Risponde di bancarotta l’imprenditore edile fallito che non rintraccia le attrezzature nei vari cantieri
È sintomo di distrazione dei beni. Lo ha stabilito la Suprema corte che, con la sentenza n. 40085 del 7 novembre 2011, ha confermato la condanna nei confronti di un costruttore fallito che non aveva saputo rintracciare le attrezzature dell’azienda presso i vari cantieri aperti. Sul fronte scomparsa delle attrezzature la quinta sezione penale ha sottolineato che l’imprenditore avrebbe dovuto tracciare il cammino fra i vari cantieri. Ciò anche perché «sarà pur vero che dette attrezzature vengono spostate, secondo le necessità, da un cantiere all’altro, ma, trattandosi di beni strumentali di valore, tale cammino dovrebbe essere tracciabile, atteso che il mancato reperimento in bonis” di cespiti e attrezzature dei quali il fallito ha certamente avuto la disponibilità rappresenta, in mancanza di una convincente ed esaustiva indicazione/spiegazione della loro “sorte”, elemento sintomatico della distrazione degli stessi».