Risarcimento danni – ritardo del servizio di trasporto aereo -14.01.06
Il
Giudice di Pace di Grosseto condanna la compagnia aerea al risarcimento
di tutti i danni subiti dall’attore, a causa del ritardo nel servizio
di trasporto aereo. Infatti, per effetto dell’art. 942 del codice della
navigazione approvato con RD 30.03.1942 n. 327 il vettore, nel
trasporto di persone, risponde del danno per il ritardo e per
l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto a meno che non provi che
egli e i suoi dipendenti e preposti abbiano adottato tutte le misure
necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il
danno.
GIUDICE DI PACE DI GROSSETO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO, Dr Roberto G. ANCONA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sotto il n. 1885/04 del Registro Generale degli affari civili contenziosi dell’anno 2004tra B.E., residente a ……o, strada Provinciale ……appola, n. 60, rappresentato e difeso dall’Avv. ……… presso il cui studio è elettivamente domiciliato in ……., via ….., – ATTORE –
e
T.A.L , in persona del rappresentante legale, signora ………………………….r, rappresentata e difesa dall’Avv. ……… del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. ………, in ……o, ……,
-CONVENUTO–
OGGETTO : risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per l’ Attore:
Voglia il Giudice di Pace, pronunciando anche secondo equità, accertato
e dichiarato l’inadempimento della convenuta nel contratto di trasporto
stipulato con l’attore e per i titoli dedotti nella narrativa,
condannare la medesima al risarcimento di tutti i danni subiti
dall’attore quantificabili equitativamente in Euro 1.000,00, o in
quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche
secondo equità, e comunque nei limiti della competenza per valore del
Giudice adito, oltre interessi legali dalla notifica dell’atto al
saldo, spese competenze ed onorari.Per il Convenuto:Piaccia al Giudice di Pace rigettare ogni domanda svolta dal dott. Enrico Banchi.Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato B.E. conveniva in giudizio la ………………………………——-, di seguito denominata ……………………———,
per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per il ritardo
nel servizio di trasporto aereo da Almaty a
Roma……………………………….–Assumeva l’ attore che il contratto di trasporto aereo stipulato con ……………………——–,
per effetto di un biglietto di andata e ritorno acquistato presso …….
Tour Viaggi …., prevedeva la partenza dall’aeroporto di Almaty
(Kazakistan) alle ore 05,20 del 07 gennaio 2004 con arrivo a Roma alle
ore 09,10 di quello stesso
giorno…………………………………………………………………………………….——Egli aggiungeva che, senza giustificato motivo, l’aereo della “……………………………” partì
da Almaty alle ore 13,30 anziché alle 05,20, e, a causa di tale
ritardo, saltata la coincidenza con il volo Istambul – Roma, fu
costretto a trascorrere la notte ad Istambul (con spesa di albergo e
pranzo a carico della “…………………………”), dal
cui aeroporto gli fu poi consentito di partire solo con il volo delle
ore 17,30 dell’8 gennaio 2004, con arrivo a Roma alle ore 20 di quello
stesso giorno………….———-L’attore, evidenziato come a causa di tale ritardo subì notevoli disagi personali dovuti alle
incertezze degli orari di partenza sia da Almaty che da Istambul, che
lo esposero a lunghe attese in condizioni climatiche particolarmente
rigide nei due aeroporti, chiedeva il risarcimento dei
danni subiti, e ciò anche con riferimento ai riflessi professionali
correlati alla disdetta di alcuni impegni di lavoro disattesi a causa
del ritardato rientro in Italia, nella sua qualità di dirigente della
Società di consulenza
A…………………………………………………………………………………——–La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l’infondatezza
della domanda, e ciò sul presupposto che il volo di partenza da Almaty
programmato per il giorno 7 gennaio, alle ore 5,20, subì un ritardo di
alcune ore a causa del maltempo esistente ad Istambul, dal cui
aeroporto proveniva l’aereo……………………………….-Aggiungeva
che l’attore partì da Almaty con il volo delle 13,30 e, persa la
coincidenza con il volo previsto sulla tratta Istambul – Roma, la “……………………………“ si fece carico del soggiorno dell’attore in un albergo di Istambul, dal cui aeroporto sarebbe dovuto partire per Roma la mattina dell’8 gennaio 2004 alle ore 9………….—Senonchè
anche quest’ultimo volo, a causa di uno sciopero dei controllori
dell’aeroporto di Fiumicino, subì un ritardo di alcune ore e venne
iniziato alle ore 17,30 dell’8 gennaio, per concludersi a Roma alle ore
20,00 di quel giorno………….–La “……………………………………“, quindi, sul presupposto che il ritardo dei voli suddetti
dai due aeroporti di Almaty da Istambul fu dovuto al maltempo ed allo
sciopero, declinava ogni responsabilità per i danni subiti dall’attore,
ed indicava il caso fortuito e la forza maggiore, quali fattori
estranei all’organizzazione del trasporto, come causa non imputabile al
vettore ex art. 1218 c.c.
