Risarcimento danni – trasporto ferroviario –sospensione della corsa senza preavviso –inadempimento -30.01.09
Il Giudice di Pace
di Sorrento, con la sentenza in oggetto, condanna il gestore del
servizio ferroviario al risarcimento dei danni: “il gestore del servizio ferroviario è
tenuto a garantire ai passeggeri livelli di qualità, di puntualità e di
informazione così come previsti nei contratti in materia. Come pure è
indubbio che per un viaggiatore pendolare il disservizio ed addirittura
la interruzione non preannunciata del trasporto, senza servizio
sostitutivo, vada ad incidere sui suoi valori, protetti dalla Carta
Costituzionale, a discapito dei diritti fondamentali del cittadino
(salute, libertà di movimento, diritto al lavoro) ,con conseguente
disagio fisico e psicologico. La lesione di tali diritti -come risulta
dall’attività istruttoria svolta- comporta il risarcimento del danno
non patrimoniale (Cass. SS.UU. n. 26972/08 e Cass. civ. III sez. 13.01.09 n. 469).”
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO
Il Giudice di Pace di Sorrento –dott. Eliso Desiderio- ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4… del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi per l’anno 2007, avente ad oggetto risarcimento danni da
trasporto , e vertente
TRA: CAIA, rapp.ta e difesa dall’avv. R. D. ed elett.te dom.ta presso il suo studio in … giusta procura a margine dell’atto di citazione
ATTRICEE:
CIRCUMVESUVIANA srl,in persona del legale rapp.te p.t. , rapp.ta e difesa dall’ avv.E. S. ed elett.te dom.ta presso il suo studio in …..,giusta procura in calce all’atto di citazione avversario
CONVENUTA
E: CONSORZIO UNICOCAMPANIA in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Napoli alla Piazza Matteotti n. 7
CHIAMATO in CAUSA
CONCLUSIONI:
Le parti concludevano come da verbale di causa del 23.1.09: – il
difensore dell’ attrice si riportava alle conclusioni dell’atto di
citazione,chiedendo il rigetto delle preliminari eccezioni della
convenuta e depositando note ; – il difensore della società,impugnando
le avverse deduzioni e la documentazione prodotta, ribadiva le richieste di cui alla comparsa di costituzione e risposta e ne chiedeva l’accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, CAIA ha convenuto la Circumvesuviana dinanzi al Giudice di Pace di Sorrento per l’udienza del 3.12.07, poi, rinviata di ufficio al 7.12.07, esponendo:
-che è impiegata presso la XX con sede di lavoro al Centro direzionale di Napoli;
-che per raggiungere il proprio ufficio, si reca tutti i giorni
lavorativi a Napoli,servendosi dei mezzi di trasporto della
Circumvesuviana srl e nello specifico del treno sulla linea
Sorrento-Napoli,dopo avere acquistato abbonamento mensile (allegato);
-che il giorno 26.6.07,dopo essere salita sul treno delle ore
06,30,apprendeva che il servizio era stato sospeso,e non veniva offerto
agli utenti alcun servizio di trasporto sostitutivo;
-che il disservizio non era stato preannunciato;
-che a seguito di tanto era costretta ad imbarcarsi sull’aliscafo in
partenza alle ore 07,20, raggiungendo il posto di lavoro con molto
ritardo.
Avendo patito danni patrimoniali e non patrimoniali,configurandosi una
responsabilità del vettore,chiedeva la condanna dello stesso al
risarcimento dei danni quantificati in € 500,00 o nell’importo ritenuto di Giustizia, vinte le spese attribuite.Radicatasi la lite, la convenuta si costituiva e con propria comparsa eccepiva in via preliminare la incompetenza territoriale,
la carenza di legittimazione passiva,dal momento che l’attrice era
titolare dell’abbonamento rilasciato dal Consorzio Unico
Campania, nonché l’infondatezza della domanda, in quanto l’interruzione
del servizio era dovuta a causa di forza maggiore per improvvisa
assenza per malattia di tutti gli operatori della centrale , e nel
merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto
ed in diritto e comunque non provata,con vittoria di spese.
Alla udienza di comparizione,il Giudice autorizzava, su richiesta
attorea, la chiamata in causa del Consorzio UnicoCampania;espletato
l’adempimento il chiamato si costituiva e rilevava la sua carenza di
legittimazione passiva e l’infondatezza delle pretese attoree.
Svolta l’attività istruttoria,mediante l’escussione di testi, depositata documentazione, e -precisate le conclusioni- la causa veniva riservata a sentenza. L’attrice, negli scritti difensivi,ribadita la competenza del Giudice adito, sottolineava la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda,chiedendone l’accoglimento.
