Riscossione coattiva delle imposte: lo Stato paghi un ragionevole prezzo
Nell’acquisizione degli immobili al termine di una procedura coattiva di riscossione delle imposte, il prezzo dell’assegnazione del bene non può essere inferiore a quello posto a base del terzo incanto.
Così la Corte Costituzionale nella sentenza 28 ottobre 2011, n. 281 ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 85, comma primo, del DPR n. 602 del 29 settembre 1973 nella parte in cui prevede che, se il terzo incanto ha esito negativo, l’assegnazione dell’immobile allo Stato ha luogo per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede”, anziché per il prezzo base del terzo incanto.
Secondo quanto precisato dalla decisione che qui si annota per i giudici di Palazzo della Consulta, che ricordano precedenti sul tema, “la disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate ha quale esigenza quella della pronta realizzazione del credito fiscale, a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.
Per tale ragione la citata disciplina deve essere improntata a criteri di semplicità e di speditezza della procedura” (cfr. sentenze n. 351 del 1998, n. 415 del 1996, n. 444 del 1995 e n. 358 del 1994; ordinanze n. 158 del 2008, n. 217 del 2002 e n. 455 del 2000).
Continua ancora la Corte precisando che “Coerentemente con tale finalità di tempestiva riscossione dei crediti tributari, il legislatore, nel caso in cui sia risultato impossibile vendere l’immobile esecutato nel corso di tre incanti – conclusisi con esito negativo nonostante gli elevati ribassi di legge (art. 81, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 602 del 1973: un terzo rispetto al prezzo base del primo incanto; un terzo rispetto al prezzo base del secondo incanto) –, ha previsto, con l’art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973, che il bene sia assegnato allo Stato.
Questa soluzione – piú di altre astrattamente ipotizzabili, quali lo svolgimento di ulteriori incanti o l’amministrazione giudiziaria del bene (nella prospettiva di una futura vendita o di una assegnazione a condizioni piú favorevoli) – risponde alla ratio di accelerare il procedimento di riscossione coattiva, assicurando che l’espropriazione possa ugualmente avere termine in modo rapido con la realizzazione di un ricavo, anche nel caso di incollocabilità dell’immobile sul mercato”.