……………………………………………………—
Deduceva,
ulteriormente, che tali danni non erano risarcibili anche perché non
erano
provati…………………………………………………………………………………….——
Nel
corso del giudizio veniva sentito liberamente l’attore, il quale, pur
riportandosi al contenuto dell’atto introduttivo, si rendeva
disponibile al tentativo di conciliazione, riducendo la sua pretesa
risarcitoria ad Euro 500,00, oltre ad un rimborso minimo delle spese di
lite………………………………………………………………………….—–
Tale tentativo risultava vano, stante la mancata comparizione del rappresentante dell’“…………………………………….“,
il quale, per motivi di lavoro, non compariva neppure per rendere
l’interrogatorio formale già
ammesso………………………………………….—-
Acquisite, quindi, le prove documentali richieste dal convenuto e la prova testimoniale di SK ,
di parte attrice, le parti, all’udienza dell’11 gennaio 2006, si
riportavano al contenuto delle note conclusionali depositate entro il
termine assegnato, e chiedevano che la causa venisse decisa in
conformità………….—
Questo giudice di pace tratteneva la causa in decisione……………………………….—
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per
effetto dell’art. 942 del codice della navigazione approvato con RD
30.03.1942 n. 327 il vettore, nel trasporto di persone, risponde del
danno per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del
trasporto a meno che non provi che egli e i suoi dipendenti e preposti
abbiano adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la
normale diligenza, per evitare il
danno…………………………………………………….—
Tale norma, quindi, stabilisce
una presunzione di responsabilità a carico del vettore, il quale può
liberarsi da tale presunzione mediante la specifica indicazione delle
misure concrete adottate e l’individuazione della causa che ha
provocato il danno, con la conseguenza che rimangono a carico del
vettore i danni da causa ignota………….——–
Il
caso fortuito e la forza maggiore, quali fattori estranei
all’organizzazione del trasporto, concretano causa non imputabile al
vettore ex art. 1218 c.c. e ne escludono la responsabilità solo se egli
non sia riuscito a prevenire l’evento nonostante l’adozione di ogni
misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del
trasporto…………………….–
Nel caso di specie, è stato accertato che fra le parti venne contrattualmente stabilito che il vettore “……………………………….“, avrebbe
dovuto portare l’attore, con partenza da Almaty alle ore 5,20 del 07
gennaio 2004 e successivo scalo ad Istambul, all’aeroporto di Roma alle
ore 9,10 di quello stesso
giorno…………………………………………………….——-E’
stato accertato, altresì, che il volo di cui sopra partì da Almaty alle
ore 13,30 anziché alle ore 05,30 del 07 gennaio 2004, che l’attore ad
Istambul dovette aspettare fino al giorno successivo per trovare la
coincidenza per Roma e che da Istambul partì solo alle ore 17, 30
dell’8 gennaio, con arrivo a Roma alle ore 20,00 di quello stesso
giorno.——
In
definitiva, è stato accertato, per esplicito riconoscimento delle due
parti in causa, che l’arrivo di e.b. a Roma, contrattualmente fissato
per le ore 9,10 del 07 gennaio 2004, slittò alle ore 20 del 08 gennaio
2004, con un ritardo di circa 35 ore. —–
Non
vi sono dubbi, inoltre, sul notevole disagio personale subito
dall’attore a causa della incertezza sugli orari di partenza dei
velivoli dalle due località aeroportuali, e delle conseguenti lunghe
attese in ambienti non confortevoli, e ciò anche in considerazione
della temperatura particolarmente rigida di quei giorni, come
riconosciuto dallo stesso convenuto e dalla testimonianza di SK
.——–Né
può essere posto in dubbio il danno derivato all’attore dalla necessità
