Il 26 gennaio scorso il Senato ha approvato a larga maggioranza il disegno di legge di riforma della norme sul condominio. Il testo licenziato da Palazzo Madama, salvo sorprese dell’ultima ora, sembra destinato a superare indenne anche l’esame della Camera, così realizzando quel radicale aggiornamento della disciplina condominiale da tempo auspicato da giuristi e operatori del settore, con l’obiettivo di rendere più snella e trasparente la gestione condominiale, ridurre l’elevata litigiosità che si riscontra nella materia e deflazionare l’arretrato dei processi civili. Tra le tante novità contenute nel disegno di riforma, va segnalata quella che riconoscerà ai condomini il diritto di distaccarsi dall’ impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento. Il quarto comma del nuovo dell’art. 1118 c.c., infatti, intitolato “diritti dei partecipanti sulle parti comuni” dispone che:
“Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”. A ben vedere, però, la nuova disposizione non fa altro che tradurre in legge un principio di diritto già largamente affermato in giurisprudenza. La Corte di Cassazione, infatti, abbandonato il precedente orientamento, che riteneva possibile il distacco solo se previsto espressamente in un regolamento di condominio di tipo contrattuale o, in alternativa, solo previa autorizzazione dei condomini all’unanimità, in tempi più recenti aveva più volte riconosciuto il diritto del singolo condomino di distaccarsi dall’impianto comune, alle stesse condizioni e con gli stessi effetti previsti dalla riforma (cfr. Cass. Civ., n. 5974/2004). In definitiva, già allo stato attuale della giurisprudenza il singolo condominio può chiedere il distacco dall’impianto di riscaldamento o di condizionamento, dando la prova che dal distacco non deriveranno né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né una squilibrio termico dell’intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio. Il condomino che rinuncia all’impianto comune non dovrà più pagare nulla per le spese ordinarie d’uso, mentre rimarrà obbligato al pagamento delle sole spese per la conservazione dell’impianto e delle spese di manutenzione straordinaria.
Sig. Molti condomini si trovano nella mia stessa condizione, cioè: – essere condomini – avere un regolamento condominiale contrattuale, dove è espressamente indicato, il divieto di distacco dall’impianto centralizzato Dall’articolo in questione, non riesco a capire se ho il diritto di distaccarmi dal condominio (pagando le spese di manutenzione e conservazione e senza creare squilibri o oneri agli altri condomini. Si può avere una risposta con un Si o un No motivato, grazie