Risarcimento danni – telefonia –interruzione illegittima della linea telefonica
Interessante
sentenza del Giudice di Pace di Napoli in materia di risarcimento danni
subiti a causa di disservizi telefonici. In particolare, un utente,
dopo aver ricevuto una fattura telefonica con l’indicazione di addebiti
relativi a chiamate mai effettuate, decideva, dopo aver effettuato
numerosi reclami, di pagare la parte della somma relativa alle sole
telefonate fatte, in attesa di ottenere chiarimenti. Il gestore
telefonico non accettava la contestazione ed interrompeva,
arbitrariamente, la linea del consumatore. Per tali motivi, il fruitore della linea telefonica adiva Giudice di Pace, il quale, con la sentenza in oggetto, ha condannato il gestore telefonico al pagamento della somma di € 1.500,00 a titolo di risarcimento danni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Napoli 9^ Sezione civile in persona dell’avv. Alfredo Laurenzano, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel procedimento civile n. 20777/2008 R.G. Cont.
TRA L. NICOLA, elett. te dom.to in Napoli al
viale G.. n. .. presso lo studio dell’Avv. Carlo C. da cui è
rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine dell’atto di
citazione notificato.
Attore
E WIND TELECOMUNICAZIONI s.p.a. in persona del legale rapp. te pro tempore elett.te dom.to in Napoli alla via Cimarosa n. 186 presso lo
studio dell’Avv. D. C., dal quale è rappresentata e difesa in virtù di
procura generale alle liti come in atti .
Convenuta
CONCLUSIONI Per l’attore accogliersi la domanda con vittoria delle spese giudiziali.Per
la convenuta rigettarsi la domanda per infondatezza, inammissibilità ed
improcedibilità , con vittoria delle spese giudiziali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’attore, con citazione notificata il 24 dicembre 2007 alla wind
Telecomunicazioni s.p.a. la conveniva in giudizio per ottenere il
rimborso di somme pagate per telefonate non effettuate, nonché il
risarcimento per i danni conseguenti alla sospensione del servizio per
un periodo di tempo.Si costituiva la WIND Telecomunicazioni s,p.a. che contestava l’inammissibilità, l’improcedibilità della domanda attorea
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.La
domanda è proponibile e procedibile, avendo l’attore proceduto ad
effettuare il tentativo di conciliazione presso la camera di commercio
di Napoli, in mancanza del CO.RE.CO Campania, inoltre assolutamente
priva di valenza è l’eccezione sollevata dalla resistente
circa la non rispondenza del contenuto della citazione con il contenuto
del tentativo di conciliazione presentato dal L..
Dagli atti
di causa si evince che in effetti il ricorrente trovò conteggiato nella
fattura del servizio di telefonia sottoscritto con WIND delle
telefonate “satellitari” mai effettuate dallo stesso, e che una volta
appresane l’esistenza effettuò il pagamento dei soli costi riconosciuti
e sporse querela contro gli ignoti che avevano utilizzato a sua
insaputa la sua utenza telefonica.
A fronte delle comunicazioni inviate alla Wind dal
ricorrente, quest’ultima gli sospese l’utenza telefonica per un periodo
di tempo di circa un mese, fino a quando il ricorrente fu costretto a
pagare anche l’importo contestato, che solo successivamente gli fu
stornato.
Orbene, è
ormai prassi consolidata dei gestori di telefonia nei casi di utilizzo
abusivo delle utenze da parte di terzi, invece di accollarsi
immediatamente tale danno collegato comunque ad una mancata idonea
vigilanza e difesa dei servizi forniti, accollarla al cliente e “per
costringerlo a pagare ed accollarsi il danno” minacciano e poi
effettuano la sospensione del servizio di telefonia, provocando danni
economici e di immagine. IL fatto che la Wind abbia successivamente rimborsato il maltolto da una parte conferma l’assunto
del L., ma dall’altro non è sufficiente ad eliminare i danni provocati
dalla mancata possibilità di utilizzare il servizio di telefonia da
parte dell’utente, che nella fattispecie – per la propria peculiare
attività medico ginecologo – investe una particolare necessità
lavorativa, e si ripercuote sull’immagine professionale dello stesso.
Non può quindi aversi alcun dubbio sulla responsabilità ex contractu
della Wind Telecomunicazioni s.p.a. per l’arbitraria e non giustificata
sospensione temporanea della somministrazione del servizio di utenza
telefonica al L..
Conseguentemente
b la Wind Telecomunicazioni s.p.a. va condannata al risarcimento dei
danni causati dal proprio comportamento , nonché le spese per il
tentativo di conciliazione esperito, ammontanti queste ultime ad €
300,00 (€ 100 ,00 versate alla camera di commercio di Napoli ed €
200,00 per l’assistenza legale).
Circa la
quantificazione dei danni provocati, premesso che non possono essere
contenuti nella misura indicata dalla WIND nella carta dei servizi sia
perché costituenti una clausola vessatoria , sia perché tale Carta dei
servizi non risulta sottoscritta dal L. e tantomeno risulta sottoscritta tale
clausola vessatoria, deve valutarsi nella misura sia del costo di un
mese di servizio che il concorrente ha dovuto effettuare con altri
gestori o utenze pari ad € 200,00 come da fatture esibite dalla WIND,
sia del disagio pratico nell’esercizio dell’attività e della “figura” fatta nei confronti della propria clientela, che in via equitativa può quantificarsi in € 500,00Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Giudice di
Pace di Napoli 9^ sezione civile dott. Laurenzano Alfredo,
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da L. Nicola contro
WIND Telecomunicazioni s.p.a. accoglie la domanda, dichiara la
responsabilità contrattuale della WIND Telecomunicazioni s.p.a., la
condanna per il risarcimento dei danni provocati al pagamento di €
1.500,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
condanna la WIND Telecominicazioni s.p.a. alla refusione delle spese
giudiziali in favore di L. Nicola, con attribuzione all’avvocato Carlo
C., che liquida – in assenza di nota specifica – in € 865, 75 di cui €
100,00 per spese, € 365, 75 per diritti ed € 400,00 per onorario, oltre
accessori come per legge.
Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Napoli il 12.12.2008