Risarcimento per ritardato recapito di pacco postale
l’articolo 6 del D.P.R. n. 156/73 (c.d. codice postale) “nella parte in
cui dispone che l’Amministrazione ed i concessionari del servizio
telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il ritardato
recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere”.
con la quale si afferma che, sebbene sia sempre possibile delineare, in
materia di responsabilità per danni causati agli utenti del servizio
postale, una disciplina speciale ispirata a criteri più restrittivi di
quella ordinaria, in rapporto alla complessità tecnica della gestione
del servizio ed all’esigenza del contenimento dei costi, tuttavia la
carenza di siffatta disciplina della responsabilità del gestore del
servizio è in grado di tradursi in un privilegio, privo di connessione
con obiettive caratteristiche del servizio e, perciò, lesivo, al tempo
stesso, del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza
garantiti dall’articolo 3 della Costituzione.
consegna di un plico contenente la documentazione necessaria per la
partecipazione ad una gara per l’affidamento, tramite procedura
negoziata, di alcuni lavori concernenti un impianto di depurazione.
conseguente esclusione dalla gara della società, le Poste si limitavano a
riconoscere solo il rimborso delle spese sostenute dalla medesima.
in favore del gestore un ingiustificato privilegio, svincolato da
qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza
dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del
gestore e quelle degli utenti del servizio, equilibrio che, secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore avrebbe invece
dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente
amministrativa del servizio postale, e quindi ‘la possibilità di
collegare tali limitazioni di responsabilità alla necessità di
garantire la discrezionalità dell’Amministrazione”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
– Ugo DE SIERVO Presidente
– Paolo MADDALENA Giudice
– Alfio FINOCCHIARO “
– Alfonso QUARANTA “
– Franco GALLO “
– Luigi MAZZELLA “
– Gaetano SILVESTRI “
– Sabino CASSESE “
– Giuseppe TESAURO “
– Paolo Maria NAPOLITANO “
– Giuseppe FRIGO “
– Alessandro CRISCUOLO “
– Paolo GROSSI “
– Giorgio LATTANZI “
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni), promosso dal Tribunale ordinario di
Napoli, nel procedimento vertente tra Gestione Epurazione Ambiente GEA
S.p.A. e Poste Italiane S.p.A., con ordinanza del 5 gennaio 2007,
iscritta al n. 214 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale,
dell’anno 2010.
Visto l’atto di costituzione, fuori termine, di Poste Italiane S.p.A.;
udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.
1. – Con ordinanza del 5 gennaio 2007, il Tribunale ordinario di Napoli
ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni).
1.1. – Il rimettente premette che, con atto notificato in data 27
ottobre 2003, la società Gestione Epurazione Ambiente GEA S.p.A. aveva
convenuto in giudizio Poste Italiane S.p.A. al fine di ottenere il
risarcimento dei danni subiti a seguito del ritardato recapito di un
plico spedito con il servizio di postacelere. A sostegno della pretesa,
la società attrice esponeva di aver spedito a mezzo postacelere la
documentazione necessaria per la partecipazione ad una gara per
l’affidamento, tramite procedura negoziata, di alcuni lavori concernenti
un impianto di depurazione. Per una evidente ed ingiustificabile
responsabilità da parte del vettore, la spedizione era stata effettuata
non a Reggio Emilia ma a Reggio Calabria, con conseguente esclusione
dell’istante dalla partecipazione alla gara, essendo scaduto il termine
fissato. La società attrice, assumendo che, ove il plico fosse giunto
tempestivamente, sarebbe rimasta aggiudicataria della gara, avendo
offerto un ribasso maggiore delle altre concorrenti, aveva chiesto
l’integrale risarcimento del danno subito, non risultando in alcun modo
soddisfacente l’assegno di € 7,23, per «ritardo recapito invio dell’8
novembre 2002», inviatole dalla convenuta come previsto dal decreto
ministeriale 9 aprile 2001, Carta della qualità del servizio pubblico
postale.
