materia
ambientale) conferisce ai Comuni le competenze della gestione dei
rifiuti nell’ambito del proprio territorio, disponendo che:
1. I comuni
concorrono, nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti
territoriali ottimali di cui all’articolo 200 e con le modalità ivi
previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino
all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad
evidenza pubblica indetta dall’Autorità d’ambito ai sensi dell’articolo
202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme
di cui all’articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
2. I comuni
concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi
regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza,
efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d’ambito adottati ai
sensi dell’ articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare: a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;c)
le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del
trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una
distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il
recupero degli stessi;d)
le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti
urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui
all’ articolo 184, comma 2, lettera f); e)
le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta
e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre
frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;g)
l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non
pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’ articolo
195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all’
articolo 184, comma 2, lettere c) e d). Inoltre,
l’art. 191 (ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi) del
D.L.vo 152/06 (Norme in materia ambientale), conferisce ai Sindaci il
potere di emettere, nell’ambito delle proprie competenze, ordinanze
contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali
forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e
dell’ambiente, giusta disposizione art. 13 D.L.vo 22/97, al fine di
localizzare, ovvero realizzare un’area, nell’ambito del territorio
comunale, da adibire a sito di trasferenza temporaneo dove allocare,
provvisoriamente, i rifiuti in giacenza.
Il
Commissario Straordinario di Governo per l’emergenza rifiuti, chiamato
in causa, è stato istituito, con DPCM 11 Febbraio 1994, a seguito della
grave situazione ambientale e sanitaria determinatasi nella Regione
Campania, ai sensi della legge 25 febbraio 1992 n.225 (Istituzione del
servizio nazionale della protezione civile), per fronteggiare con mezzi
e poteri straordinari l’emergenza rifiuti; stato di emergenza prorogato
fino alla data del 31 dicembre 2007.
Quindi, i
poteri straordinari conferiti al Commissario Straordinario per
l’emergenza rifiuti nella Regione Campania, non escludono i poteri dei
Sindaci ma, si affiancano in funzione coordinata ed attuativa.
Nel merito, la domanda non è fondata e va rigettata.L’attore
ha richiesto i riconoscimento e la liquidazione dei danni patrimoniali,
personale, morale, alla salute, esistenziale, alla vita di relazione,
all’immagine, nonché per i disagi e usurpazione del tempo impiegato ad
eseguire la raccolta differenziata mai espletata dall’Amministrazione Comunale ma, di tutti questi danni non ne ha dato prova.L’attore
non ha provato il pregiudizio di cui ha chiesto la protezione
risarcitoria, non potendo ritenersi che il danno sia “in re ipsa”, e
cioè coincida con l’evento, poiché il danno risarcibile, nella
struttura della responsabilità aquiliana, non si pone in termini di
automatismo rispetto al fatto dannoso (Cass. Civ. Sez. 3^, 4 luglio
2007 n.15131).
Pur essendo
provato il fatto notorio “dell’emergenza rifiuti”, ciò nondimeno
l’attore non ha provato né i danni patrimoniali, né i danni non
patrimoniali subiti.In
relazione a questi ultimi, c’è da rilevare che, il danno non
patrimoniale non è “in re ipsa”. Colui che lamenti un danno non
patrimoniale deve darne prova, a mezzo di documenti, testimonianze,
presunzioni.
Dal lamentato pregiudizio non deriva automaticamente l’esistenza del
danno, ossia questo non è, immancabilmente, ravvisabile a causa della
potenzialità lesiva dell’atto illegittimo.
La Suprema Corte di Cassazione a SS.UU., con la sentenza 11/11/08 n° 26972, ha precisato che:–
Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di
suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Non può, dunque,
farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata “danno
esistenziale”, perché attraverso questa si finisce per portare anche il
danno non patrimoniale nell’atipicità;–
Il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile solo entro il limite
segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell’evento di
danno;– Dal
principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili
della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento,
consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia
determinato un danno non patrimoniale comporta l’obbligo di risarcire
tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o
extracontrattuale;–
Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione
di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che
deve essere allegato e provato.
In
definitiva, i postumi rappresentano il “fatto storico” generativo del
danno di cui l’attore chiede il risarcimento e, sono il “fatto”
costitutivo del suo preteso diritto di cui, lo stesso attore deve dare
prova certa della loro esistenza e del nesso di causalità tra essi ed
il fatto generativo, non essendo bastevole a riguardo, che fornisca
mere allegazioni sulle quali effettuare un giudizio di verosimiglianza.La
norma sancita dall’art. 2697 c.c. non ha solo la funzione di stabilire
a quale parte compete di provare i fatti rilevanti al fine del
decidere, ma costituisce, altresì, una “regola di giudizio” finalizzata
proprio a stabilire quale sia il giudizio da pronunciare nel caso
questi fatti o alcuni tra essi rimangono “incerti”, cioè non provati.
Nel caso in cui non si raggiunga la prova del fatto, pertanto, il
Giudice non deve accertare il fatto, rimasto non dimostrato per difetto
di prova e, del suo mancato accertamento deve limitarsi a trarre il
presupposto tecnico-giuridico per il rigetto della domanda.
Tale
principio è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella
sentenza 11/1/82 n.103 in cui ha precisato che: in materia di
responsabilità da fatto illecito, la dimostrazione dell’attività lesiva
dell’altrui diritto e del nesso di causalità tra la condotta ed il
danno, incombe al danneggiato, con la conseguenza che l’ambiguità ed
incertezza degli elementi di fatto che sorreggono la pretesa non
possono rivolgersi in danno della parte che non è tenuta all’onere
della prova.L’applicazione
di queste norme alla fattispecie in esame non può che condurre al
rigetto della domanda dell’attore che non ha provato il nesso di
causalità tra il fatto notorio ed i danni lamentati.
La relazione
del Dr. G. D. – “Emergenza rifiuti in Campania, interazione con lo
stato di salute della popolazione”, depositata dall’attore, non può
assurgere a prova dei danni subiti e subendi dallo stesso. Detta
relazione ha indicato, in modo scientifico, le varie ed eventuali
alterazioni, dirette ed indirette, dello stato di salute della
popolazione in relazione all’esposizione ai rifiuti solidi urbani.
La peculiarità della questione trattata induce il Giudicante a compensare tra le parti le spese del procedimento.La sentenza è resa ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.c. ed è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente
pronunciando sulla domanda proposta da (…) Sabatino nei confronti della
COMUNE di POZZUOLI, della S.p.A. ATI DE VIZIA TRANSFER e del
COMMISSARIO STRAORDINARIO di GOVERNO per L’EMERGENZA RIFIUTI, in
persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, disattesa ogni altra
istanza ed eccezione, EQUITATIVAMENTE, così provvede:
1) dichiara la carenza di legittimazione passiva della S.p.A.
ATI DE VIZIA TRANSFER e del COMMISSARIO STRAORDINARIO di GOVERNO per
L’EMERGENZA RIFIUTI, in persona dei rispettivi legali rapp.ti
pro-tempore;
2) rigetta la domanda;
3) compensa tra le parti le spese del procedimento;
4) sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 16 marzo marzo 2009 al n.675 del Mod. 16.