Risarcimento danni –furto in albergo – “contratto di albergo” – 10.01.09
Il “contratto
di albergo” non può in se considerarsi un contratto tipico, non
trovando alcuna specifica regolamentazione nel c.c. (il quale agli art.
1783 e 1785 disciplina solo il deposito delle cose portate in albergo o
consegnate all’albergatore) , nè nella legislazione speciale. Esso è
invece un contratto atipico o al più misto, con cui l’albergatore si
obbliga a prestazioni, molteplici ed eterogenee, che vanno dalla
locazione all’alloggio, alla fornitura di servizi, al
deposito , senza che la preminenza riconoscibile alla locazione
dell’alloggio , possa valere, sotto il profilo ausale , a far assumere
alle altre prestazioni carattere meramente accessorio(Cass. 28 novembre
1994, n: ° 10158; Cass. 24 luglio 2000, n. 9662). Orbene in ordine alla
responsabilità per le cose portate in albergo (art. 1783 c.c.) il
cliente , che non ha l’obbligo di affidare le stesse all’albergatore
(Cass. n. 1684-1994) , in caso di sottrazione delle stesse, ha diritto
ad ottenere il risarcimento del danno.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice di Pace di Napoli , 2° Sez. ,Civile, in persona dell’avv. Caterina Cuccurese ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° ..del R.G. dell’anno 2006 avente ad oggetto risarcimento danni promossa da: P…. A. nata a Napoli …. c. f. P….. rappresentata e difesa dall’avv. M. M.con studio in Napoli via .. n°…
ATTRICE
CONTROA.
D. .. SRL in persona del r.p.t. con sede in Viale dei R. .. O. A. ,
Roma, elett.te dom.to presso lo studio del proprio difensore avv. C. A.
disgiuntamente all’avv. Gi. P. con studio in ….
CONVENUTO
E
FONDIARIA SAI ASS. NI SPA in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall’avv. M. G. T. con studio in Napoli alla via …
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: come da domanda introduttiva ,comparse di costituzione e di risposta e verbali di causa in atti.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l’istante P…. Alda
conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Napoli , la società
A…. ..srl onde ottenere il risarcimento del danno in seguito al furto
della borsa all’interno dell’albergo in data 5/2/2006 , verso le ore
8.15, circa mentre era intenta a consumare la colazione. Deduceva
l’istante di trovarsi presso la struttura alberghiera convenuta al fine
di partecipare ad un corso di formazione professionale organizzato
dall’A.. e mentre faceva colazione le veniva sottratta improvvisamente
la borsa all’interno della quale vi erano: un portafoglio con circa €
30.00, patente di guida, Carta di Identità , carta di Credito M. ..
–C.. Card, un bancomat del .. c/c n° .. con Carta Visa, un Bancomat del
.. , due telefoni cellulari marca Nokia con fotocamera e relative carte
sim, un ‘agenda con penna Mont Blanc , un mazzo di chiavi della casa di
Napoli con antifurto, un borsello marca ETRO contenente alcuni
medicinali ed
un oggetto svizzero multiuso. Nell’immediatezza del fatto accortasi del
furto la signora P…. denunciava i fatti al più vicino comando della
Stazione dei Carabinieri di Roma –Ostia Antica , e ritornava
immediatamente a Napoli poiché nella borsa vi erano le chiavi
dell’appartamento e della cassaforte.
Giunta nella propria città inoltre la signora P…. veniva
messa a conoscenza dalla propria Banca che pochi minuti dopo il furto e
prima che materialmente la stessa potesse bloccare le proprie carte
Bancomat , ignoti la utilizzavano prelevando dai vari conti
complessivamente € . 809.62.
Incardinatasi la lite si costituiva la società A…. 90 srl la quale chiedeva il rigetto della domanda perché infondata.
Spiegava inoltre domanda riconvenzionale per l’importo di €.210.00 oltre interessi legali in
quanto la signora P…. in seguito al furto della propria borsa veniva
esonerata momentaneamente, dai responsabili dell’albergo, attesa la
indisponibilità oggettiva di somme di denaro, dal pagamento del
soggiorno di cui aveva usufruito in albergo. Pagamento che tuttavia
l’attrice ometteva di effettuare anche in seguito alla emissione e comunicazione della fattura. La convenuta società inoltre chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la Fondiaria Sai Ass. ni S.p.A. , ex. Art. 106 e 269 c.p.c.
