Risarcimento danni –infortunio del minore a scuola durante le lezioni – illecito contrattuale e extracontrattuale – onere della prova – 11.03.08
“Il principio innanzi espresso è stato così fatto proprio dalle Sez. Un. del 2002 secondo
cui, posto che l’iscrizione del minore ad un Istituto scolastico
determina la nascita di un vincolo negoziale tale da fare sorgere in
capo all’istituto anche l’obbligo di protezione e vigilanza del minore,
“…l’attore dovrà…solo provare che il danno si è verificato nel corso
dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onore del convenuto
dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da una causa a lui
non imputabile” “…la responsabilità dell’Istituto e dell’insegnante
hanno natura contrattuale…l’accoglimento della domanda di
iscrizione…determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale
sorge a carico dell’istituto l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e
l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione
scolastica…Ne deriva che è applicabile il regime probatorio desumibile
dall’art. 1218 c.c…”.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Giudice di Pace di Carinola, nella persona del Giudice di Pace Avv. Luigi Poccia, emette la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento civile di 1° grado iscritto al nr. 582/07 e posto in deliberazione il giorno 11.03.2008 e vertente tra Z.
G. e D. A., in proprio e quale genitori esercenti la potestà sul figlio
minore Z. M., rapp.ti e difesi dagli Avv.ti R. V. e G. D., con studio
in Mondragone, Via …. e D. N.
e A. C., in proprio e quali genitori di D. A., rapp.ti e difesi
dall’Avv. M. S., con studio in S. Maria C.V. (CE), Via M., , convenuti
MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., rapp.to e
difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui
uffici in Napoli, Via A. Diaz, 11 è dom.to ex lege; convenuto
in cui è stata chiamata in causa RAS ASS.NI SpA, in p.l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall’Avv. E. C. e con questi elett.te dom.ta in MONDRAGONE (Ce), C.U., .. Terzo chiamato in causa
Oggetto: Risarcimento danni da illecito contrattuale ed extracontrattuale.
Conclusioni: come rassegnate in atti che qui si intendono per riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale, i
Sigg.ri Z. Giovanni e D. Anna, in proprio e quali genitori del minore
Z. M., convenivano in giudizio per l’udienza del 23 gennaio 2007, i
Sigg.ri D. N. e A. C., in proprio e quali genitori del minore D. A.,
nonché il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro
p.t., al fine di ottenerne la condanna solidale o alternativa, a sensi
degli artt. 1218 e 2048 c.c., al risarcimento dei danni dai medesimi
subiti a causa dell’infortunio scolastico subito dal loro figlio Z. M.
verificatosi nella palestra della Scuola Secondaria di I grado “M. B.”
di Mondragone cui il medesimo era iscritto.
In punto di fatto deducevano che la mattina del 14.2.2006 il piccolo
M., durante la lezione di educazione fisica, nel corso di una partita
di pallavolo, veniva colpito al braccio da una pallonata scagliata con
i piedi e con violenza dal minore D..
Deducevano che in conseguenza di ciò il minore Z. ebbe a riportare la
frattura dell’epifisi distale radio a dx, da cui sarebbero derivati
postumi invalidanti ed un danno biologico temporaneo.
Deducevano, inoltre, di avere sopportato un danno patrimoniale
emergente per le spese mediche sostenute per le cure del proprio
figlio.
Chiedevano, così, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno
emergente (iure proprio) e del biologico temporaneo subito dal minore,
riservando di agire in separata sede per ottenere il risarcimento del
danno biologico permanente e del danno morale ed esistenziale subito
dal minore. In punto di diritto deducevano una responsabilità
concorsuale nella causazione dell’illecito del Ministero
dell’Istruzione, del minore D., ex art. 2043 c.c., e dei genitori di
questi ex art. 2048 c.c.
Invocavano, quindi, anche l’applicazione dell’art. 2055 c.c..
A sostegno delle domande producevano: il certificato di stato di
famiglia; le richieste di risarcimento formulate in via stragiudiziale;
la nota del Dirigente scolastico, contenente in allegato la denuncia
del fatto e la relazione dell’insegnante di turno, la documentazione
medica e fiscale, compresa la valutazione del danno eseguita dall’INPS.
