Risparmio energetico: detrazione 55% non cumulabile con incentivi locali
La detrazione d’imposta del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, applicabile fino al periodo d’imposta 2010, non e’ cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali.
Originariamente l’art. 10, comma 2, del decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 – contenente “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre, n. 296” – prevedeva la cumulabilità dei benefici.
Con il D.Lgs n. 115/2008, recante norme di “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” si è stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2009, gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilita’ di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4. (art. 6 comma 3)
Il Ministero dello Sviluppo Economico – istituzionalmente competente in materia di interventi per l’efficienza energetica – ha chiarito la portata applicativa del riferito art. 6, comma 3, del D.Lgs n. 115/2008, affermando che la detrazione d’imposta del 55% e’ riconducibile fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e, di conseguenza, non e’ cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali.
Dunque alla luce delle nuove disposizioni normative e dei chiarimenti ministeriali, il contribuente che, a decorrere dal 1 gennaio 2009, sostenga spese per interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’oggetto dell’agevolazione fiscale, deve scegliere se beneficiare della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi.