Risarcimento del danno biologico per stress psico-fisico da lavoro usurante
Il danno biologico è, per espressa definizione legislativa, anche in ambito lavoristico, la lesione della integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale. Vi è pertanto danno biologico quando la lesione della integrità psico-fisica sia suscettibile di valutazione medico legale. Se così è, nel quantificarlo, il giudice non può limitarsi a richiamare il criterio dell’equità e a individuare una somma in modo apodittico, ma deve giungere alla determinazione mediante una valutazione medico legale.
La via naturale è quella di svolgere una consulenza medico legale, ma il giudice può anche effettuare direttamente tale valutazione, a condizione che basi la sua scelta su di un fondamento medico legale. Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 5437/2011. Il caso in esame riguarda un lavoratore che aveva convenuto in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo, tra l’altro, il risarcimento del danno biologico per usura da stress psicofisico. La Corte di Appello di Milano, sull’istruttoria svolta riteneva che il lavoratore fosse stato sottoposto, nello svolgimento delle mansioni, a usura da ’stress’ psicofisico a causa dell’effettuazione di un numero rilevante e continuativo di ore di lavoro straordinario. Infatti dai documenti e dalla prova testimoniale emergeva che questi aveva svolto in un anno, 144 ore di straordinario mensile, 1729 complessive, pagate dalla società cui era ben nota la situazione.
Esaminata analiticamente la prova la Corte riteneva che le mansioni del lavoratore, consistevano non solo nell’accompagnare l’ispettore in case sgomberate o da sgomberare, ma anche nel presidiare le tali case perché non fossero rioccupate dagli abusivi e che il relativo orario di lavoro si allungava a dismisura, con turni che a volte si sovrapponevano l’uno sull’altro. Ciò aveva indotto la il giudice a liquidare una somma, quantificata in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno biologico. Avverso tale pronuncia, la società ha promosso ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge per aver il giudice liquidato il danno senza ammettere alcuna ctu, la violazione di legge sulla valutazione equitativa, nonché illogica e insufficiente motivazione sui criteri di liquidazione del danno. Sulla base del principio di cui sopra, la Corte ha osservato che, se la motivazione della giudice di appello è completa e puntuale in ordine alla al carattere fortemente usurante sul piano psico-fisico del lavoro svolto dal dipendente, il criterio adottato per la quantificazione è apodittico, per cui i motivi del ricorso che concernono questo vizio della sentenza, devono essere accolti.