Iscritta la causa al ruolo si costituivano i sigg.ri D. N. e A. C.,
evocati in giudizio sia per fatto proprio che quali rapp.ti del minore,
che contestavano la domanda, eccepivano la carenza di legittimazione
passiva e chiedevano la estromissione dal processo, sostenendo la
responsabilità esclusiva del Ministero nella causazione dell’evento per
l’assenza dell’insegnante al momento del fatto.
Si costituiva il Ministero che, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale di
Napoli, contestava la domanda e la propria responsabilità e chiedeva lo
spostamento della prima udienza al fine di convenire in giudizio il
proprio assicuratore, RAS SpA, per essere da questa manlevata e
garantita per l’ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
All’udienza del 12.4.2007 si costituiva, altresì, la RAS SpA che
contestava la domanda e la responsabilità del Ministero, chiedendo il
rigetto della domanda.
Espletata l’attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la
decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e la
discussione l’udienza del giorno 11.3.2008; alla detta udienza la causa
veniva trattenuta in decisione con termine per il deposito di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande
formulate dagli attori sono fondate e meritevoli di accoglimento. In
fatto le narrate nell’atto di citazione risultano provate
documentalmente.
Tanto gli attori che il Ministero convenuto hanno prodotto in giudizio
la nota del Dirigente scolastico trasmessa all’INPS, nonché la denuncia
del fatto e la relazione dell’insegnante di turno che ha assistito al
fatto.
Si legge nel documento che il Dirigente scolastico ha trasmesso
all’INAIL: “In una fase di gioco che si svolgeva nella palestra della
scuola, gli alunni Z. e D. rincorrevano una palla…D., raggiunto il
pallone, invece di prenderlo con le mani, lo colpiva con il piede
destro…in quella traiettoria si trovava l’alunno Z. che veniva colpito
violentemente al polso…, riportando FRATTURA dell’epifisi distale”. Si
legge nella relazione dell’insegnante di educazione fisica trasmessa al
Preside: “Alle ore 13,10, durante l’ora di educazione fisica,…gioco
della Pallavolo in Palestra, gli alunni D. A. e Z. M. rincorrevano una
palla…il D. raggiungeva il pallone e, invece di raccoglierlo con le
mani, come avrebbe dovuto fare, lo colpiva con il piede destro…sulla
traiettoria si trovava il compagno Z. che veniva colpito alquanto
violentemente al polso…”.
I documenti di cui innanzi, dunque, fugano ogni dubbio circa il verificarsi del fatto storico.
In punto di diritto, nella fattispecie che ne occupa è dato ravvisare una responsabilità concorsuale di tutti i convenuti.
In relazione alla posizione del Ministero della P.I., non è dubitabile
che sia ravvisabile un concorso del titolo della responsabilità, poiché
la il fatto assume tanto i connotati dell’illecito contrattuale che
quelli dell’illecito extracontrattuale. Sotto questo secondo profilo la
fattispecie è regolata dall’art. 2048 c.c. Recita la norma: “i
precettori e coloro…sono responsabili del danno cagionato dal fatto
illecito dei loro allievi…nel tempo in cui sono sotto la loro
vigilanza…Le persone… sono liberate solo se provano di non avere potuto
impedire il fatto…”.
La norma comporta una presunzione iuris tantum di responsabilità del
Ministero e quindi una inversione dell’onere della prova: accertato il
fatto storico, incomberà al precettore (o al Ministero) dimostrare e
provare di avere fatto tutto il possibile per evitare l’evento. Nessuna
prova in tale senso è stata fornita nel corso del procedimento.
Il Ministero si è limitato a chiedere il rigetto della domanda senza
dedurre e provare i fatti impeditivi della pretesa. Del resto res ipsa
loquitur: la circostanza che gli alunni – durante una partita di
pallavolo! – rincorressero la palla e che il minore D., anziché
raccoglierla con le mani, abbia sferrato un calcio, induce a ritenere,
anche a sensi dello art. 2727 c.c., che il precettore non sia
intervenuto per fermare gli alunni. Ma vi è di più! Le circostanze da
allegare ai fini della prova liberatoria costituiscono l’oggetto non di
una mera difesa o eccezione in senso lato, ma di un eccezione in senso
stretto, configurando la prova liberatoria un FATTO IMPEDITIVO (art.
