Risarcimento danni – soggiorno turistico – inadempimento del tour operator – 09.04.08
contratto concluso con un tour operator per un soggiorno (non
usufruito) presso un villaggio turistico, non trova applicazione la
normativa di cui agli artt. 82 e seg. del D.L.vo 6/9/05 n.206 (codice
del consumo) che regolamentano i servizi turistici e si applicano ai
“pacchetti turistici tutto compreso” ma, deve applicarsi la normativa
di cui agli artt. 13 e 15 della Convenzione di Bruxelles del 23/4/70
(resa esecutiva in Italia dalla legge 27/12/77 n.1084) che disciplina,
tra l’altro, i contratti di intermediazione di viaggio”.
SENT.N.
CRON.N.REP. N.REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. Italo BRUNO,Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 1720/07 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:Risoluzione contrattuale e risarcimento danni,
T R A(…)
L., res.te in (…) (NA) alla Via (…) n.(…) – c.f. (…) – elett.te dom.ta
in (…) (NA) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. P (…) che la
rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione; ATTRICE
E S.p.A.
……., in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…)
alla Via (…) n.(…) – P.Iva (…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…)
n.(…) presso lo studio dell’avv. A (…) – rapp.ta e difesa dall’avv. A.
(…) giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di
citazione; CONVENUTA
CONCLUSIONI Per
l’attrice: accogliere la domanda; dichiarare l’esclusiva responsabilità
della Spa ……., in persona del legale rapp.te pro-tempore, per
l’inadempimento contrattuale e condannarla alla restituzione della
somma di € 991,35 versata per il soggiorno, al pagamento della somma di
€ 1.224,00 quale somma spesa a seguito dell’inadempimento, oltre ad una
somma, da quantificarsi in via equitativa quale risarcimento per
l’inadempimento, nonché al risarcimento dei danni morali per il mancato
godimento della vacanza e lo stress psico-fisico derivatone, oltre
interessi dalla domanda sino al soddisfo, nonché spese, diritti ed
onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.Per
la convenuta: rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in
diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di
giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (…)
Lucia, con atto di citazione ritualmente notificato alla S.p.A. …….
il 2/2/07 la conveniva innanzi a questo Giudice affinché fosse
riconosciuto l’inadempimento contrattuale da parte della stessa e
condannata al pagamento il suo favore della somma di € 991,35 versata
alla Società per il soggiorno, interamente ed oggettivamente
“rovinato”, nonché al risarcimento dei danni materiali quantificati in
€ 1.224,00 e, morali da quantificarsi in via equitativa.
Nell’atto di citazione assumeva:–
che, in data 31/7/06 prenotava presso la Spa ……. una vacanza per il
periodo dal 12 al 19 agosto 2006 nella struttura turistica “Green Park
Village” di Vieste (FG), con sistemazione bilo 4 – due adulti ed un
bambino;– che in data 1/8/06 pagava il corrispettivo della vacanza a mezzo bonifico presso la Spa Bnl, Agenzia 41;–
che in data 1/8/06, la Spa ……., a conferma della prenotazione e
dell’avvenuto pagamento, inviava il “voucher” di soggiorno n. 255051 e
la fattura n. 46713;–
che, in data 12/8/06 si recava presso la struttura turistica prescelta
ma, giunta alla “reception” e presentato il “voucher”, le veniva
comunicato la mancanza di disponibilità ad accoglierla;– che, non avendo avuto altra valida possibilità di soggiorno, era costretta ad alloggiare altrove, sostenendo ulteriori spese;–
che, a nulla è valsa la richiesta di risarcimento danni avanzata alla
Spa ……. a mezzo racc.ta a.r. n.12802878529-9 ricevuta il 22/9/06.Instauratosi il procedimento, si costituiva la Spa ……. che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto.
In
particolare, la Spa ……. assumeva che aveva comunicato all’attrice
la mancanza di disponibilità nella struttura prenotata ed aveva offerto
una valida alternativa di soggiorno presso un’altra struttura, prima
accettata dall’attrice e poi, inopinatamente, rifiutata.
Esperito
inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa
ed espletata prova per testi, nonché ammessi gli interrogatori formali,
così come deferiti al legale rapp.te pro-tempore della Spa ……. ed
all’attrice.Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 5/3/08, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’interrogatorio formale non reso dal legale rapp.te pro-tempore della Spa …….,
da quello reso dall’attrice e dalle prove testimoniali espletate,
questo Giudice desume argomenti di prova che portano all’accoglimento
della domanda, nei limiti di cui in motivazione.
Il
rapporto contrattuale intercorso tra le parti non è contestato, come
non è contestato il pagamento del corrispettivo pattuito.Ciò che viene contestato è il mancato godimento del soggiorno nel periodo e nel villaggio prescelto.