Si costituiva la Fondiaria Sai Ass. ni S.p.A. che eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva per non coprire il contratto di assicurazione stipulato con la convenuta società l’ipotesi di furto in oggetto.Nel merito chiedeva il rigetto della domanda con le conseguenze di legge.
Ammessa ed
espletata la prova testimoniale la causa venive rinviata per la
precisazione delle conclusioni all’udienza del 23/1/2008 . Nelle more ,
la dottoressa Lettieri, primo Giudice assegnatario della causa, veniva trasferita
ad altra sede ed il presente giudizio veniva assegnato al sottoscritto
giudicante che lo rinviava di ufficio alla udienza del 26/11/2008.In tale data rassegnate le conclusioni la causa veniva introitata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
E’ opportuno , in merito , fare alcune precisazioni sul contratto di albergo.La
legge italiana espressamente attribuisce all’albergatore una precisa
responsabilità in caso di furti avvenuti all’interno della struttura,
proprio in virtù dell’obbligo di custodia gravante su chi fornisce le
prestazioni alberghiere.
Ai sensi dell’art. 1783 codice civile” responsabilità per le cose portate in albergo” gli albergatori sono
responsabili non solo di ogni sottrazione , ma anche di ogni
deterioramento e distruzione delle cose portate in albergo dal cliente,
sia se le cose si trovano in hotel , sia se le cose sono nella custodia
dell’albergatore fuori dalla struttura durante il soggiorno. Il limite della responsabilità previsto dalla legge a carico dell’albergatore è la piena risarcibilità dell’oggetto fino all’equivalente di 100(cento) volte il prezzo di locazione dell’alloggio al giorno.
A meno che non risulti la colpa dell’albergatore o dei suoi ausiliari o
dei suoi familiari, in tal caso risponde illimitatamente.
Di contro il cliente ha l’obbligo di denunciare tempestivamente il
fatto all’albergatore senza ritardo ingiustificato , altrimenti non
potrà avvalersi delle disposizioni di legge in suo favore.
La responsabilità dell’albergatore è illimitata anche quando ha rifiutato
di ricevere in custodia le cose che aveva l’obbligo di accettare , come
carte valori, danaro contante, oggetti di valore e carte.Nel caso di specie , premesso che non è contestata la permanenza della
signora P…. nella struttura alberghiera nel periodo in cui è avvenuto
il furto, ne le modalità di furto stesso, così come denunciate presso i
Carabinieri di Roma comune di Ostia, e rilevato che
veniva comunicato tempestivamente al responsabile dell’albergo, il
sottoscritto giudicante, in virtù di quanto esposto, ritiene
ravvisarsi, nel caso di specie, una positiva configurabilità della
responsabilità della struttura alberghiera per il furto di cui è stata
oggetto l’attrice. All’uopo è opportuno ribadire che la Corte di Cassazione sentenza n:° 19769 del 2003 ha chiarito che “ il contratto di albergo”
non può in se considerarsi un contratto tipico, non trovando alcuna
specifica regolamentazione nel c.c. (il quale agli art. 1783 e 1785
disciplina solo il deposito delle cose portate in albergo o consegnate
all’albergatore) , ne nella legislazione speciale. Esso è invece un
contratto atipico o al più misto, con cui l’albergatore si obbliga a
prestazioni, molteplici ed eterogenee, che vanno dalla locazione
all’alloggio, alla fornitura di servizi, al deposito ,
senza che la preminenza riconoscibile alla locazione dell’alloggio ,
possa valere, sotto il profilo ausale , a far assumere alle altre
prestazioni carattere meramente accessorio(Cass. 28 novembre 1994, n: °
10158; Cass. 24 luglio 2000, n. 9662). Orbene in ordine alla
responsabilità per le cose portate in albergo (art. 1783 c.c.) il cliente , che non ha l’obbligo di affidare le stesse all’albergatore (Cass. n. 1684-1994) , in caso di sottrazione delle stesse, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno.In
conclusione la responsabilità dell’albergatore è affermata per il fatto
dell’introduzione delle cose in albergo, in conseguenza del contenuto
del contratto alberghiero in cui è compreso a carico
dell’albergatore l’obbligo accessorio di garantire al cliente da
eventuali danni alle cose stesse.
