Risarcimento danni – servizio sms non richiesto – mancanza di trasparenza, correttezza ed equità nel rapporto contrattuale di beni e servizi – 05.06.07
Il Giudice di Pace
di Barra, nella sentenza in oggetto, ha accolto la domanda attorea
condannando la società convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali
ed esistenziali subiti dall’istante a causa dei disaggi sofferti
per essersi visto sottratto il proprio credito telefonico e per essere
stato costretto a richiedere nuove ricariche telefoniche prematuramente
esaurite per il servizio non richiesto e non usufruito di suonerie
telefoniche. Il giudicante ha precisato: ”E’ vietata la fornitura di
beni e servizi al consumatore che in mancanza di una sua previa
ordinazione nel caso in cui essa comporta una richiesta di pagamento.
Il consumatore, non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in
caso di non fornitura richiesta. In ogni caso la mancata risposta non
significa consenso”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Barra, nella persona del dott. Rosa Volpe, ha emesso la seguenteSENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1025 del Ruolo generali degli affari contenziosi dell’anno 2007 e vertente
TRA AVV. L. B., elettivamente domiciliato in San Giovanni a Teduccio (Na), alla Via S… n. .. quale procuratore di se stesso ATTORE
CONTRO SRL.
……., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dagli avv.ti L. N. e M. P. in virtu’ di procura in calce alla copia
notificata dell’atto di citazione ed elettivamente domiciliata in
Napoli alla Via M. n. 34 presso lo Studio dell’avv. P. C. CONVENUTA
Oggetto:risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
atto di citazione notificato in data 21 dicembre 2006, l’avv. L. B.
conveniva in giudizio, innanzi a questo Giudice di Pace e la SRL …. ,
in persona di legale rappresentante p.t., esponendo che: “I’istante è
titolare di un numero mobile 3../ …., personale e
riservato, per contratto stipulato con la società Vodafone Omnitel
N.V.; che illegittimamente e arbitrariamente, soprattutto negli ultimi
sei mesi, sul numero telefonico privato dell’istante, che
non ha mai fornito alcun consenso e autorizzazione al trattamento dei
suoi dati personali per scopi diversi dal servizio di telefonia (art. 1
e ss. L.675/96), l’utente subisce ogni settimana l’indesiderato “trillo
pigolio” della suoneria del proprio telefonino proveniente dalla
società denominata ………S.r.l. dal seguente testo: ….
Anche questa
settimana puoi scegliere la tua suoneria! Invia …. al 4…e scegli la
tua suoneria su www. …….it servizio addebitato. X informazioni
02/890….;
che l’istante non richiamava il numero indicato nel
messaggio SMS promozionale testè indicato, ovvero non usufruiva del
servizio di suoneria, ma con proprio stupore apprendeva nel dicembre
u.s. dagli operatori del “190” che allo stesso veniva addebitato
l’importo di euro 3.00 per ciascun sms;
che i danni patrimoniali venivano quantificati in €193, ed i danni non patrimoniali entro i limiti di € 1032.91.
”Tanto
esposto l’istante chiedeva la condanna della Srl … al risarcimento dei
danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi e
rivalutazione, con vittoria delle spese, diritti e onorari di giudizio.
Si
costituiva la Srl …., in persona di legale rappresentante p.t., la
quale eccepiva l’incompetenza per il territorio del giudice adito;
eccepiva
infine, l’inammissibilità, l’improcedibilità, l’infondatezza della
domanda attrice e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di
lite.Acquisita
documentazione, rassegnante le conclusioni e previa discussione,
all’udienza del 5 giugno 2007, la causa veniva riservata per la
decisione.
MOTIVI DELLA DECIONE
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di incompetenza per il territorio del giudice adito.
Osserva
brevemente questo giudicante che relativamente ai diritti di
obbligazione vige il foro facoltativo di cui all’art. 20 c.p.c. che
prevede la competenza del giudice del luogo in cui è sorta o deve
eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio e che nei rapporti tra
professionisti consumatori, ai sensi dell’art. 33 comma 2 lett. T) del
Codice del Consumo D. Lgs. 206/2005, la competenza territoriale
coincide con il luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
La domanda attrice è fondata, e pertanto, va accolta, per quanto di ragione, nei limiti di seguito indicati.L’attore
ha provato nel corso del giudizio i disaggi oggettivamente sofferti per
essersi visto sottratto il proprio credito telefonico, essendo stato
costretto nel corso di circa 18 mesi a richiedere nuove ricariche
telefoniche prematuramente esaurite per il servizio non richiesto e non
usufruito di suonerie telefoniche.
A tal proposito, giova
ricordare che:”E’ vietata la fornitura di beni e servizi al consumatore
che in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui essa
comporta una richiesta di pagamento. Il consumatore, non è tenuto ad
alcuna prestazione corrispettiva in caso di non fornitura richiesta. In
ogni caso la mancata risposta non significa consenso” (decreto 22
maggio 1999 convertito in Legge dal Parlamento per recepire la
direttiva CEE 2005/29CE dell’11 maggio 2005 sulle pratiche commerciali sleali).
