Risarcimento danno morale dei genitori per conseguenze da vaccino sui figli
Corte di Cassazione, terza sezione. con sentenza del 4 marzo 2010 n. 5190
La Corte di Cassazione, terza sezione. con sentenza del 4 marzo 2010 n. 5190 ha respinto il ricorso presentato dalla Regione Abruzzo e dalla Gestione Liquidatoria della Usl confermando la pronuncia con la quale la Corte d’Appello dell’Aquila, aveva attribuito ad un minore il risarcimento in toto delle conseguenze subite da una vaccinazione sfociata nella poliomielite. In tale circostanza riconosceva l’indennizzo in una somma maggiore rispetto a quella precedente di primo grado, il danno morale e riconoscimento pecuniario ai due genitori per il pregiudizio subito alla vita di relazione e per l’assistenza continua e in solido al figlio, vita natural durante. . La preparazione e somministrazione del vaccino non venne eseguita, come esplicitamente richiesto, da un medico dopo aver eseguito accertamenti sulle condizioni di salute e anamnestiche del bambino, consentendo la vaccinazione su di un bambino a rischio, messa in atto in modo affrettato ed illegittimo da personale non preposto a tale compito. I Giudici di legittimità hanno ritenuto iniqua la somma precedentemente liquidata ai genitori, carente della considerazione dei danni subiti da ciascuno dei genitori nello specifico la proiezione dei danni proiettati alla vita di relazione della coppia, dalle conseguenze assistenziali dovute al figlio poliomelitico.
La difesa dei ricorrenti è stata che nessuna negligenza sarebbe da attribuire al Presidio ospedaliero che si è attenuto alle procedure previste in tema di vaccinazioni Tale tesi non ha trovato accoglimento.
Si precisa che la L. 210/92 è inerente al riconoscimento di un “indennizzo”, a prescindere da una dimostrata colpa. Detta attribuzione non esclude la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per ottenere un indennizzo/ risarcimento del danno, in caso di comportamenti colposi di terzi (ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile.
Nello specifico si riportano le tipologie previste:
“1. Persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica a seguito di: vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate per motivi di lavoro o per incarichi d’ufficio o per poter accedere ad uno stato estero; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere; vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, c. 3).
2. Persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica.
3. Persone contagiate da virus HIV o da virus dell’epatite a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati, sia periodica (ad es. soggetti affetti da emofilia, talassemia, ecc.) sia occasionale (ad es. in occasione di intervento chirurgico, ecc.).
4. Personale sanitario di ogni ordine e grado che, durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV, abbia contratto l’infezione da HIV oppure (sentenza Corte Costituzionale n. 476 del 26 novembre 2002) abbia riportato danni permanenti all’integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti.
5. Persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all’indennizzo ai sensi della legge 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art. 2, comma 7, L. 210/92).
6. Gli eredi di persona danneggiata che, dopo aver presentato la domanda in vita, muoia prima di percepire l’indennizzo.
7. Parenti aventi diritto (nell’ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni), dietro specifica domanda, qualora a causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla L. 210/92 sia derivata la morte del danneggiato. Gli aventi diritto possono optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum.”
I termini decorrono dal momento della scoperta del danno e sono:
• 3 anni, nei casi di vaccinazione o di epatite post-trasfusionale;
• 10 anni, nei casi di infezione da HIV.