L’attrice ha provato per tabulas oltre che per testi i fatti posti a fondamento della domanda.
Ne può ritenersi configurabile in capo alla stessa una responsabilità
per negligenza delle cose in custodia, così come eccepito dalla
convenuta società alberghiera , in quanto è stato provato che la
istante prof. Signora P…. Alda si trovava nella sala ristorante a fare colazione e che il furto è avvenuto nell’attimo in cui la stessa si è alzata per recarsi al buffet posti a pochi metri dal tavolo. Inoltre
sia dalle dichiarazioni testimoniali dei testi escussi , indotti dalla
difesa attorea, che dal tenore letterale della denuncia sporta, si
evince che all’interno della struttura al momento del
furto era entrato un uomo, extracomunitario, vestito male e non facente
parte degli ospiti dell’albergo,ripreso dalle telecamere di cui risulta
fornita la sala da pranzo, sebbene la relativa riproduzione non è stata
prodotta in giudizio e tale circostanza mai contestata dalle parti
costituite in giudizio.
Pertanto, attese le risultanze istruttorie e la sporta denuncia, la
domanda principale proposta dall’attrice va accolta. Tuttavia ciò non
eclude la circostanza che la signora è tenuta al pagamento della somma
di € . 210,00 dovuta alla società A…. 90 srl per il soggiorno
reiteratosi presso la struttura alberghiera. Circostanza inoltre non
disconosciuta dalle stesse parti in causa.
Per quanto
concerne l’eccezioni sollevata dalla Fondiaria Sai Ass.ni Spa di
carenza di legittimazione passiva la stessa non può trovare
accoglimento. Ed invero il contratto assicurativo stipulato alla voce
“servizi complementari” prevede la garanzia e la copertura del rischio
furto e rapina anche per le COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE fino ad un
massimo di €. 8.000.00 per ogni cliente. Pertanto l’invocata eccezione
è destituita di qualsiasi fondamento.
In ordine al
quantum debeatur, l’attrice ha contenuto la domanda nella somma di €.
2.580.00 Il giudicante visti i prelievi monetari effettuati dalle carte
nell’immediatezza del furto ( €. 809.62) e valutati equitativamente i
beni sottratti, per il valore economico ed affettivo nonché lo stato
d’uso degli stessi , il pagamento di €. 280,00 per il corso
professionale A..non seguito , liquida a titolo di risarcimento danni
complessivamente la somma di €. 1.400.00 .In
accoglimento della spiegata riconvenzionale condanna altresì la signora
P….A. al pagamento di €. 210,00 in favore della struttura alberghiera
A…. 90 srl in persona del l.r.p.t.Sulle somme liquidate spettano gli interessi e le spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe ogni altra eccezione rigettata e disattesa così provvede:
° Dichiara
la responsabilità esclusiva della società A…. .. srl in persona del
l.r.p.t. nella produzione del furto avvenuto in data 5/2/2006
all’interno della propria struttura a carico della signora P…. A. e
per l’effetto condanna la fondiaria Sai Ass. ni spa in persona del
l.r.p.t. al pagamento in favore della essa istante di €. 1.400.00 a
titolo di risarcimento oltre interessi dal fatto al soddisfo nonché al
pagamento delle spese processuali che liquida in complessive €. 1.300.00 di cui €. 120,00 per spese €. 450,00 per diritti ed €. 900,00 per onorario, oltre spese generali ex. Art. 15 LP.,IVA e CPA con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
° In accoglimento
della spiegata riconvenzionale condanna l’attrice signora P…. Alda al
pagamento in favore della convenuta società A…. 90 srl della somma di
€. 210,00 oltre interessi legali dalla emissione della fattura
all’effettivo soddisfo nonché alla rifusione delle spese di lite che
quantifica in €. 500,00 di cui €. 50.00 per spese ed €. 450,00 per
diritti ed onorari oltre iva e cpa con distrazione ai procuratori
antistatari.
° Dichiara la sentenza esecutiva.
Così deciso in Napoli il 10/1/2009