L’attrice
ha dimostrato con la prova testimoniale di non aver usufruito della
vacanza programmata nel Villaggio “G….” di…. (FG) per mancanza di
disponibilità di alloggi e, che fu costretta a pernottare ed a
trascorre un breve periodo di “vacanza” presso un’altra struttura
alberghiera, non confacente alle sue esigenze e molto diversa da quella
prenotata.La convenuta Spa ……. nulla ha dimostrato a suo discapito.
La
deposizione dell’unica teste escussa non può essere tenuta di conto in
quanto “stralciata”. Infatti, la teste (…) Barbara non era stata
indicata ed ammessa all’udienza di ammissione dei mezzi istruttori e,
pertanto, giustamente e rettamente, l’attrice ne ha chiesto lo stralcio.
Pertanto,
in applicazione dell’art. 1453 del c.c. (risolubilità del contratto per
inadempimento), non avendo la Spa ……. adempiuto all’obbligazione
assunta, va dichiarato risolto il contratto intercorso tra le parti e
condannata la Società inadempiente al rimborso, in favore dell’attrice,
della somma di € 991,35, quale somma pagata dalla stessa per il
soggiorno non usufruito.
In
merito alla richiesta di parte attrice del risarcimento dei danni non
patrimoniali, nel caso de qua, non può essere applicata, così come
richiesto dall’attrice, la normativa di cui al D.L.vo 6/9/05 n. 206
(codice del consumo) in quanto la settimana di vacanza dalla stessa
prenotata (soggiorno in bilo 4 e pagamento il loco degli altri servizi)
non rientra nella disciplina di cui agli artt. 82 e segg.
Del
D.L.vo citato. Detti articoli regolamentano i servizi turistici e si
applicano ai pacchetti “turistici tutto compreso”, così come definiti
dall’art. 84: “quelli che hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i
circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di
almeno due dei seguenti elementi: a) trasporto, b) alloggio, c) servizi
turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 86
lett. i) (itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel
pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide
turistiche) che costituiscono parte significativa del pacchetto
turistico.La
pluralità di attività e servizi che compendiano la prestazione valgono,
in particolare, a connotare la finalità che la stessa è volta a
realizzare.
Il trasporto o il soggiorno o il servizio alberghiero
assumono, infatti, al riguardo, rilievo non già singolarmente e
separatamente considerati, bensì nella loro unitarietà funzionale, non
potendo al riguardo prescindersi dalla considerazione dei medesimi alla
stregua della “finalità turistica” che la prestazione complessa di cui
si sostanziano, appunto, quali elementi costitutivi, è funzionalmente
volta a soddisfare.
Nel
caso di specie, trova applicazione la Convenzione di Bruxelles del
23/4/70 (resa esecutiva in Italia con L. 27/12/77 n.1084) che
regolamenta, tra l’altro, i contratti di intermediazione di viaggio:
cioè, qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a
procurare ad un’altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di
organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati che
permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi.
Nel
contratto così concluso, le prestazioni ed i servizi si profilano come
separati e vengono in rilievo diversi tipi di rapporto, prevalendo gli
aspetti dell’organizzazione e dell’intermediazione in cui il “tour
operator” che fa eseguire da terzi la prestazione del relativo
contratto è tenuto alla diligenza di cui agli artt. 13 e 15 della legge
citata.
Perciò, detto tour operator, nella scelta del contraente
esecutore deve valutare l’organizzazione e ogni circostanza concreta
idonea a far presumere lo svolgimento del relativo servizio in
conformità alla previsioni e all’affidamento fattone dal “vacanziere”
nel rivolgersi ad esso quale organizzatore del soggiorno.
Pertanto,
in applicazione degli artt. 13 e 15 della L.27/12/77 n.1084, non avendo
la Spa ……. dimostrato di essersi comportata da organizzatrice
diligente, ed avendo causato all’attrice un pregiudizio, è tenuta al
pagamento della somma di € 762,00 giusta disposizione del comma 2
dell’art. 13 citato.
Le
spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio,
come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della
relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta.La sentenza è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il
Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente
pronunciando sulla domanda proposta da (…) L. nei confronti della
S.p.A. I., in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni
altra istanza ed eccezione, così provvede:
1)
accoglie la domanda e, per l’effetto condanna la S.p.A. I., in persona
del legale rapp.te pro-tempore, alla restituzione, in favore di (…) L.,
della somma di € 991,35, oltre interessi legali dal 12/8/06 fino al
soddisfo, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali quantificati in € 762,00, oltre interessi dalla domanda
fino al soddisfo;
2)
condanna, altresì, la suddetta convenuta al pagamento delle spese
processuali che liquida nella complessiva somma di € 1.450,00, di cui €
150,00 per spese, € 600,00 per diritti ed € 700,00 per onorari, oltre
12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i
presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;
3) distrae la somma così liquidata per spese processuali a favore del procuratore anticipatario;
4) sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 9 aprile 2008 al n. 613 del Mod. 16.
IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Italo BRUNO)
DEPOSITATA IN CANCELLERIAIL GIORNO 09 aprile 2008
IL CANCELLIERE