Ristrutturazioni più facili, in vigore le norme che liberalizzano i lavori. In alcuni casi occorre, però, una relazione tecnica
Sono in vigore da oggi, 26 maggio, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, le norme che liberalizzano la maggior parte dei lavori in
casa. Solo per alcuni interventi è previsto comunque l’obbligo di
inviare ai Comuni una relazione tecnica sulla tipologia di lavori che
si intende effettuare. Il tecnico dovrà attestare che saranno
realizzati a norma di legge.
Lavori di base a burocrazia zero –
Nessun obbligo burocratico, dunque, per gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria che non riguardino parti strutturali
dell’appartamento come i muri maestri. Liberalizzate anche le opere di
abbattimento delle barriere architettoniche interne alla casa o al
palazzo. Si potranno, quindi sostituire gli impianti e/o i servizi
sanitari, rifare i pavimenti, aggiungere impianti di allarme e
inferriate senza alcuna comunicazione al Comune. Possibile anche
predisporre scivoli e monta scale o installare nuovi ascensori purché,
appunto, all’interno del palazzo.
Per le opere di ristrutturazione più impegnative, e per quelle che
riguardano l’esterno del palazzo, è invece obbligatorio inviare una
nota informativa al Comune con la quale, però, non si richiedono
autorizzazioni ma solo, appunto, si notifica di aver avviato
determinati lavori. La nota deve essere anche accompagnata dal progetto
e da una relazione con la quale il tecnico abilitato – geometra,
ingegnere, architetto – attesti, sotto la sua responsabilità, che i
lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai
regolamenti edilizi vigenti, e che rientrano tra gli interventi
liberalizzati. Chi firma la relazione dovrà anche assicurare di non
avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente.
Rientrano nella categoria con obbligo di progetto e relazione
l’apertura di porte e lo spostamento di pareti interne, sempre che non
si tocchino i muri maestri e non si aumenti il numero delle stanze. No
invece al effettuare senza di Dia di interventi che aumentano il valore
catastale dell’immobile come, ad esempio, la realizzazione di un
secondo bagno.
Pannelli solari “liberi” se non c’è il serbatoio a vista –
Installazione senza Dia ma con semplice comunicazione, invece, per i
pannelli fotovoltaici e per i pannelli solari termici, purchè, però,
non ci sia il serbatoio esterno a vista. Per tutti gli interventi che
riguardano l’esterno del palazzo e ne cambino le caratteristiche,
infatti, l’autorizzazione del Comune è sempre necessaria.
Obbligatorio comunicare i dati della ditta – Insieme
alla nota informativa, inoltre, è previsto, infatti, l’obbligo di
comunicare al Comune i riferimenti dell’impresa alla quale è affidato
il lavoro. Multa di 258 euro per chi non invia la comunicazione. (26 maggio 2010)
Il testo delle disposizioni
Articolo 5.
(Attività edilizia libera)
1. L’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubbica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. (L) – (Attività edilizia libera). – 1. Fatte salve
leprescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel
rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle
relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute
nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventisono eseguiti
senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche
che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni,
ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività
di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al
centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti
all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici
agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in
muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1,
previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori
da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere
eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte
interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino
le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero
delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri
urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare
della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta
giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni,
anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di
permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi
compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non
accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza
serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare
al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
3. L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla
comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente
obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli
interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati
identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la
realizzazione dei lavori.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera
a), l’interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori,
trasmette all’amministrazione comunale una relazione tecnica provvista
di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a
firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non
avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che
asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi
agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e
che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio
di un titolo abilitativo.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo,
l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni,
alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di
cui all’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono
estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi
edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra
quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo
all’interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione
tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal
medesimo comma.
7. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la
mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del
presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro.
Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata
spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di
prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il
certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con
l’esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal
primo periodo del comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è
ridotto a trenta giorni».
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.