(Corte di Cassazione, Sez. III civ., 21 gennaio 2011, n. 1418)
L’avvocato deve essere risarcito dalla compagnia telefonica se quest’ultima omette di inserire nell’elenco degli abbonati il numero di telefono dello studio legale del professionista, non essendo sufficiente ad escludere la responsabilità del gestore la sola indicazione del recapito fax.
E’ quanto stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza 1418/2011 in cui i Giudici della legittimità confermano la condanna al pagamento di € 70.000,00 inflitta dalla Corte d’Appello di Ancona ad una compagnia telefonica per la predetta omissione in cui era incorsa. Il Giudice territoriale, ritenendo provata l’esistenza del nesso di causalità tra il disservizio e la riduzione di lavoro denunciata dal legale, aveva infatti riconosciuto correttamente – secondo gli Ermellini – sia l’esistenza del danno patrimoniale da perdita di affari, sia quello relativo alla lesione alla immagine professionale dell’attore, liquidando entrambi in via equitativa.
Quanto a quest’ultima voce di danno, concordando con i Giudici dell’appello, la Suprema Corte, nella pronuncia in esame, ha ribadito che “Uno studio legale, dotato solo di un’unica linea di telefono-fax, offriva di sè, e del professionista, una immagine poco efficiente e poco affidabile, immagine tanto più negativa per uno studio di un avvocato penalista (….) la cui efficienza ed affidabilità si misurano anche sulla facile reperibilità in ragione delle emergenze e delle urgenze proprie di quel settore di affari giudiziari“.