Risarcimento danni – trasporto aereo – smarrimento bagagli – responsabilità del vettore – 22.04.08
Convenzione di Montreal all’art. 19 prevede che “ il vettore è
responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di
passeggeri, bagagli o merci”. In materia, l’orientamento
giurisprudenziale della Suprema Corte afferma “ la risarcibilita’ dei
danni patiti dagli utenti di compagnie aeree per l’inadempimento
nell’esecuzione del contratto di trasporto, allorquando il vettore non
dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ex
art. 942 cod. nav., ovvero non provi l’impossibilita’ della prestazione
derivata da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c.”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9456/07 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da M. S. e O. I., rappresentati e difesi dall’Avv. M. P. L., presso il cui studio, sito in via P…, hanno eletto domicilio, in virtu’ di procura alle liti
contro
Alitalia
Linee Aeree Italiane S.p.a., in persona del suo legale rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. F.F. del foro di Roma ed
elett.te dom.ta presso lo studio dell’Avv. A. D., sito in via ….,
giusta procura
Oggetto : Azione di risarcimento danni.
Conclusioni : come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
atto di citazione del 06/04/2007, gli attori, legati da rapporto di
coniugio, convenivano in giudizio l’Alitalia al fine di essere
risarciti in conseguenza dell’evento verificatosi in data 12/01/2007..
Avendo
stipulato un contratto di trasporto aereo da Parigi a Milano e ritorno
con la compagnia convenuta, gli istanti constatavano lo smarrimento di
tre bagagli imbarcati sul vettore, presentando immediato reclamo
all’ufficio competente in aeroporto.
I bagagli venivano successivamente ritrovati e riconsegnati agli attori in data 14/01/2007.
A
seguito dell’accaduto – e dovendo trattenersi per due giorni nel
capoluogo lombardo – i coniugi si trovavano costretti ad affrontare
necessarie spese per rifornirsi di beni di prima necessita’ (
biancheria intima, un cambio d’abbigliamento, etc. ), per un importo
pari ad € 500,00 cadauno. Quindi, in data 02/02/2007 inoltravano lettera R.a.r. di risarcimento all’Alitalia. Risarcimento
che, nelle prospettate conclusioni giudiziali, va integrato dalle voci
di danno non patrimoniale e da vacanza rovinata.
Costituendosi
in giudizio, quest’ultima in via preliminare eccepiva
l’inammissibilita’ dell’azione civile per violazione dell’art. 31 delle
Condizioni Generali di Contratto di Trasporto ( nonché della
Convenzione di Montreal ), che fissa in 21 giorni – a partire dal
giorno della restituzione dei bagagli – il termine entro cui proporre
reclamo ; mentre nel merito contestava integralmente le richieste
attoree, in quanto non adeguatamente supportate sul piano probatorio.
Assunta
la testimonianza del Sig. M. G., che confermava gli acquisti effettuati
per necessita’ dagli attori nel loro soggiorno milanese, la causa
veniva quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All’esito dell’istruzione dibattimentale, appare legittimo accogliere parzialmente le domande svolte dagli attori. In
via del tutto preliminare, va rigettata l’eccezione pregiudiziale
sollevata dall’Alitalia, atteso che, anche a voler considerare come
legittima il doppio reclamo ( il primo immediatamente ed il successivo
entro 21 giorni dalla restituzione della merce ad opera del vettore ),
appaiono rispettati i termini normativamente previsti, stante che gli
attori inoltravano la lettera R.a.r. in data 02/02/2007, e non in data
05/02/2007.
