Risarcimento danni per ritardo di utenza telefonica
Se un gestore telefonico
determina il ritardo del trasloco di un’utenza richiesta , esso puo’ essere citato per danni e l’utente ha diritto al risarcimento del danno esistenziale derivante dalla privazione
del servizio telefonico.
Lo ha stabilito il Tribunale di Montepulciano, con
la sentenza n. 74 del 20 febbraio 2009,. Infatti, il disservizio
telefonico determina una violazione dei diritti dell’utente alla libertà di
comunicazione e alla manifestazione del pensiero rispettivamente tutelati dagli
articoli 15 e 21 della Costituzione.
Il ricorso e’ stato effettuato da un uomo di un’utenza privata che aveva chiesto il trasloco dell’utenza telefonica alla nuova
abitazione. La compagnia telefonica non aveva confermato, ma neanche negato che avvenisse il trasloco. Soltanto dopo un anno, il gestore telefonico comunica all’utente l’attribuzione di una nuova utenza. Cos¡, per il disservizio sub¡to, l’utente cita il gestore al
fine di veder risarcito il danno subito.
Il Tribunale di Montepulciano,
nell’interpretare quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
26972/2009, ritiene che vi sia un’apertura alla tutela degli interessi
costituzionalmente protetti. Tale sentenza postula che se vi è reato, l’interesse leso
dev’essere meritevole di tutela; in assenza di reato, affinché vi sia il
risarcimento, è necessario che l’interesse abbia fondamento in un diritto
espressamente disciplinato dalla Costituzione.
La risarcibilità del danno esistenziale può
essere fondata sull’articolo 2 della Costituzione , il solo articolo idoneo a
consentire la tutela nuovi diritti.
Dunque, si e’ trattato in questo caso di violazione di diritti costituzionalmente
qualificati ovvero violazione dei diritti
dell’utente alla libertà di comunicazione e alla manifestazione.