2697 secondo comma c.c.) che, in forza dei principi che regolano il
processo (principio della disponibilità, del chiesto e pronunciato),
rientra nella disponibilità della parte, motivo per cui l’esistenza
dello stesso non può essere rilevato d’ufficio dal Giudice che secundum
alligata et provata iudicare debet.
La responsabilità del Ministero è anche di natura contrattuale, come
esattamente dedotto dagli attori. Noto è il principio secondo cui
l’iscrizione del minore ad un Istituto scolastico determina la nascita
di un vincolo negoziale tale da fare sorgere in capo all’istituto
stesso, tra le altre, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e
l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione
scolastica (Cass. Sez. Unite 27.6.2002, nr. 9346).
La circostanza secondo cui l’attore abbia riportato un danno durante
l’orario scolastico evidenzia chiaramente un inadempimento contrattuale
per inesatta esecuzione della prestazione da parte del Ministero. Viene
così in considerazione la disposizione di cui all’art. 1218 c.c. che
così dispone: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione
dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l’inadempimento è stato determinato da …causa a lui non imputabile”.
L’inversione dell’onus probandi prevista dalla norma comporta che, se
per il danneggiato è sufficiente dimostrare l’esistenza del contratto
(che, nel caso che ne occupa, costituisce un fatto pacifico e non
contestato) e del danno, spetterà al debitore/convenuto l’onere di
provare la non imputabilità dello stesso e, quindi, di avere usato, a
sensi dello art. 1176 c.c., tanto nella fase dell’esecuzione della
prestazione che in quella preparatoria, la diligentia chiesta per il
tipo di attività esercitata (art. 1176, secondo comma, c.c.). E in
questi termini si è espressa anche la Corte di Cassazione che, a
sezioni unite, nel dirimere un contrasto giurisprudenziale, ha così
deciso: “Il creditore che agisce in giudizio,.., deve fornire la prova
della fonte negoziale del suo diritto limitandosi ad allegare
l’inadempimento della controparte, su cui incombe l’onere della
dimostrazione…” (Cass. Sez. Un. 0.10.2001 nr. 13533; negli stessi
termini Cass. 26.01.2007 nr. 1743). Il principio innanzi espresso è
stato così fatto proprio dalle sez. Un. del 2002 (Cass. Sez. Unite
27.6.2002 nr. 9346) secondo cui, posto che l’iscrizione del minore ad
un Istituto scolastico determina la nascita di un vincolo negoziale
tale da fare sorgere in capo all’istituto anche l’obbligo di protezione
e vigilanza del minore, “…l’attore dovrà…solo provare che il danno si è
verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onore
del convenuto dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da
una causa a lui non imputabile”. Negli stessi termini anche CASS., sez.
III, 31.3.2007 secondo cui: “…la responsabilità dell’Istituto e
dell’insegnante hanno natura contrattuale…l’accoglimento della domanda
di iscrizione…determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal
quale sorge a carico dell’istituto l’obbligo di vigilare sulla
sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della
prestazione scolastica…Ne deriva che è applicabile il regime probatorio
desumibile dall’art. 1218 c.c…”.
Con la
responsabilità del Ministero concorre anche quella dei convenuti D. N.
e A. C., che rispondono tanto ex art. 2048 c.c. che ex art. 2047 c.c.
Recita l’art. 2048 c.c.: “Il padre e la madre sono responsabili del
danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori…”.
Dall’esame della norma emerge che “…i genitori, per sottrarsi alla
presunzione di responsabilità a loro carico, devono provare di non
avere potuto impedire il fatto, intendendosi tale onere probatorio come
onere di fornire la positiva dimostrazione dell’osservanza dei precetti
imposti dall’art. 147 c.c…” (Cass. 9815/1997; Cass. 18.01.2006 nr. 831;Cass. 21.9.2000, nr. 12501; Cass., sez. III, 28.3.2001 nr. 4481Cass. 06.12.1986
nr. 7247; Cass. 24.10.1988 nr. 5751). Dai vari insegnamenti forniti
dalla S.C. è possibile evincere un principio generale secondo cui
“impedire il fatto illecito” significa non solo dimostrare di avere
educato il figlio secondo i criteri di una buona educazione imposti
dalla legge, ma anche avere esercitato una sorveglianza concreta
consona alla personalità ed alle tendenze tipiche del carattere del
minore.