di riorganizzare i suoi rapporti personali e professionali in
conseguenza del suo ritardato rientro nella sua sede di residenza e di lavoro………………………………………….——E‘ stato provato, comunque, che la compagnia “……….“,
a ristoro del danno complessivamente subito dall’attore, assunse a suo
carico la spesa di albergo ad Istambul, nonché quella di un pranzo, per
il soggiorno in tale località nei giorni 07 e 08
gennaio…………………………………………………………………………………….——-
Resta da stabilire, quindi, se la “……. “
può essere ritenuta responsabile del ritardo nei voli aerei e degli
ulteriori danni come sopra subiti dall’attore, e non ancora risarciti
dalla controparte, o se tale ritardo fu dovuto alle cause di forza
maggiore invocate dal convenuto, vale a dire al “maltempo”
nell’aeroporto di Istambul ed allo sciopero dei controllori di volo di
Fiumicino………………………………………….——-
Ebbene,
le prove documentali addotte dal convenuto per provare tali esimenti si
sono rivelate inidonee in quanto generiche e prive del necessario
requisito della autenticità ed
attendibilità………………………………………………………………………….———-
In particolare, l’attestazione rilasciata dalla compagnia
aerea in data 14 ottobre 2004 risulta priva di autenticazione e
sottoscrizione ed indica genericamente le “condizioni meterologiche”
dell’aeroporto di Istambul come causa del ritardo dalle ore 5,20 alle
ore 13,30 del volo da Almaty ad
Istambul……………………………….———-
Di
analogo tenore, e di altrettanta scarsa idoneità in relazione alla
fonte di provenienza(di parte convenuta), si rivela l’attestazione del
Presidente dei Servizi terra della “…..” in data 22 dicembre 2004………………………………………….Si
osserva, a tale proposito, che non basta il semplice riferimento al
“maltempo” o alle “condizioni meteorologiche” per provare la forza
maggiore quale causa del ritardo del
volo……………………………………………………………………………………………….
In
relazione al contenuto della norma di cui all’art. 942 del codice della
navigazione, infatti, la responsabilità del vettore si deve presumere
fino a quando egli non provi di aver adottato tutte le
misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per
evitare il
ritardo………………………………………………………………………….——–
Il
convenuto, quindi, per declinare ogni responsabilità in ordine al
lamentato ritardo, non poteva limitarsi ad un generico riferimento al
maltempo e/o alle condizioni meteorologiche, ma era tenuto a
specificare e dettagliare i particolari e specifici impedimenti
oggettivi alla praticabilità del volo in presenza di quelle condizioni
atmosferiche, non superabili con adeguate misure
organizzative…………………….——Nel
caso di specie, peraltro, la documentazione desunta da “internet” ed
allegata dal convenuto agli atti di causa indica che, all’aeroporto di
Istambul, nei giorni 6 e 7 gennaio 2004, venne registrata una
temperatura media rispettivamente di -1 e -3 gradi.–Ebbene,
neppure tale circostanza è indicativa di una condizione meteorologica
di tale rilevanza da giustificare il ritardo nella partenza del
volo……………………………….—
Non
è escluso che tale situazione atmosferica si combinasse con altri
fattori ambientali di particolare rilevanza, quali il ghiaccio o lo
strato nevoso di notevole spessore, in modo da determinare l’
impraticabilità delle piste e giustificare il rinvio delle operazioni
di imbarco e la conseguente partenza del velivolo…………………….———
Ma di tali aspetti non si fa alcuna menzione nella documentazione prodotta, e, pertanto, resta il fatto che la situazione di “maltempo”, così come indicata dal convenuto, si rivela del
tutto generica e, quindi, inidonea a spiegare e giustificare
l’inadempimento
contrattuale…………………………………………………………………………………….–