La Circumvesuviana, con le note conclusionali, si riportava alle
richieste formulate nella comparsa di costituzione,insistendo per il
rigetto delle pretese della Caia .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società convenuta,sulla scorta del contenuto dell’atto di citazione,
eccepisce,in via preliminare, l’incompetenza territoriale del
Giudice adito; all’uopo si osserva : – l’abbonamento mensile (allegato)
è stato acquistato,come da stampigliatura di obliterazione,a Piano di
Sorrento ;- in tale comune la Caia risiede; -valutati tutti gli
elementi di causa,nel rispetto del principio del
contraddittorio,secondo quanto emerge allo stato degli atti, l’
eccezione di competenza va rigettata.
Il contratto è stato concluso,mediante l’acquisto del biglietto
(abbonamento) in Piano di Sorrento ,che è il domicilio del passeggero,
e corrisponde al foro del consumatore,applicandosi il D.Lgs n.
206/2005, e segnatamente l’art. 1469 bis C.C. (Cass. civ. sez. Unite n.
14669 dell’ 1.10.03, e Cass civ. III sez. Ord. N. 24262 del 26.9.08) .
Pertanto, va dichiarata: – la competenza del giudice adito, – la regolarità della rappresentanza in giudizio delle parti , a ministero del rispettivo difensore; –
la “legitimatio ad causam” attiva e passiva intesa come potere di
promuovere e subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale
dedotto in giudizio (Cass.civ. I sez. n. 355 del 10.01.08),secondo la
prospettazione dell’attrice.
Nel merito la domanda è fondata e va,per quanto di ragione, accolta.
La
titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, è
provata, in quanto risultante dai documenti prodotti (Vedasi produzione
attorea), e le doglianze della Caia si appuntano proprio sulla gestione
del servizio di trasporto da parte della società ferroviaria.In
questo contesto, va rilevata la carenza di legittimazione passiva del
Consorzio Unico Campania, dal momento che ,come da documentazione
allegata dal chiamato in causa, lo stesso non ha alcuna competenza in
merito alla gestione ed all’esercizio del servizio di trasporto
pubblico locale, né ai rapporti con l’utenza,che sono di esclusiva pertinenza delle aziende di trasporto consorziate.
La fattispecie in esame riguarda un caso,non certamente raro per quanti scelgono il treno come mezzo di trasporto,e cioè l’attesa che il treno parta puntualmente, laddove l’interesse del viaggiatore ,nel contratto stipulato con il vettore ferroviario, non
si esaurisce, in effetti, solo nel risultato –ossia quello di essere
trasportato da un posto all’altro- ma di giungere alla meta nell’orario
previsto e senza stress,dal momento che il
vettore è obbligato ad eseguire la prestazione, con le modalità e i
tempi di esecuzione stabiliti all’atto dell’acquisto del titolo di
viaggio, e normalmente regolati dall’orario ferroviario . Pertanto, in caso di inadempimento per ritardo o soppressione del
trasporto ferroviario (corsa) –per colpa – il vettore è tenuto al
risarcimento dei danni; tale responsabilità del vettore permane, ex
art. 1218 C.C., se lo stesso non prova che il ritardo o l’inadempimento
è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da
causa a lui non imputabile, o da forza maggiore.Il giudizio de quo ha per oggetto un contratto stipulato tra la attrice e la convenuta, riferito al trasporto
ferroviario sulla linea Sorrento-Napoli per la corsa in partenza alle
ore 6,30 del giorno 26.6.07,ed è pacifico tra le parti che vi sia stata
la soppressione del servizio, come emerge anche dalla comparsa di
risposta della Circumvesuviana (pag. N. 3).
La convenuta non ha fornito alcuna prova: -che l’interruzione fosse dovuta a forza maggiore. Infatti le astensioni dal lavoro del personale della centrale,cui la società ferroviaria attribuisce la riconosciuta interruzione del trasporto, sono
rimaste apodittiche affermazioni e non è stata depositata neanche copia
della denuncia alla Procura della Repubblica competente; – di avere preventivamente avvertimento i viaggiatori; – di avere istituito servizio alternativo.
Parte attrice, su cui incombeva l’onere della prova ex art. 2697 C.C., ha provato –mediante documenti, ed
a seguito delle dichiarazioni del teste escusso, R.M. – i fatti di
causa secondo la prospettazione di cui alla domanda, e di aver subito
un danno in conseguenza della interruzione improvvisa del
trasporto ferroviario, essendo stata accertata un’ anormalità del
servizio,costituente,nella sua obbiettività, una deviazione rispetto al
regolare svolgimento della tratta Sorrento-Napoli della
Circumvesuviana,aggravata dalla omessa puntuale diffusione della
notizia della interruzione immediata del collegamento,e dalla assenza
di un servizio di trasporto alternativo .
