Ritardi dei voli e bagagli smarriti. Come difendersi
L’album delle foto delle vacanze finisce sempre più spesso in
tribunale. C’è chi lamenta lo smarrimento dei bagagli, chi lo stress
subito per il ritardo degli aerei o la scarsa igiene degli alberghi. Il
diario di una vacanza andata male confluisce allora nei fascicoli delle
cancellerie, in cui si depositano le foto dei disagi, gli elenchi dei
testimoni e le copie dei contratti di viaggio.
Danno da vacanza rovinata
Ma da quest’anno per i viaggiatori al rientro dalle ferie non
mancano le novità. Oltre alla possibilità di “sperimentare” la class
action per i disagi verificatisi a partire da ferragosto, è necessario
tenere d’occhio anche i nuovi principi stabiliti dalle pronunce della
Cassazione.
Le pretese risarcitorie dei vacanzieri delusi rischiano di subire
un netto ridimensionamento, anche se restano tutelate le situazioni più
gravi. A introdurre i paletti alla risarcibilità del cosiddetto danno
esistenziale sono le sezioni unite della Cassazione (sentenza n.
26973/2008), che hanno stabilito che, al di fuori dei casi previsti
dalla legge, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona è
fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale. Per i giudici di
legittimità, “il danno non patrimoniale deve eccedere una certa soglia di offensività,
rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in
un sistema che impone un grado minimo di tolleranza”. Non solo.
La Suprema Corte ha precisato che il pregiudizio arrecato “non deve
essere futile”. Non vale più invocare la lesione di diritti del tutto
immaginari, come quello al benessere, alla serenità, o il “diritto ad
essere felici”. Un’autentica presa di posizione, destinata a correggere
il tiro delle pretese risarcitorie dei viaggiatori delusi. Resta però
la possibilità di chiedere il ristoro dei danni patrimoniali, nel caso
in cui i servizi venduti dal tour operator e dalle agenzie di viaggi
non corrispondano alle reali condizioni rinvenute in loco. Ognuno
risponde secondo le proprie responsabilità, laddove l’inadempimento
abbia comportato il mancato godimento delle utilità promesse. La
Cassazione, infatti, non salva gli operatori e gli intermediari
turistici da eventuali responsabilità contrattuali derivanti dalla
mancata o cattiva esecuzione delle prestazioni offerte, con particolare
riferimento ai pacchetti all inclusive.
Tra i danni non patrimoniali che continuano ad essere oggetto di
tutela rientrano, invece, tutti i pregiudizi che incidono sensibilmente
sulla salute dei viaggiatori, come le pessime condizioni
igienico-sanitarie e le situazioni di pericolo o di stress considerate
superiori alla normale soglia di tollerabilità. Sembrano risarcibili
allora tutti quei danni derivanti dalla presenza di vetri rotti nelle
camere, porte divelte, fili elettrici scoperti, scarafaggi o quelli
dovuti a intossicazioni alimentari da cibi consumati negli alberghi.
Restano escluse dalla tutela risarcitoria le situazioni meno gravi,
come l’attesa stressante in aeroporto (non superiore a un certo limite
di tempo), l’eccessiva presenza di zanzare, la mancanza di musica
gradevole nei villaggi o la confusione negli alberghi nel periodo di
ferragosto.
La quantificazione dei danni è rimessa al giudizio equitativo del
giudice, misurato anche in base al valore complessivo del pacchetto
turistico acquistato. Restano invariate anche le cautele da osservare
per rendere azionabile un eventuale risarcimento danni al rientro dalle
ferie. Oltre ad inviare immediatamente un fax all’agenzia di viaggi e
al tour operator per segnalare eventuali disservizi o disagi gravi, il
turista è tenuto ad inoltrare formale richiesta risarcitoria entro
dieci giorni lavorativi dal rientro. Buona regola precauzionale anche
fotografare luoghi e situazioni di disagio. Ritardi o mancanze di prove
potrebbero rendere inammissibile una eventuale pretesa economica o
compromettere l’esito del processo.
Il danno, infatti, dovrà essere rigorosamente provato: la vacanza
non solleva il turista nemmeno da un difficile onere probatorio. Il
viaggiatore, infatti, dovrà allegare tutti gli elementi che, nelle
concrete fattispecie, “siano idonei a fornire la serie concatenata di
fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto”. Da quest’anno è
necessario tenere d’occhio tutte le novità per evitare amare sorprese
in sede di contenzioso. In caso contrario, si rischia anche la condanna
alle spese del giudizio.
Cancellazione dei voli e smarrimento bagagli
Resta la tutela risarcitoria per lo smarrimento dei bagagli e la
cancellazione dei voli. La Corte di giustizia europea (sentenza 9
luglio 2009, causa C-204/08) ha rafforzato di recente le garanzie nei
confronti dei viaggiatori, stabilendo che nel caso in cui un volo
intracomunitario venga annullato, essi possono richiedere un
risarcimento forfettario al giudice del luogo di partenza o di arrivo
dell’aereo. Secondo il regolamento comunitario sulla compensazione e
l’assistenza passeggeri del trasporto aereo, chi rimane a terra può
ricevere un indennizzo compreso tra i 250 e i 600 euro.
In generale, è bene sapere che la compagnia aerea è responsabile anche
in caso di ritardo o smarrimento dei bagagli dall’inizio delle
operazioni di imbarco sino al compimento di quelle di sbarco. La
convenzione di Montreal, recepita anche in Italia, precisa quali sono i
limiti di risarcibilità per i bagagli smarriti. Il risarcimento, poi,
varia anche in relazione al momento dell’avvenuta perdita. Se lo
smarrimento avviene durante il volo di andata, il ristoro economico
sarà in genere maggiore: dovranno essere rimborsate anche le spese
necessarie per acquistare vestiti ed effetti personali in loco. In ogni
modo resta salva la responsabilità del Tour operator in caso di
acquisto di un pacchetto turistico tutto compreso. Sia le agenzie di
viaggio che i Tour operator, in genere, hanno polizze assicurative che
prevedono la risarcibilità dei danni per i bagagli smarriti, che
possono coprire anche i danni residui eventualmente non pagati dalla
compagnia aerea.
In caso di ritardo del volo, non esiste alcuna norma che
indici esattamente la durata dell’attesa minima risarcibile. In genere,
la giurisprudenza di merito ha liquidato – con cifre che oscillano dai
300 ai 500 euro – le attese superiori a un’ora. Alla luce della
recente sentenza della Cassazione, anche in questo caso, sembra doversi
applicare il principio secondo il quale saranno risarcibili tutti i
ritardi che superino “una certa soglia di tollerabilità”. Per tutto il
resto, meglio dotarsi di una buona dose di pazienza e di adattablità.
Lo vuole la giurisprudenza, lo pretende il buon senso.