Nel
merito, appare provato – in quanto non oggetto di contestazione –
l’evento ( ossia, lo smarrimento dei bagagli ) : in tal senso, come
rilevato dagli attori, si individua l’esclusiva responsabilita’ del
vettore convenuto, atteso che lo stesso non adempieva esattamente
l’obbligazione assunta con il contratto di trasporto, stipulato con i
primi. Ed
in tale ambito rileva la gia’ citata Convenzione di Montreal ( del
29/05/1999 ), il cui art. 19 prevede che “ il vettore è responsabile
del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri,
bagagli o merci “. In
materia, l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte afferma “
la risarcibilita’ dei danni patiti dagli utenti di compagnie aeree per
il ritardo l’inadempimento nell’esecuzione del contratto di trasporto,
allorquando il vettore non dimostri di aver adottato tutte le misure
idonee ad evitare il danno ex art. 942 cod. nav., ovvero non provi
l’impossibilita’ della prestazione derivata da causa a lui non
imputabile ex art. 1218 c.c. “ ( per tutte, Cass. Civ. 25/08/1992 n.
9854 ).
Chiarisce,
in particolare, la Cassazione ( vedi Cass. Civ. , sez. III, 27/10/2004
n. 20787 , conf. da Cass. Civ. 4852/1995 ) che “ la norma
dell’ordinamento interno che regola la materia della responsabilita’
del vettore per l’inadempimento nel trasporto di persone e beni è
l’art. 942 del codice della navigazione “.
Siffatta
norma dispone al riguardo che “ il vettore risponde del danno per il
ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto…a meno che
provi che egli e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le
misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per
evitare il danno “. In
buona sostanza – continua la Cassazione – la disposizione citata “
stabilisce una presunzione di responsabilita’ a carico del vettore. Per
liberarsi della quale, il vettore è tenuto a dimostrare di avere
adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Non
basta, peraltro, la prova generica dell’uso della normale diligenza
secondo il criterio di valutazione stabilito dall’art. 1176 comma 2
c.c., ma occorre la specifica indicazione delle misure concrete
adottate e l’individuazione della causa che ha provocato il danno, con
la conseguenza che rimangono a carico del vettore i danni da causa
ignota . Il
caso fortuito – conclude la Suprema Corte – e la forza maggiore, quali
fattori estranei all’organizzazione del trasporto, concretano causa non
imputabile al vettore ex art. 1218 c.c. e ne escludono la
responsabilita’ solo se egli non sia riuscito a prevenire l’evento
nonostante l’adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale
esecuzione del trasporto “.
In
ordine al quantum – alla luce della testimonianza resa in pubblica
udienza dal Sig. G., e quantunque non siano stato prodotto alcun
documento giustificativo di spesa – appare sufficientemente provata la
voce di danno, pari ad un importo di € 500,00 cadauno, spesa necessaria
per l’acquisto di vestiario di prima necessita’, a fronte di una
permanenza di due giorni nella citta’ di Milano.
Non cosi’ per cio’ che concerne le altre voci di danno ( non patrimoniale e da vacanza rovinata, c.d. danno esistenziale ).
Infatti,
il nuovo orientamento dei giudici di legittimita’, espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione nella storica sentenza della III sezione
civile del 15/07/2005 n. 15022 ( che ha ripreso una teorica sostenuta
da precedenti pronunce della Cassazione, tra cui Cass. Civ. 14488/04 ;
Cass. Civ. 12935/03 ; Cass. Civ. 15449/02 ; etc ) , risulta essere
quello per cui “ l’atipicita’ dell’illecito aquiliano è limitata al
risarcimento del danno patrimoniale, mentre per il danno non
patrimoniale non esiste un’astratta categoria di danno esistenziale
risarcibile, poiché la risarcibilita’ è limitata ex art. 2059 c.c. ai
soli casi previsti dalla legge, per essi intendendosi sia i casi da
questa espressamente previsti sia quelli di lesione si specifici valori
della persona umana garantiti dalla Costituzione “. In
buona sostanza – afferma la Cassazione – “ il danno non patrimoniale è
una categoria ampia, comprensiva non solo di quel che un tempo veniva
chiamato danno morale, e cioè della mera sofferenza, ma anche di
qualsiasi altro pregiudizio non suscettibile di valutazione economica.