Costituitasi nel giudizio, Poste Italiane S.p.A. riconosceva il proprio
inadempimento ma, rilevava di avere correttamente provveduto ad
effettuare il solo rimborso delle spese sostenute, in virtù del d.P.R.
n.156 del 1973, nonché della Carta della qualità sui servizi postali.
1.2. – Tanto premesso, il Tribunale di Napoli sostiene che la pretesa
risarcitoria dell’attrice incontrerebbe un ostacolo insuperabile nelle
disposizioni legislative vigenti all’epoca dei fatti, in quanto, in
virtù del rinvio all’articolo 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, operato
dall’articolo 19, primo comma del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per
lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per
il miglioramento della qualità del servizio), risultava ancora in
vigore l’esclusione o limitazione di responsabilità
dell’amministrazione che all’epoca gestiva i servizi postali.
Sebbene, infatti, il predetto articolo 6 sia stato abrogato
dall’articolo 218 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche), tale norma continuerebbe a trovare
applicazione per tutte le fattispecie verificatesi anteriormente
all’entrata in vigore della norma abrogatrice.
1.3. – Il rimettente dubita, in conseguenza, della legittimità
costituzionale dell’articolo 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, poiché la
tale disciplina in essa contenuta si porrebbe in contrasto con il canone
di ragionevolezza e con il principio di eguaglianza garantiti
dall’articolo 3 della Costituzione, «rappresentando un anacronistico
privilegio in favore del concessionario del servizio postale, nonostante
la natura privatistica della rapporto».
Il Tribunale di Napoli richiama, poi, la sentenza di questa Corte n.
254 del 2002, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della
norma in questione con riferimento al mancato recapito di telegramma,
sottolineando che, secondo i principi da essa desumibili, sebbene debba
«ritenersi sempre possibile delineare, in materia di responsabilità per
danni causati agli utenti del servizio postale, una disciplina
speciale ispirata a criteri più restrittivi di quella ordinaria»,
tuttavia la previsione, contenuta nella Carta della qualità sui servizi
postali, del solo rimborso del costo sostenuto per la spedizione –
trattandosi di plico postacelere giunto a destinazione con un ritardo
inferiore al sesto giorno lavorativo successivo alla spedizione – non
assolverebbe ad alcuna funzione risarcitoria. Tale situazione
determinerebbe per il gestore di servizi postali un completo ed
ingiustificato esonero da ogni responsabilità nei confronti degli
utenti del servizio, analogamente alla fattispecie del mancato recapito
di telegramma, esaminata dalla Consulta con la citata sentenza n. 254
del 2002.
1.4. – La norma censurata si porrebbe altresì in contrasto con
l’articolo 24 della Costituzione, «non consentendo all’utente
danneggiato di far valere in giudizio il diritto ad ottenere un
risarcimento in misura superiore a quella predeterminata dalla legge».
2. – Si è costituita tardivamente la società Poste Italiane S.p.A.,
depositando nel contempo un’istanza di rimessione in termini, sostenendo
che la pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale in pieno
periodo estivo avrebbe impedito alla medesima di depositare
tempestivamente la memoria di costituzione.
1. – Il Tribunale ordinario di Napoli dubita, in riferimento agli
articoli 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale
dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni),
nella parte in cui stabilisce che il gestore del servizio «non incontra
alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle
telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti
dalla legge», per il caso del servizio di postacelere.
Tale esclusione di responsabilità, violerebbe il canone di
ragionevolezza e il principio di eguaglianza, «rappresentando un
anacronistico privilegio in favore del concessionario del servizio
postale, nonostante la natura privatistica del rapporto» e non
«consentirebbe all’utente danneggiato di far valere in giudizio il
diritto ad ottenere un risarcimento in misura superiore a quella
predeterminata dalla legge».
