Riscatto di immobile ad uso commerciale, l’imposta di registro non è dovuta
L’esercizio del diritto di
riscatto previsto dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392, articolo 39, non
determina un nuovo trasferimento del diritto sul bene del terzo
acquirente al titolare del diritto di riscatto, bensì la sostituzione
con effetto “ex tunc” di detto titolare al terzo nella medesima
posizione che quest’ultimo aveva nel negozio concluso; ne consegue che
l’imposta di registro non e’ dovuta, trattandosi di mero sub ingresso
del riscattante nel contratto di acquisto originario, e non di un nuovo
e successivo negozio traslativo della proprietà” (Cass. 9 dicembre 2008
n. 28907, 31 luglio 2006 n. 17433, 12 gennaio 2006 n. 410).
Con questa pronuncia la Corte di legittimità, confermando un
orientamento giurisprudenziale già consolidato, esclude l’obbligo di
pagamento di una seconda imposta di registro sul trasferimento, in caso
di riscatto Legge n. 392 del 1978, ex articolo 39.