Rischia sempre la concussione il politico che fa una raccomandazione
Stop alla “segnalazioni” da parte dei politici anche nei confronti
delle aziende private. Rischia, infatti, la condanna per concussione il
pubblico ufficiale che esercita pressioni su di un’impresa per far
assumere personale di proprio gradimento anche quando non esercita un
potere diretto in quell’ambito. Lo ha stabilito la Corte di cassazione
con la sentenza n. 38617/2009 con cui ha annullato, con rinvio, la decisione della Corte d’appello di
Napoli che aveva assolto «perchè il fatto non sussiste», siamo nel
1998-99, il presidente del Consiglio comunale di Afragola dall’accusa
di tentativo continuato di concussione. Secondo i giudici dell’appello
nel tentare di imporre 250 persone ai titolari di un supermercato in
via di apertura, l’imputato si sarebbe avvalso unicamente della sua
“autorevolezza politica” e non della carica pubblica che peraltro aveva
alcuna influenza diretta sulla concessione da concedere.
La Cassazione ha ribaltato la decisione chiarendo che non rileva il
fatto che dai poteri del presidente del consiglio comunale esulasse
«una competenza specifica» in quanto «non può essere sottovalutata la
circostanza che l’imputato si avvalse certamente, nell’imporre
l’assunzione di propri protetti ai responsabili della società
commerciale, del ruolo ricoperto (presidente del C.C.) in seno al
Comune» che nel caso specifico era l’ente competente ad autorizzare
l’apertura dell’ipermercato.
Secondo i giudici di Piazza Cavour, il reato di concussione si
realizza ogni qualvolta il comportamento “abusivo” del pubblico
ufficiale sia idoneo a intimidire il privato cittadino determinando
«uno stato di soggezione». E l’illecito è configurabile anche quando ci
si attribuisca poteri di cui in realtà non si dispone in quanto «è
sufficiente che la qualità soggettiva dell’agente» renda credibile la
sussistenza di una specifica competenza.
E nel caso specifico si era proprio in questa situazione visto che
le pressioni sarebbero state esercitate, come accertato dal tribunale
di merito, quando il comune ancora non aveva concesso il via libera
all’apertura del supermercato, attraverso la redazione dell’elenco
nominativo.