RISCOSSIONE ILLEGITTIMA E RISARCIMENTO DANNI MORALI: NUOVA SENTENZA. La soddisfazione di Pisani
Se il concessionario della
riscossione avvia l’azione esecutiva – ad esempio con pignoramenti mobiliari
e/o immobiliari – nonostante l’annullamento da parte del giudice del debito
erariale, tale comportamento configura gli estremi del delitto di omissione di
atti d’ufficio e la richiesta di risarcimento dei danni morali del contribuente
può essere accolta. Ciò è quanto emerge da una recentissima sentenza della
Suprema Corte (sentenza della Corte di Cassazione n.9445 dell’11/06/2012), la
quale si è espressa in merito alla richiesta di risarcimento dei danni morali
da parte di un avvocato a seguito di un pignoramento effettuato presso il suo
studio. Il professionista, dunque, chiedeva il risarcimento dei danni morali
derivanti dalla lesione della sua immagine. Ebbene, in merito,
chiarisce che “Essendo prospettato come causa dell’illecito civile un fatto
astrattamente riconducibile a fattispecie penalmente rilevanti, spetta al giudice
accertare, incidenter tantum, l’astratta configurabilità di un reato,
indipendentemente dalla norma penale cui l’attore riconduce la
fattispecie”.
Alla luce di ciò, quindi, risulta chiaro come la
richiesta di risarcimento dei danni morali avanzata dal contribuente non possa
essere rigettata a priori dal giudice, il quale invece dovrà valutare
innanzitutto se il fatto sia astrattamente configurabile come reato e solo
successivamente stabilire se vi sia stata lesione o meno di qualsiasi interesse
della persona (in merito si veda anche la sentenza della Corte di Cassazione SS
UU n.26972 dell’11/11/2008).
“Soddisfatto della sentenza che riconosce in pieno le illegittimità perpetrate da Equitalia a danno del contribuente – ha detto l’avvocato Angelo Pisani, presidente dell’associazione Noi Consumatori -. Finalmente viene riconosciuto quanto i metodi di Equitalia siano medievali e fuori qualsiasi logica, in barba alle leggi vigenti, perseguitando e vessando migliaia di cittadini. Se Equitalia sbaglia, se ne infischia delle leggi, deve pagare e risarcire le vittime. Adesso all’agente della riscossione converrà riconoscere prima le sue illegittimità e metodologie errate se non vuole pagare le spese di migliaia di processi e risarcire i contribuenti dei danni e delle spese processuali”.