Risarcimento danni per iscrizione ipotecaria esattoriale illegittima ? Equitalia condannata a pagare 5000 euro alla vittima
Questo ha deciso il Tribunale di Napoli . V sez esecuzioni Giudice Petruzziello, condannando l’agente della riscossione alla cancellazione del vincolo ed a risarcire i danni , ponendo fine ad un contenzioso che riguardava un contribuente, che si era visto iscrivere ipoteca sulla casa a garanzia di un debito erariale non dovuto. Equitalia, dichiara l’avv Pisani deve controllare prima di avviarle alla cieca la legittimità e regolarità delle procedure di riscossione non c’è colpa degli enti impositori.
– Equitalia condannata al risarcimento del danno per la illegittima iscrizione di ipoteca sulla casa di un contribuente, perchè avvenuta “sine titulo” e “ trattenuta senza ragione” (senza titolo) in quanto la commissione tributaria provinciale di Napoli aveva già dichiarato nulle le cartelle di pagamento sottese alla procedura di ipoteca mentre Equitalia ometteva di cancellarle e le utilizzava come presupposto d’ipoteca. E’ questo quanto ha statuito con propria sentenza il Tribunale di NAPOLI, ponendo così fine ad un contenzioso durato anni che riguardava un contribuente un corretto partenopeo, che si era visto iscrivere ipoteca sulla unica casa di sua proprietà a garanzia di un debito erariale inesistente rimanendo anche escluso dal circuito finanziario legale e correndo il rischio di finire nelle mani degli usurari di turno per ottenere piccoli prestiti .
Il contribuente, assistito dall’avvocato Angelo Pisani, fondatore del movimento anti Equitalia, dopo aver fatto annullare dalla competente commissione tributaria le cartelle pazze addebitategli ancora subiva ipoteca esattoriale sulla base di tali debiti non dovuti per cui non riuscendo a dialogare con gli uffici di Equitalia ed a risolvere l’antipatico equivoco per pulire la sua casa da vincoli temerai ha dovuto instaurare un giudizio teso ad ottenere la cancellazione ed il risarcimento del danno a causa dell’illegittimo modus operandi ed imposizione dell’agente della riscossione. Nel corso del dibattito è stato, infatti, esposto il fatto che il contribuente, nel corso del giudizio tributario svoltosi innanzi alla Commissione tributaria, aveva ottenuto l’annullamento delle cartelle presupposto della procedura di ipoteca ma Equitalia ignorando il dispositivo dei giudici continuava ad imporre le sue procedure creando solo danni e disagi , oltre che rovinando la qualità della vita del contribuente .
Il Tribunale di Napoli, Giudice dott. Petruzziello, ha, dunque, fatto proprie le ragioni esposte dall’avvocato Pisani, accertando la responsabilità di Equitalia “perchè, pur edotta del precedente provvedimento di annullamento delle cartelle in discorso, continuava a tener iscritta ipoteca esattoriale sull’unica casa del contribuente, per il mancato – ma non dovuto per intercorsa sentenza di annullamento – pagamento delle stesse, provocando un danno ingiusto al contribuente .
Si legge nella sentenza “ che la notificazione della cartella esattoriale costituisce compito specifico di Equitalia con la conseguenza che l’illegittimità di quest’ attività si riverbera su ogni fase successiva come ipoteca, pignoramento ed espropriazione i cui dannosi effetti per il soggetto sottoposto all’esecuzione devono riferirsi esclusivamente a colpa dell’agente della riscossione e non degli enti impositori, deve pertanto darsi atto al contribuente di aver subito l’illecita ipoteca sui suoi bene condotta che ha violato il principio generale del neminem laedere di cui all’art 2043 c.c. e per cui deve essere risarcito .L’avv. Pisani nel commentare la sentenza che riconosce giustizia al malcapitato contribuente precisa ” l’agente della riscossione è un ente preposto all’incasso dei crediti in base alle leggi e ai regolamenti, cioè previo esame della regolarità dell’ordine impartito dagli enti pubblici richiedenti, nonchè valutazione dei limiti entro cui l’ordine stesso può essere eseguito”. In particolare, è stato osservato che “Equitalia ha l’obbligo di controllare la regolarità formale e sostanziale dei ruoli nonchè predisporre le cartelle esattoriali ed eseguire la procedura esecutiva osservando per prima le leggi “.
A causa di questo illegittimo comportamento tenuto da Equitalia, la stessa è stata condannata a risarcire il contribuente dei danni subiti, pagando la somma di 5000,00 euro, nonchè al pagamento delle spese di giudizio.