2. – Preliminarmente, deve essere disattesa, in quanto infondata,
l’istanza di rimessione in termini avanzata da Poste Italiane S.p.A.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’istituto della
sospensione feriale dei termini non è applicabile al processo
costituzionale, in considerazione delle peculiari esigenze di rapidità e
certezza cui il medesimo processo deve rispondere (da ultimo sentenza
n. 278 del 2010).
3. – La questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.P.R.
n. 156 del 1973, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., è fondata.
4. – La norma, nonostante sia stata abrogata dall’art. 218 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni
elettroniche), risulta, secondo la motivazione non implausibile del
giudice rimettente, applicabile ratione temporis nel giudizio a quo.
5. – L’impugnato art. 6 è richiamato dall’art. 19, primo comma, del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva
97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno
dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del
servizio), il quale, nel disciplinare la responsabilità «per la
fornitura del servizio universale», applica al gestore di tale servizio
(attualmente, Poste Italiane S.p.A.) la generale regola di
irresponsabilità prevista per l’Amministrazione postale pubblica per i
servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni «fuori dei casi
e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge».
6. – Come già affermato da questa Corte, per il caso del servizio
telegrafico, sebbene sia «sempre possibile delineare, in materia di
responsabilità per danni causati agli utenti del servizio postale, una
disciplina speciale ispirata a criteri più restrittivi di quella
ordinaria, in rapporto alla complessità tecnica della gestione del
servizio ed all’esigenza del contenimento dei costi», tuttavia la
carenza di siffatta disciplina della responsabilità del gestore del
servizio è in grado di tradursi in un «privilegio, privo di connessione
con obiettive caratteristiche del servizio e, perciò, lesivo, al tempo
stesso, del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza
garantiti dall’articolo 3 della Costituzione» (sentenza n. 254 del
2002).
6.1. – Anche nel caso di specie, infatti, per il servizio di
postacelere, il legislatore ha inteso, attraverso il citato rinvio
all’art. 6, determinare un’esclusione di responsabilità secondo un
criterio soggettivo, escludendo per il gestore del servizio universale,
che il ritardato recapito determini una responsabilità di tipo
risarcitorio, se non nei limiti espressamente previsti, in questo caso,
ratione temporis, dal decreto ministeriale 9 aprile 2001, Carta della
qualità del servizio pubblico postale.
La previsione della mera corresponsione del costo per la spedizione
determina, anche nel caso del servizio di postacelere, una totale
esclusione di responsabilità, non essendo in grado di assolvere ad una
funzione risarcitoria del danno arrecato all’utente, che utilizza il
predetto servizio proprio in vista della celerità del medesimo e di quel
quid pluris garantito dalle caratteristiche prefissate nell’atto della
sua istituzione (Decreto ministeriale 28 luglio 1987, n. 564 –
istituzione del servizio di postacelere interna).
6.2. – La norma impugnata, pertanto, determina in favore del gestore un
ingiustificato privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa
con le caratteristiche del servizio, senza dunque realizzare alcun
ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti
del servizio, equilibrio che, secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte, il legislatore avrebbe invece dovuto realizzare, essendo
venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale,
e quindi «la possibilità di collegare tali limitazioni di
responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità
dell’Amministrazione» (sentenza n. 463 del 1997).
Tale privilegio determina, quindi, la dedotta violazione del canone di
ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall’art. 3
Cost., con conseguente illegittimità costituzionale dell’art. 6 del
codice postale nella parte in cui esclude, in mancanza di speciali norme
di legge, qualsiasi responsabilità delle Poste per il ritardato
recapito delle spedizioni di postacelere.
7. – La pronuncia di illegittimità costituzionale con riferimento
all’art. 3, della Costituzione, determina l’assorbimento della questione
posta con riferimento all’art. 24 Cost..
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui dispone che
l’Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non
incontrano alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle
spedizioni effettuate con il servizio postacelere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l’11 febbraio 2011.