Pertanto,sussistendo l’inadempimento del vettore,ex art. 1681 c.c., la convenuta Circumvesuviana srl è obbligata ex art. 2043 C.C. a risarcire i danni conseguenti all’interruzione del
trasporto ferroviario , e quindi al pagamento in favore di Caia del
risarcimento dei danni (Cass. civ. III sez. 28 giugno 1986 n. 4326,
Cass. n. 2487/1996).
Relativamente
al quantum, la Caia ha provato che non essendovi servizio sostitutivo,
ha affrontato una spesa aggiuntiva di € 4,20 per la corsa con aliscafo
(vedi biglietto allegato),non potendo usufruire del suo abbonamento, e
quindi a titolo di danno patrimoniale,si liquida la somma di € 4,20
oltre il costo della corsa Piano di Sorrento-Napoli in abbonamento. Mentre
per il danno non patrimoniale o esistenziale,si osserva: l’attrice è
stata costretta a rimanere in attesa nella stazione di Piano di
Sorrento,senza ricevere alcuna informazione,come conferma la testa
escussa. La Caia ha dovuto fare ricorso a terze persone
(padre) per farsi accompagnare al porto di Sorrento,per giungere
,infine, in Napoli alle ore 9,00 e poi al Centro Direzionale, come è
presumibile,ancora più tardi,con enorme stress emotivo, tipico di chi
deve pervenire sul luogo di lavoro nei limiti di un preciso
–obbligatorio- orario; stato di disagio fisico e psicologico
sicuramente risarcibile,pur nei limiti della lesione subita (Cass. S.U.
n. 21934 del 29.8.08). Senza dubbio il diritto ad essere trasportati
(art. 1678 c.c.), e quello alla puntualità e alla qualità del viaggio
vanno ad integrarsi, soprattutto per un viaggiatore pendolare che dalla
propria città di residenza -per non rimanere bloccato nel
traffico della autostrada Salerno-Napoli,aggravando la già precaria
situazione stradale, come è notorio- si reca,in treno, tutti i giorni
in quella diversa di lavoro (Napoli); ed il gestore del servizio
ferroviario è tenuto a garantire ai passeggeri livelli di
qualità, di puntualità e di informazione così come previsti nei
contratti in materia.
Come pure è indubbio che per un viaggiatore pendolare il disservizio ed
addirittura la interruzione non preannunciata del trasporto, senza
servizio sostitutivo, vada ad incidere sui suoi valori, protetti dalla
Carta Costituzionale ,a discapito dei diritti fondamentali del
cittadino (salute, libertà di movimento, diritto al lavoro) ,con
conseguente disagio fisico e psicologico.
La lesione di tali diritti -come risulta dall’attività istruttoria svolta- comporta il risarcimento del danno non patrimoniale (Cass.
SS.UU. n. 26972/08 e Cass. civ. III sez. 13.01.09 n. 469),che si
liquida, in rapporto alla provata lesione ed in via equitativa, ex art.
1226 c.c., in € 400,00.
La domanda di Caia va dunque accolta,con la conseguente condanna della srl Circumvesuviana,in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento –stante la sua esclusiva responsabilità- in
favore dell’attrice della somma di € 404,20 (400,00 + 4.20) oltre il
costo del biglietto Piano- Napoli, con la precisazione che alla stessa somma dovranno aggiungersi gli interessi al tasso legale ex art. 1282 c.c. , dalla data della domanda sino al soddisfo.
Per quanto
concerne le spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si
liquidano in assenza di nota spese come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice di Pace di Sorrento –dott.
Eliso Desiderio- disattesa ogni altra eccezione, deduzione ed istanza,
definitivamente pronunziando nella causa civile con numero 4501/07
R.G., così provvede:
a)accoglie la domanda di Caia ;
b) per
l’effetto condanna la Circumvesuviana srl , in persona del legale
rapp.te p.t., con sede come in atti, al pagamento in favore
dell’attrice, della somma di € 404,20, oltre il costo della corsa Piano
di Sorrento-Napoli,nonché oltre gli interessi legali,come precisato in
motivazione ;
c) Condanna,
altresì, la medesima convenuta al pagamento –in favore dell’attrice-
delle competenze di giudizio che liquida in € 50,00 per spese, € 350,00
per diritti ed € 190,00 per onorario, oltre contributo spese generali
su diritti ed onorario,come da Tariffa Professionale vigente, CPA e IVA
come per legge, con attribuzione all’avvocato costituitosi e
dichiaratosi antistatario.
d)Dichiara
la carenza di legittimazione passiva del Consorzio Unico Campania,
stabilendo che non vi è nulla da provvedere in merito alle spese del
chiamato,in quanto non le ha richieste ,e non ha fatto ricorso a difesa
tecnica.
Così deciso in Sorrento,lì 30.01.09