Ritardi dei “messi notificatori”? Il Comune risarcisca il fisco
Per i ritardi
dei messi nella notificazione delle imposte il Comune è da ritenersi responsabile verso l’amministrazione finanziaria, a cui deve i danni. Lo ha stabilito la Cassazione con una
sentenza del 27 gennaio 2010 con cui ha spiegato che non è possibile prevedere una
responsabilità diretta dei messi notificatori poiché non si sa neppure “quali siano preposti a quel compito” e
quanti ma soprattutto se sono “sufficienti per far fronte ai compiti
istituzionali”.
In particolare, i giudici di legittimità hanno espresso quanto segue: “in tema di
notifica degli avvisi di accertamento tributario, qualora
l’Amministrazione finanziaria, avvalendosi della facoltà di cui
all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, faccia richiesta al comune di
provvedere all’incombente a mezzo di messi comunali, si instaura, tra
amministrazione ed ente locale, un rapporto di preposizione gestoria
che deve essere qualificato come mandato “ex lege”, la cui violazione
costituisce, se del caso, fonte di responsabilità esclusiva a carico
del comune, non essendo ravvisabile l’instaurazione di un rapporto di
servizio diretto tra l’amministrazione finanziaria e i messi comunali,
che operano alle esclusive dipendenze dell’ente territoriale”.