Il
danno non patrimoniale, al contrario di quello patrimoniale, è per
definizione tipico : infatti non tutti i pregiudizi o disagi non
pecuniari sono risarcibili, ma solo quelli espressamente dichiarati
tali dalla legge, ovvero derivanti dalla lesione di valori inviolabili
della persona. Ora,
poiché il danno non patrimoniale è essenzialmente tipico, cioè
risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, non è concepibile nel
nostro ordinamento alcuna generica categoria di danno non patrimoniale
definibile come danno esistenziale, nella cui genericita’ e
indefinitezza confluiscono pregiudizi patrimoniali atipici e percio’
irrisarcibili alla stregua dell’articolo 2059 c.c. “. In
pratica, afferma la Suprema Corte che ai fini dell’art. 2059 c.c. non
puo’ farsi riferimento ad una generica categoria di “ danno
esistenziale “ ( dagli incerti e non definiti confini ), poiché
attraverso questa via si finisce per portare anche il danno non
patrimoniale nell’atipicita’, sia pure attraverso l’individuazione
dell’apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui
tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla
norma ai fini specifici della risarcibilita’ di tale tipo di danno,
mentre siffatta situazione non risulta voluta dal legislatore ordinario
né è necessitata dall’interpretazione costituzionale dell’art. 2059
c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici
valori della persona, ritenuti inviolabili dalla norma costituzionale.
Pertanto,
il risarcimento del danno non patrimoniale, fuori dalla ipotesi di cui
all’art. 185 c.p. e delle altre minori legislativamente previste,
attiene solo alle ipotesi specifiche di valori costituzionalmente
garantiti ( la salute, la famiglia, la reputazione, etc. ), ma in
questo caso non vi è un generico danno non patrimoniale “ esistenziale
“, ma un danno da lesione di quello specifico valore di cui al
referente costituzionale.
In
conclusione, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte – che
tuttavia appare avere pochi proseliti fra i giudici di merito – il
danno non patrimoniale, in quanto danno “ tipicamente risarcibile “, lo
è solo nei casi previsti dalla legge.
Da
questo assunto, discende l’insostenibilita’ teorica della nozione di
danno esistenziale, mettendosi cosi’ a nudo una delle sue tante
fragilita’ : la categoria, che risulta essere un recipiente vuoto, non
esce dalla seguente alternativa. Se
per danno esistenziale si intende un pregiudizio diverso dal danno
causato da reato, esso è irrisarcibile ex art. 2059 c.c. ; se,
viceversa, col termine “ danno esistenziale “ si designa il pregiudizio
derivante dalla lesione di valori inviolabili della persona, la
categoria è inutile, perché costituisce una duplicazione del danno non
patrimoniale, gia’ oggi risarcibile ex art. 2059 c.c., in base alla
lettura costituzionalmente orientata della suddetta norma. Le
spese di lite seguono la soccombenza e si determinano, sulla scorta
delle tariffe forensi, nell’importo di € 1.500,00 ( di cui € 530,00 per
onorari ), da distrarsi in favore del procuratore degli attori per
averle la stessa anticipate.
P. Q. M.
Visti gli articoli di legge citati ; Dichiara
la responsabilita’ della convenuta Alitalia Linee Aeree Italiane
S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore in ordine
alla causazione dello smarrimento dei bagagli di proprieta’ degli
attori M. S. ed O.i I., verificatosi in data 12/01/2007.
Condanna
pertanto l’Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., in persona del suo
legale rappresentante pro-tempore al risarcimento dei danni dagli
stessi subiti, e quantificati nello specifico in € 500,00 cadauno, a
titolo di rimborso di spese di prima necessita’.
Condanna
infine l’Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., in persona del suo
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese
processuali, ammontanti ad € 1500,00 ( di cui € 530,00 per onorari ),
da distrarsi in favore del procuratore degli attori per averle la
stessa anticipate.
Cosi’ deciso in Palermo addi’ 22/04/2008.
bagagli aeroporto Purtroppo quello dello smarrimento dei bagagli negli aeroporti è ancora un problema. I disservizi che si provocano ai passeggeri sono tantissimi. A me personalmente, in particolare con le compagnie low cost, è capitato due volte: una volta all’aeroporto di Londra e un altra volta all’aeroporto di palermo dove ho dovuto attendere 3 ore per avere indietro il mio bagaglio.