Nessuna prova liberatoria è stata fornita dai convenuti.
I genitori
del minore D., poi, rispondono anche ad altro titolo: non potendosi
configurare a carico del minore una obbligazione risarcitoria, stante
la tenera età del medesimo (art. 2046 c.c.), del fatto commesso dal
minore rispondono i genitori ex art. 2047 c.c.
Ne consegue che i coniugi D. ed A. ed il Ministero della PI, a sensi
dell’art. 2055 c.c., vanno dichiarati solidalmente responsabili del
fatto dannoso e che, in forza del contratto di assicurazione stipulato,
la RAS SpA, a sensi dello art. 1017 c.c., va condannata a tenere
indenne e manlevare il Ministero della P.I. Passando alla quantificazione dei danni, vanno trattate separatamente le varie voci.
Va innanzi tutto risarcito il danno patrimoniale emergente subito dai
genitori del minore Z. M. per le spese mediche sostenute. In forza
della documentazione fiscale prodotta e dell’art. 1226 c.c., si ritiene
equo riconoscere la somma di €. 450,00.
Quanto al danno subito dal minore, avendo gli attori riservato di agire
in separata sede per il risarcimento del danno biologico permanente e
di quello morale, occorre procedere al risarcimento del solo danno da
IT. Sono stati prodotti i seguenti documenti: referto della clinica P.
G. di C. del 14.02.2006 con una prognosi di trenta giorni e da cui si
evince l’applicazione dell’apparecchio gessato per “frattura del tratto
distale del radio a dx”; certificati di controlli ortopedici del
24.0.2006. 9.3.2006 e 23.3.2006 della suddetta clinica, certificato di
guarigione datato 11.5.2006, attestazione del centro Ginolfi relativa
all’eseguita fkt, certificato dell’INAIL da cui si evince che
l’assicuratore sociale ha accertato un danno biologico permanente nella
misura del 4%. Sulla scorta di detta documentazione, delle nozioni di
fatto acquisite alla comune esperienza, facendo riferimento al criterio
equitativo puro, si ritiene equo e conforme al diritto riconoscere una
ITA di 30 gg ed una ITP al 50% di 35 gg.
Applicando, pertanto, l’importo di €. 45,00 pro die, non potendosi fare
riferimento ai criteri di cui alla l. 57/2001 e/o al cda, si ritiene
equo liquidare a titolo di danni e per equivalente lo importo di €.
2.137,50 (€. 45,00x30gg = € 1.350,00; € 22,50x35gg = €. 787,50). Sugli
importi liquidati decorrono gli interessi dal tasso legale dal fatto al
pagamento. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo.
PQM
Il Giudice di Pace di Carinola, definitivamente pronunciando nel
procedimento recante il nr. 583/2007 promosso da Z. Giovanni e D. Anna,
in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio minore Z.
M., contro MINISTERO della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro
p.t., D. N., A. C. e D. A., in cui è stata chiamata in causa la RAS
SpA, in accoglimento delle domande formulate, ogni avversa istanza,
difesa, eccezione e deduzione disattesa o comunque assorbita, così
provvede:
1) dichiara che l’evento per cui è causa si è verificato per fatto e
colpa tanto dell’Istituto scolastico che dei Sigg.ri D. N. e A. C. e,
per lo effetto,
2) condanna, a sensi dello art. 2055 c.c., il Ministero della P.I., in
persona del Ministro p.t. nonché i Sigg.ri D. N. e A. C. al pagamento
in favore di Z. Giovanni e Dianna Anna, a titolo di danno emergente e
per equivalente, della somma di €. 450,00, oltre gli interessi dal
fatto;
3) condanna, altresì, i convenuti al pagamento in favore del minore Z.
M. della somma di €. 2.137,50, oltre interessi dal fatto;
4) condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite che, in
assenza di notula, liquida d’ufficio in €. 1.550,00, oltre iva e ca;
5) dichiara, altresì, la RAS SpA tenuta a manlevare il Ministero della
P.I. e, quindi, condanna RAS SpA a rivalere il Ministero delle somme
che saranno pagate di cui innanzi. Carinola, lì