Risarcito anche il padre per cambiamento di vita a seguito di nascita indesiderata
Ha il diritto di essere risarcito, non solo la madre, ma anche il
padre del bambino nato con una malformazione non diagnosticata dalla
struttura sanitaria, la quale non ha permesso la scelta dell’aborto ai coniugi. A questa conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13 del
5 gennaio 2010 con cui, senza riaffermare esplicitamente l’esistenza del danno
esistenziale, riconosce così il ristoro al danno indiretto sofferto
da un padre il cui bambino è nato con una grave malformazione: “La nascita indesiderata determina –
è quanto si legge in sentenza – una radicale trasformazione
delle prospettive di vita dei genitori, i quali si trovavano esposti a
dover misurare (non i propri specifici valori costituzionalmente
protetti, ma) la propria vita quotidiana, l’esistenza concreta, con le
prevalenti esigenze del nascituro, con tutti gli ovvi sacrifici che ne
conseguono”. E ancora, “le
conseguenze della lesione del diritto di autodeterminazione nella
scelta procreativa, allora finiscono per consistere proprio nei
rovesciamenti forzati dell’agenda di cui parte della dottrina discorre
nel prospettare la definizione del danno esistenziale. Insomma, tale
caso sembra costituire un caso paradigmatico di lesione di un interesse
che non determina un prevalente danno morale o biologico, peraltro
sempre possibile, ma impone al danneggiato di condurre giorno per
giorno, nelle occasioni più minute come in quelle piú importanti, una
vita diversa e peggiore di quella che avrebbe altrimenti condotto. In
casi del genere, il danno risarcibile non può essere limitato solo al
danno alla salute in senso stretto della gestante”.