Risarcimento oltre i massimali per i danni alle valigie
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. F. P. viaggiò in aereo da Chicago a Catania servendosi della compagnia Sabena fino a Roma e da qui alla destinazione finale, ove fu constatato il danneggiamento del bagaglio, della Air Sicilia.
Con sentenza in data 15 maggio 2000 il giudice di pace di Caltagirone, in accoglimento della domanda in tal senso avanzata dal predetto nei confronti di quest’ultima, ha condannato la convenuta a pagare all’attore la somma di £ 1.500.000 a titolo di risarcimento del danno conseguente, oltre le spese del giudizio, liquidate in £ 1.200.000.
Secondo il giudice di pace, il danno dedotto era provato dal rapporto redatto in data 25 maggio 1999, nello scalo aeroportuale di Catania ed in contraddittorio con l’attore, da un funzionario della società convenuta.
Era irrilevante la circostanza, risultante dallo stesso rapporto, che i bagagli fossero in transito da Chicago con volo Sabena, e ciò ai sensi dell’art. 1700 c.c. e dell’art. 34 della convenzione di Ginevra del 19/5/1956 [1]: si trattava infatti di trasporto cumulativo, nel quale ciascun vettore risponde dell’esecuzione dell’intero trasporto.
L’ammontare del danno doveva essere determinato nella somma di cui sopra, ancorchè di esso l’attore non avesse offerto la prova, tenuto conto dell’analitica descrizione del bagaglio, da lui effettuata, e dell’assenza di contrarie posizioni probatorie da parte della convenuta.
Per la cassazione di tale decisione la società rimasta soccombente ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso la ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e lamenta l’omessa applicazione sia della regola equitativa applicata sia, trattandosi di trasporto di persone e non di cose, degli artt. 1681 e 1682 c.c. e 940 e SS. cod nav., nonché l’errata applicazione degli artt. 1700 c.c. e 34 convenzione di Ginevra del 1956; si duole, inoltre, della liquidazione delle spese vive in £ 100.000, trattandosi di giudizio totalmente esente da qualsiasi spesa.
Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente allega, con riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c., vizi di motivazione sulla liquidazione del danno, del quale afferma che l’attore non ha fornito prova alcuna; aggiunge che a detta liquidazione si è proceduto con inversione dell’onere della prova e senza considerare la qualità soggettiva di essa ricorrente che, precisa, essendo chiamata a concludere una serie indefinita di contratti di trasporto, non può consentire che rimangano lettera morta le condizioni di contratto riportate nel biglietto aereo; afferma che sulla base di tali condizioni il limite massimo di risarcimento era di £ 1.290.000; segnala vizi di motivazione altresì sulla richiesta di essa ricorrente di condanna dell’attore al pagamento delle spese del giudizio di merito.
I tre motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Osserva la Corte che, trattandosi di decisione resa secondo equità a norma del novellato art. 113 secondo comma c.p.c., operano i ristretti limiti del sindacato di legittimità segnalati da questa C.S. a sezioni unite con sentenza n. 716 del 1999 e ribaditi dalla giurisprudenza successiva.
Sono, pertanto, inammissibili le dedotte violazioni della legge sostanziale ordinaria (ed hanno tale natura anche le norme sull’ammontare delle spese di lite: Cass. nn. 6544 e 14529 del 2000), mentre la regola equitativa applicata è quella desunta dall’art. 1700 c.c. in tema di trasporto cumulativo, a nulla rilevando che essa concerna il trasporto di cose e non di persone, quale nella specie, e ciò stante la natura equitativa del giudizio.
Non ricorre l’ipotesi della mera apparenza ovvero della radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, che consente invece detto sindacato: la sussistenza del danno è stata infatti accertata sulla base del rapporto indicativo in narrativa, mentre il relativo ammontare (che sembra essere contestato dalla ricorrente limitatamente all’esigua differenza che intercorre tra la somma liquidata di £ 1.500.000 e quella di £ 1290.000, che sembra essere riconosciuta dovuta) è stato determinato con valutazione del pari equitativa, come è consentito, anche nel giudizio ordinario, dall’art. 1226 c.c., e senza trasmodare in arbitrio, e riguardo ad esso il giudice di pace ha tenuto conto, sia pure solo implicitamente, della qualità del danneggiato (che proveniva da una città lontana e non era pertanto pensabile viaggiasse con bagaglio di scarso o nessun valore) e del comportamento della società di navigazione aerea: legittimamente, ai sensi dell’art. 116 secondo comma ultima parte c.p.c.
Le spese del giudizio sono state legittimamente poste a carico della parte soccombente a norma dell’art. 91 c.p.c. talchè è palesemente infondata la censura di omessa pronuncia sulla richiesta di condanna alle spese dell’attore vittorioso.
Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l’intimato vittorioso non ha svolto attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Roma, 23 aprile 2003.
Depositata in Cancelleria il 9 settembre 2003.
risacimento tarsu ciao vorrei sapere come devo fare per risacimento tarsu? grazie
rimborso tarsu gradirei essere informato se esiste la possibilita’ di un risarcimento per la tarsu pagate negli anni precedenti
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INFO mi piacerebbe sapere come devo fare oer ottenere il gisto rimborso
grande pisani come fare ricorso per il risarcimento TARSU?
informazioni sul rimborso tarsu Salve, abito a Saviano, prov. Napoli, e qualche anno fa nel nostro comune vennero raccolti i documenti di chi regolarmente aveva pagato la spazzatura pur non usufruendo del servizio.L’avvocato non ricordo come si chiamava ma da allora non abbiamo saputo più nulla.E’ possibile avere qualche informazione e anche sapere cosa fare per ottenere un risarcimento dell’ultima emergenza visto che abbiamo continuato a pagare regolarmente . Grazie