Risarcimento per “danno morale riflesso”nei sinistri
Corte di Cassazione Sez. Terza Civ. – Sent. del 06.04.2011, n. 7844
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7844/2011, ha stabilito che il danno e la sofferenza interiore, scaturita dall’incidente stradale del figlio convivente, tale da dover radicalmente stravolgere le proprie abitudini e consuetudini abbandonando il lavoro per dedicarsi totalmente all’assistenza e cura del figlio vittima di lesioni psicofisiche provocate dal sinistro, trovano ristoro nella liquidazione del danno. Nel rinviare il caso alla Corte d’Appello di Roma i Supremi Giudici hanno tracciato le direttive per la valutazione e quantificazione dei danni asserendo che “La prova di tale danno può essere data anche con presunzioni. Ne consegue che in presenza dell’allegazione del fatto-base delle gravi lesioni subite dal figlio convivente all’esito di sinistro stradale, il giudice deve ritenere in particolare provata la sofferenza inferiore (o patema d’animo) e lo sconvolgimento dell’esistenza che (anche) per la madre ne derivano, dovendo nella liquidazione del relativo ristoro tenere conto di entrambi i suddetti profili, ivi ricompresa la degenerazione della sofferenza inferiore nella scelta di abbandonare il lavoro al fine di dedicarsi esclusivamente alla cura del figlio, bisognevole di assistenza in ragione della gravità delle riportate lesioni psicofisiche. Incombe alla parte a cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria idonea a vincerla, con valutazione al riguardo spettante al giudice di merito” .
In un incidente stradale, ai fini risarcitori, vengono valutati:
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danni patrimoniali;
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danni biologici
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danni morali ( dalla sentenza 28407/2008 e non sempre recepiti dalle Compagnie assicurative).
Danno patrimoniale
Per definizione della Sent. Cass. 2368/84 s’intende la”…diminuzione del patrimonio tramite l’altrui condotta, anche per effetto delle spese sostenute dal danneggiato per la ricostruzione o la riparazione delle cose su cui ha avuto incidenza la causa dannosa, ovvero indirettamente con la perdita o riduzione del reddito o anche con il venir meno di una attesa di guadagno “.
Oppure come definito dalla Consulta (Sent. 184/86) “danno-conseguenza” come conseguenza del atto illecito.
Come previsto dagli artt. 1223 e 2056 cod.civ., il risarcimento deve includere il danno emergente (le reali perdite subite dal danneggiato rispetto il periodo antecedente all’avvenuta lesione) ed il lucro cessante (il mancato introito pecuniario, vantaggio, utilità che il danneggiato avrebbe potuto conseguire se l’evento non si fosse realizzato).
Danno biologico
Consiste nel danno all’integrità fisica; la modificazione peggiorativa delle funzioni naturali afferenti al soggetto ed antecedenti all’evento considerato.
Nel settore RC auto, il danno biologico viene definito “lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito – art 139 comma 2- codice delle assicurazioni private”.
La liquidazione avviene, dopo una valutazione medico-legale, applicando le tariffe di apposite tabelle che tendono alla valutazione e trasformazione pecuniaria di uno standard casi pratici. Nelle tabelle mediche le lesioni subite vengono trasformate in percentuali dove il massimo viene valutata al 100%.
I danni biologici sono suddivisi in permanenti e temporanei (totali o parziali), diversi parametri (età, tipologia di lavoro, etc) in aggiunta si valutano anche alcune specifiche accezioni di danno quali:” il danno estetico, il danno alla sfera sessuale e il danno esistenziale correlato ad un genetico “diritto ad una vita felice e serena”.
Qualora le lesioni influiscono in misura minore al 9-10% sulla capacità totale e, per la loro modestia, non coinvolgono la capacità lavorativa della persona infortunata. vengono definite “micropermanenti“
Danno morale
Rientra nella sfera psichica ed investe tutta una serie di sofferenze morali, ansie, paure, etc.. La norma del danno morale è l’art. 2059 cod. civ. intitolato “Danni non patrimoniali” che intima il risarcimento dei danni non patrimoniali debba essere riconosciuto solo nei casi indicati dalla legge .
La liquidazione del danno morale è, solitamente, determinato in misura pari ad ½ – ¼ del danno biologico .
Nel caso analizzato è palese l’incidenza del danno causato e, ancora una volta, il principio di diritto ribadito: “Al prossimo congiunto di persona che abbia subito lesioni a causa di fatto illecito costituente reato spetta il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza di tale evento, dovendo ai fini della liquidazione del relativo ristoro tenersi in considerazione la sofferenza (o patema d’animo) anche sotto il profilo della sua degenerazione in obiettivi profili relazionali”.