Risponde penalmente il vigile urbano che non obbedisce all’ordine del comandante
Vigili urbani come militari e agenti della forza
pubblica: non obbedire al proprio superiore gerarchico può costare una
condanna penale. Infatti, integra il reato di cui all’articolo 329 del
codice penale la condotta dell’agente di polizia municipale che,
contravvenendo all’ordine del superiore, rifiuta di effettuare un posto
di controllo della circolazione stradale e di eseguire sopralluoghi per
la verifica di regolarità presso negozi.
Il caso
La Cassazione (sentenza 38119/09)
ha confermato la condanna ex articolo 329 Cp (“Rifiuto di obbedienza
commesso da un militare o da un agente della forza pubblica”) nei
confronti di una vigilessa che si era rifiutata di obbedire ad alcuni
ordini impartiti dal comandante. Ai fini della configurabilità del
reato in esame, infatti, la Suprema corte ha sottolineato che tra i
poteri coercitivi – intesi come caratterizzati dal legittimo uso della
forza in funzione del conseguimento di finalità di natura pubblica
precisamente determinate – rientrano quelli connessi con i settori
della pubblica amministrazione riservati per legge alla competenza dei
vigili urbani ed inerenti alla funzione istituzionale loro propria.
Insomma, il riferimento è proprio a quelli relativi alla disciplina
della circolazione stradale ed al controllo della regolarità degli
esercizi commerciali.