Né
la documentazione depositata dal convenuto per giustificare il ritardo
della partenza del volo dell’8 gennaio 2004 da Istambul (lo sciopero
dei controllori di volo) ha i requisiti dell’idoneità, trattandosi di
“telex” in lingua turca, non autenticati né tradotti e, pertanto, non
utilizzabili quali titoli di
prova………………………………………….——-Dal
comunicato stampa desunto da “internet” e depositato dal convenuto si
evince, peraltro, che a causa di tale sciopero non tutti i voli vennero
soppressi………….———-
Era
onere del convenuto, quindi, fornire la prova della sospensione e/o del
rinvio del volo di cui
trattasi………………………………………………………………………….——
V’è
da aggiungere, a tale proposito, che, quand’anche tale volo fosse
partito alle ore 9 dell’8 gennaio 2004, così come preannunciato
all’attore con un comunicato indirizzatogli alle ore 5
del mattino, gli sarebbe stato risparmiato l’ulteriore disagio
dell’attesa fino alle ore 17,30 del pomeriggio nell’aeroporto di
Istambul, ma l’attore sarebbe rientrato, comunque, con oltre un giorno
di ritardo rispetto a quanto contrattualmente
pattuito……………………………………………………………….———
Non v’è dubbio, quindi, che la “…………“ si è resa responsabile del disagio subito
dall’attore per i ripetuti rinvii degli orari di partenza degli aerei,
nella vana attesa delle operazioni d’imbarco e di partenza nei due
aeroporti, per la imprevista compromissione della sua sfera personale
nelle 35 ore di permanenza in un ambiente estraneo alle sue consuete
esperienze di vita, per il ridimensionamento dei suoi impegni
professionali nella sua qualità di dirigente della Società di
consulenza A… Toscana.—Non può disconoscersi, quindi, che l’atto illecito della “ …..“, pur non incidendo sulla salute o
sul patrimonio dell’attore, gli ha precluso lo svolgimento delle sue
abituali attività personali e professionali, riducendo per molte ore i
margini di esplicazione o gratificazione
personale…………………………………………………….—Trattasi
di danno che ha inciso direttamente nella sfera relazionale
dell’interessato, che la dottrina qualifica come danno esistenziale,
per distinguerlo da quello patrimoniale, biologico e morale………………………………………………………………………….—-
La valutazione di tale danno, in mancanza di criteri oggettivi, cui rapportare il risarcimento, può essere determinata equitativamente in Euro 500,00, pari a circa il 50%
del prezzo pagato dall’attore per l’accquisto del biglietto aereo da
Roma ad Almaty e
ritorno………………………………………………………………………….——–Nulla
è dovuto all’attore, invece, a titolo di rimborso per le spese vive di
soggiorno ad Almaty ed Istambul, avendo provveduto direttamente a tali
spese la compagnia “…………….“. —Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il
Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
E B con atto di citazione ritualmente notificato contro la
……………….”), in persona del rappresentante legale pro tempore, signora …………………..,
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:………………………………………………………………———--condanna la ……..”), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di E.B., la somma complessiva di Euro 500,00, oltre interessi dalla notifica dell’atto introduttivo all’effettivo pagamento, a
titolo di risarcimento danni per inadempimento
contrattuale;………………………………………………………………—–-condanna
la stessa convenuta a pagare in favore di EB le spese del presente
giudizio, che liquida forfetariamente, in mancanza di notula, in
complessivi Euro 500,00, di cui Euro 300,00 per diritti ed Euro 200,00
per onorari, oltre al rimborso forfetario nella misura del 12,50%, IVA e CPA come per legge…………………….——
Grosseto, 24 gennaio 2006