Risarcimento danni – trasmissione sportiva – interruzione – danno esistenziale – 10.02.07
Interessante
sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, in materia di
risarcimento del danno cd. esistenziale. In particolare, la sentenza in
esame ha ad oggetto il disservizio reso agli abbonati Sky-Calcio per
l’oscuramento delle immagini televisive, in occasione dell’atteso match
Juve Stabia c. Napoli Soccer. Il Giudice adito, a seguito
dell’inadempimento della convenuta, ha condannato quest’ultima alla
restituzione parziale del canone mensile di abbonamento, nonché ha
riconosciuto il cd danno esistenziale. Infatti ha stabilito: “L’inadempimento
della Sky Italia s.r.l. comporta un obbligo della stessa al
risarcimento dei danni, soprattutto quelli esistenziali e cioè quelli
relativi alla violazione della sfera giuridica del soggetto e dei
limiti alla sua qualità della vita. In relazione a quest’ultima
tipologia di danni, questo Ufficio Giudiziario è stato tra i pionieri a
riconoscerne la risarcibilità, facendo propri i concetti di danni
edonistici e diritto alla qualità della vita. E’ proprio questo il
diritto violato al consumatore finale che ha visto un comportamento
scorretto ed inesatto durante il rapporto contrattuale con una grande
Società quale la Sky”.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACECASTELLAMMARE DI STABIA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace Dott. Francesco Buonocore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 1812/2005, riservata all’udienza di discussione del 05.07.2006TRASx LORENZO, C.F. , rappresentato e difeso dagli avvocati A. R. e M. S. con studio in C.mare di Stabia al ….ATTORE
E
SKY ITALIA S.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in Roma, Via Salaria 1021.CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: L’attore conclude per l’integrale accoglimento della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
atto di citazione ritualmente notificato, Sx Lorenzo, conveniva in
giudizio, innanzi al Giudice di Pace di C.mare di Stabia, la Sky Italia
s.r.l., in persona del rappresentante p.t., esponendo che:
–
in data 19.07.03 l’attore sottoscriveva richiesta di abbonamento con la
società Sky Italia s.r.l. per la fruizione di un abbonamento televisivo
con codice cliente 3884104;
detto abbonamento era del tipo “MONDO
SKY+CINEMA+SPORT+CALCIO”, e prevedeva, tra l’altro, a fronte del canone
mensile (pagato dall’attore con domiciliazione bancaria), la visione di
tutte le partite di calcio ‘in casa e fuori casa’ delle società
calcistiche (tra cui Napoli Soccer) di cui la Sky Italia s.r.l. è
titolare dei diritti di immagine;
–
in data 19.02.06 in C.mare di Stabia allo Stadio ‘Romeo Menti’ si
disputava uno storico derby tra due squadre che militano nel Campionato
nazionale serie C1: la Juve Stabia ed il Napoli Soccer (squadra più
volte campione d’Italia).
L’evento portava in città numerosissimi
appassionati di calcio, nonché tifosi delle due società: l’istante,
titolare del pacchetto MONDO SKY+CINEMA+SPORT+CALCIO non si attivava a
reperire i biglietti per assistere all’incontro di calcio in quanto
poteva assistere all’evento comodamente seduto a casa sua a mezzo del
servizio televisivo a pagamento ed anzi organizzava tutta la giornata
domenicale intorno all’evento calcistico, invitando parenti e amici a
casa per trascorrere insieme il pomeriggio calcistico e dividere con
loro la passione sportiva.
–
Purtroppo però all’ora stabilita, il tanto atteso incontro di calcio,
non veniva trasmesso: le squadre non erano ancora scese in campo,
quando sono iniziati i problemi tecnici.
In un primo momento la
diretta era senza immagini, ferma sull’audio dei giornalisti che
tentavano di commentare la partita mentre i tecnici si davano da fare
nel tentativo di ripristinare il collegamento.
Poi a pochi minuti
dal fischio di inizio, la Sky si scusava con il pubblico, rilevando
l’impossibilità di trasmettere la partita e quindi l’intero primo tempo
della partita veniva sostituito da una laconica scritta “CI SCUSIAMO
PER LA MOMENTANEA INTERRUZIONE”, mentre parte del secondo tempo veniva
trasmesso in modo anomalo e la trasmissione si normalizzava quando
ormai l’esito della partita era scontato.
