Risarcimento del danno esistenziale alla moglie tradita
Il Tribunale di Brescia (Sent. 14.10.2006) ha condannato un marito, al quale aveva addebitato la separazione per violazione dell´obbligo di fedeltà di cui all´art. 143 c.c., al risarcimento del danno esistenziale in favore della moglie, quantificato equitativamente in € 40.000,00, oltre interessi legali
Nel precisare che “non ogni violazione di obbligo coniugale comporta il diritto al risarcimento del danno ma solo quella posta in essere attraverso condotte che, per loro intrinseca gravità, si pongano come fatti di aggressione e che pertanto comportano una grave lesione dell´esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana ossia della lesione che in un certo senso va a toccare proprio l´in sé della persona e non aspetti marginali della stessa: il tutto ovviamente all´interno del bilanciamento delle posizioni dei coniugi volto ad accordare tutela all´interesse costituzionalmente prevalente”, il Tribunale di Brescia (Sent. 14.10.2006) ha condannato un marito, al quale aveva addebitato la separazione per violazione dell´obbligo di fedeltà di cui all´art. 143 c.c., al risarcimento del danno esistenziale in favore della moglie, quantificato equitativamente in € 40.000,00, oltre interessi legali . “Infatti – continua il Tribunale – il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo da un lato ritenersi che diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano o meno all´interno di un contesto familiare (…) e dovendo dall´altro escludersi che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio riceve la propria sanzione, in nome di una presunta specificità completezza ed autosufficienza del diritto di famiglia, esclusivamente nelle misure tipiche previste da tale branca del diritto (quali la separazione e il divorzio, l´addebito della separazione, la sospensione del diritto all´assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare), dovendosi, invece, predicare una strutturale compatibilità degli istituti del diritto di famiglia con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, con la conseguente, concorrente rilevanza di un dato comportamento sia ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle pertinenti statuizioni di natura patrimoniale, sia quale fatto generatore di responsabilità aquiliana”.
Sulla scia della suindicata pronuncia si sono susseguite altre sentenza, tra cui segnaliamo quella del Tribunale di Monza, 1 dicembre 2008 ove un uomo che era fidanzato con una donna, si convinse a contrarre immediato matrimonio riparatore, perché, appunto, la futura sposa era già in attesa di un bambino . Celebrato il matrimonio, all’improvviso si viene a sapere, in paese, che il nascituro non era figlio del marito bensì era il frutto di una precedente ( o forse anche contestuale) relazione sentimentale della sposa con un altro uomo. Verificata, nel corso del matrimonio la vera paternità del nascituro, che risultò non essere figlio del marito, sia quest’ultimo che i propri genitori citarono in giudizio per i relativi danni, “ l’adultera”, chiedendo , tra l’altro – il marito, in linea principale, l’annullamento del matrimonio per violazione dell’art 122 terzo comma n. 5 del codice civile – e tutti, il risarcimento dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali. Così, nella fattispecie di cui sopra, il Tribunale e successivamente anche la Corte d’ Appello di Monza, hanno riconosciuto, sia al marito che ai genitori di quest’ultimo, il risarcimento non solo dei danni materiali e morali, ma anche il risarcimento di €uro 10.000,00 del danno esistenziale.
Ed inoltre quella del Tribunale di Venezia, 3 luglio 2006: il marito era stato colto in flagranza di adulterio in auto e, uscito dalla vettura, aveva aggredito fisicamente la moglie con l’ausilio della amante, procurandole non solo lesioni (“eritema al collo con contusione cervicale e riferito dolore al cuoio capelluto da strappo”), ma anche un pregiudizio psicologico, che aveva richiesto l’intervento di un psicoterapeuta: la sentenza ha riconosciuto un complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale di € 31.327,00.