Risponde di sottrazione di minore la madre affidataria che allontana il figlio dal papà consentendo solo contatti telefonici
La madre affidataria che, senza alcuna intesa con l’ex coniuge,
allontana il figlio dal padre consentendo solo contatti telefonici
commette reato. In particolare, rischia una condanna per sottrazione di minore anche
se la donna, in sua difesa, ha sostenuto di aver avvertito il papà del
posto in cui si trovava il bimbo e di aver sempre garantito un contatto
telefonico tra i due. Tecnicamente, infatti, la condotta in esame
integra il reato di cui all’articolo 574 del codice
penale (“Sottrazione di persona incapace”) perché ha determinato un
impedimento all’esercizio delle diverse manifestazioni della potestà
del padre. Infatti, il principale bene giuridico tutelato dalla norma
si identifica nel regolare svolgimento della funzione genitoriale. È
quanto emerge dalla sentenza 42370/09 con cui la Cassazione ha
confermato la condanna per sottrazione di minore nei confronti di una
mamma affidataria che di sua iniziativa aveva portato il bimbo con sé
in Sardegna per alcuni mesi privando così, in tal modo di fatto, il
padre della possibilità di esercitare il suo ruolo di genitore non
esplicabile solo con conversazioni telefoniche o con visite saltuarie.
Insomma, la donna aveva scientemente sottratto per un lungo periodo il
figlio al papà senza il suo consenso e tanto è bastato a far scattare
il reato di cui all’articolo 574 del Codice penale. Secondo la
giurisprudenza di legittimità, infatti, «risponde del delitto di
sottrazione di persona incapace il genitore che, senza consenso
dell’altro, porta via con sé il figlio minore, allontanandolo dal
domicilio stabilito, ovvero lo trattiene presso di sé, quando tale
condotta determina un impedimento per l’esercizio delle diverse
manifestazioni della potestà dell’altro genitore, come le attività di
assistenza e di cura, la vicinanza affettiva, la funzione educativa».