– All’udienza di prima comparizione, benché regolarmente citata, non si costituiva la Sky Italia s.r.l. –
La causa veniva istruita con l’ammissione dell’interrogatorio formale
del legale rapp.te p.t. della convenuta in ordine alle circostanze di
fatto di cui in premessa di atto di citazione precedute dalla locuzione
‘Vero che’, (interrogatorio non reso), con il raccoglimento della prova
testimoniale con il teste indicato dall’attore, e precisate le
conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata per la decisione
all’udienza del 22.01.07.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le
legittimazioni delle parti sono provate per tabulas, essendo prodotto,
in giudizio, il contratto originale codice cliente n. 3884104
attestante l’esistenza del rapporto dedotto dall’attore. Passando al merito, per quanto attiene all’ an debeatur, deve ritenersi che la domanda è fondata e, pertanto, va accolta.Dalla
raccolta prova testimoniale è emerso che nelle circostanze di tempo e
di luogo di cui all’atto di citazione e cioè in data 19.02.06 in C.mare
di Stabia allo Stadio ‘Romeo Menti’ si disputava un importante incontro
di calcio tra due squadre che militano nel Campionato nazionale serie
C1: la Juve Stabia ed il Napoli Soccer.
L’istante, che risiede in
C.mare di Stabia alla via N. ….. n. 3, possedendo il pacchetto MONDO
SKY+CINEMA+SPORT+CALCIO, e considerato che poteva assistere al derby
Juve Stabia/Napoli in maniera confortevole nella propria abitazione non
solo non si, interessava ad acquistare i biglietti della partita di
calcio ma anzi progettava la giornata domenicale intorno all’importante
derby, invitando nella propria casa parenti (compreso il teste escusso)
e amici con la stessa passione calcistica.
Purtroppo,
però, la Sky Italia s.r.l., per numerosi problemi tecnici, non mandava
in onda la tanto attesa partita di calcio: per i primi minuti del primo
tempo, la diretta era senza immagini e, a pochi minuti dall’inizio
della partita, e per tutto il primo tempo, le riprese della partita
venivano rimpiazzate dalle scuse della Sky per i problemi tecnici in
corso (“CI SCUSIAMO PER LA MOMENTANEA INTERRUZIONE”), mentre parte del
secondo tempo veniva trasmesso in modo irregolare e la trasmissione si
regolarizzava quando ormai il risultato dell’incontro calcistico era
prevedibile.
Tali
circostanze sono state riferite con sufficiente precisione ed
attendibilità dal teste, C L., della cui credibilità non è dato allo
stato di dubitare.Se,
pertanto, le circostanze (suffragate anche, dal deposito, da parte
dell’attore, di copia di articoli del giornale ‘Il Mattino’) sono
quelle emerse a seguito della espletata istruttoria, si può ritenere
con certezza sussistente la esclusiva responsabilità della convenuta
Sky Italia s.r.l. nell’inadempimento contrattuale di cui è causa.
Tale
inadempimento è stato provato dall’attore, e non smentito dalla
convenuta, alla quale, comunque, incombeva l’onere di fornire la prova
dell’avvenuto esatto adempimento.
A
tal proposito si è espressa anche la Cassazione:“In tema di prova
dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisce per la
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l’adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa,
costituito dall’avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia
dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto
inadempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera
allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (anche per difformità
rispetto al dovuto o anche per tardività dell’adempimento) gravando
ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto
adempimento” (cfr. Cass. Civ. n. 2387/04 in Giustizia Civile,
massimario 2004).
Ed
inoltre: “In caso di azione per risarcimento danni derivanti da ritardo
dell’adempimento, l’attore deve provare il tardivo adempimento, essendo
questo un elemento costitutivo della pretesa risarcitoria” (Cass. Civ.
n. 12849/97)Inoltre
il comportamento processuale della convenuta, la quale non ha inteso
costituirsi in giudizio per far valere le proprie ragioni, va valutato
ai sensi dell’art. 116 c.p.c, e rafforza nel giudicante il
convincimento della fondatezza della tesi dell’attore. Lo stesso dicasi
per l’interrogatorio formale, non reso, del legale rapp.te p.t. della
convenuta.