Questo
giudicante ritiene che la convenuta società ha avuto un comportamento
non conforme a quanto previsto ex lege del 30 luglio 1998 n. 281 che
disciplina la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Detta
norma, in particolare riconosce e garantisce ai consumatori “la
correttezza, la trasparenza e l’equità dei rapporti contrattuali
concernenti beni e servizi.”
Dovere di correttezza quindi, importa dovere di rettitudine
e buona fede nei rapporti tra le parti nello svolgimento del contratto
codificati in linea generale dagli artt. 1175,1176 e 1375 c.c.;
trasparenza che impone mancanza di ambiguità nel corso delle trattative
e nell’esecuzione del contratto, le cui clausole sono soggette al
criterio ermeneutica posto dall’art. 1370 c.c. e che nel dubbio devono
essere intese in senso favorevole al consumatore ( Cass. 5261/87);
equità che assicura equilibrio sostanziale tra le prestazioni dedotte
in contratto, tenendo conto delle concrete circostanze non previste
dalla norma giuridica, con particolare riferimento alla situazione di
debolezza che caratterizza la posizione del consumatore-utente che,
durante lo svolgimento del contratto deve essere messo nelle condizioni
come soggetto più debole di operare una scelta ponderata e consapevole
realmente rispondente alle sue esigenze.
In applicazione ai
principi di lealtà e trasparenze i rapporti contrattuali richiamati
dalla predetta normativa, la posizione della convenuta deve essere
considerata gravemente inadempiente con riferimento agli obblighi di
correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto. ….
Fa
scattare abbonenti non richiesti con caratteri quasi illeggibili che in
ogni caso l’istante non è tenuto a pagare in quanto non ha mai
“riscontrato” i messaggi e gli inviti di richiesta di suonerie
telefoniche. Inoltre, la società convenuta non ha depositato il
contratto che avrebbe sottoscritto l’istante.
In merito alla
domanda risarcimento danno, la Corte Suprema Sezioni Unite, nella
pronuncia n. 6572 del 24/03/2007 ha così statuito: “ In tema di
demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto
del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o
esistenziale che asseritamene ne deriva, non può prescindere da una
specifica allegazione nel ricorso induttivo del giudizio sulla natura e
sulle caratteristiche del giudizio preteso, mentre il risarcimento del
danno biologico è subordinato all’esistenza di una lesione
dell’integrità psico-fisica, radicalmente accertabile, il danno
esistenziale, – da intendere come ogni pregiudizio (di natura non
meramente emotiva ed interiore, ma soggettivamente accertabile)
provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue
abitudini e gli assetti razionali propri, riducendo le scelte di vita
diverse, quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità
nel mondo esterno – va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi
consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la
prova per presunzione, per cui dalla complessiva valutazione di precisi
elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità
dell’interno e dell’esterno del luogo di lavoro dell’operata
dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevole aspettative
di progressione professionale, eventuali reazioni posti in essere dal
datore di lavoro comprovanti la avvenuta lesione dell’interesse
relazionale, effetti negativi dispiegati nelle attitudini
di vita del soggetto) – il cui artificioso isolamento si risolverebbe
in una lacuna del procedimento logico – si possa attraverso un prudente
apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia
l’esistenza del danno facendo ricorso ai sensi dell’art. 115 c.p.c. e
quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si
serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove”.
Nel
caso in esame, l’incidenza sull’assetto razionale della vita, legata
alla necessità di doversi “difendere” da modalità comportamentali
aggressive poste in opere da soggetto economico molto forte, modalità
queste ultime che ledono la sfera dei diritti di libertà economica,
facendo sorgere il diritto al risarcimento del danno esistenziale in
capo a colui che subisce questi comportamenti.Pertanto,
la s.r.l. ……… va condannata al pagamento, in favore di parte attrice,
della somma di € 193 per danni patrimoniali ed al pagamento della somma
di € 300 per i danni esistenziali, in via equitativa, oltre interessi
dalla domanda al soddisfo.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il
Giudice di Pace di Barra, nella persona del dott. Rosa Volpe
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione
disattesa, così provvede:
1) accoglie
la domanda proposta dall’attore e per l’effetto condanna la s.r.l. …..
al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in
favore di parte attrice, della somma di € 193, ed a titolo di
risarcimento dei danni esistenziali della somma di € 300, in via
equitativa, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) condanna
la medesima parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice
delle spese del presente giudizio che liquida, con attribuzione al
procuratore antistatario, in complessivi € 350 (di cui € 60.00, per
spese, € 290 per onorario e per diritti), oltre spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge;
Sentenza provvisoriamente ex lege.
Cosi’ deciso in Napoli-Barra, il 5 giugno 2007.