Passando
al quantum, l’attore ha richiesto sia la condanna della convenuta al
risarcimento del danno contrattuale per la somma di euro 57,00 (costo
di un rateo mensile dell’abbonamento) o altra somma ritenuta congrua
dal giudicante e sia la condanna della convenuta al risarcimento del
danno esistenziale per la somma di euro 300,00 o altra somma ritenuta
congrua dall’adito giudice.
Ebbene,
deve, comunque, rilevarsi che la somma richiesta dall’attore in ordine
alla condanna della convenuta al risarcimento del danno contrattuale
per la somma di euro 57,00 (costo di un rateo mensile
dell’abbonamento), appare eccessiva in considerazione del fatto che
comunque l’abbonamento Sky sottoscritto dall’attore, oltre a prevedere
la visione di tutte le partite, prevede anche la visione di altri
programmi televisivi. Considerato quindi che, nel corso del mese di
febbraio 2006, l’attore, in base a quanto risulta dagli atti di causa,
ha avuto problemi nella visione dei programmi Sky solo relativamente
alla partita per cui è causa, questo giudicante, sulla base degli
elementi fin qui evidenziati, ritiene opportuno liquidare, in via
equitativa, a titolo di risarcimento del danno contrattuale, la minore
somma di euro 30,00.
Invece,
in ordine alla richiesta attorea di condanna della Sky Italia s.r.l.
per il danno ‘esistenziale’ subito dall’attore, questo giudice ritiene
doveroso sottolineare che l’attore ha sottoscritto tale contratto di
abbonamento residenziale satellitare Sky in virtù di particolari
interessi sportivi (ed infatti ha attivato l’ulteriore servizio/opzione
CALCIO).
In data 19.02.07, però, l’attore, che attendeva la
visione di tale partita con ansia ed entusiasmo, che ha organizzato
tutta la giornata domenicale intorno all’evento calcistico, invitando
anche parenti ed amici (tra cui il teste escusso) non ha potuto
soddisfare il suo interesse sportivo, in seguito all’avvenuta
interruzione di tale trasmissione.
L’interruzione
di tale trasmissione ha determinato in capo all’attore un danno che si
inquadra nel genere del danno esistenziale, consistente non solo
nell’impossibilità di disporre del servizio, ma altresì nella
situazione di disagio, delusione e stress che l’utente ha subito a
causa del lamentato disservizio.
L’inadempimento
della Sky Italia s.r.l. comporta un obbligo della stessa al
risarcimento dei danni, soprattutto quelli esistenziali e cioè quelli
relativi alla violazione della sfera giuridica del soggetto e dei
limiti alla sua qualità della vita. In relazione a quest’ultima
tipologia di danni, questo Ufficio Giudiziario è stato tra i pionieri a
riconoscerne la risarcibilità, facendo propri i concetti di danni
edonistici e diritto alla qualità della vita.
E’ proprio questo il
diritto violato al consumatore finale che ha visto un comportamento
scorretto ed inesatto durante il rapporto contrattuale con una grande
Società quale la Sky.
Il
danno va liquidato in via equitativa, come da costante orientamento
giurisprudenziale, nella misura di euro 200,00, oltre interessi legali
dalla domanda.Consegue
alla soccombenza di parte convenuta la condanna della stessa alle spese
di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il
Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, avv. Francesco Buonocore,
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Sx Lorenzo nei
confronti della Sky Italia s.r.l. così provvede:
1. dichiara la procedibilità della domanda;
2.
accertato l’inadempimento della convenuta in ordine alla programmazione
della partita di calcio in data 19.02.07, tra le squadre Juve Stabia –
Napoli Soccer, condanna la Sky Italia s.r.l. al pagamento, in favore
dell’attore, di euro 230,00 a titolo di danni, con interessi come in motivazione;
3.
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che vengono
liquidate in complessivi euro 477,00, di cui euro 50,00 per spese, euro
247,00 per diritti ed euro 180,00 per onorario, oltre 12,50% rimborso
forfettario, iva e cpa come per legge, con attribuzione agli avvocati
costituiti antistatari.
4. dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Castellammare di Stabia, li 10.02.2007.