Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
Favorire la competitività delle imprese e, in particolare, quella delle PMI, attraverso la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. È questa la finalità della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 7 del 16 febbraio 2011 che gli Stati membri dovranno recepire entro il 16 marzo 2013 e che abroga la precedente Direttiva 2000/35/C.
Tra le più rilevanti disposizioni della nuova normativa europea vi sono le seguenti tematiche:
- campo di applicazione della Direttiva (la quale si applica anche alle pubbliche amministrazioni);
- concetto di clausole contrattuali e prassi inique.
Quanto al primo aspetto (campo di applicazione della Direttiva), le nuove disposizioni si riferiscono ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, intesa quale transazione che comporta la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo effettuata:
- tra imprese (soggetti organizzati, diversi dalle pubbliche amministrazioni, che agiscono nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona);
- tra imprese e pubbliche amministrazioni.
Quanto al secondo aspetto, per determinare se una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell’interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero sia gravemente iniqua per il creditore, si dovrà tenere conto, a norma dell’art. 7, paragrafo 1, di tutte le circostanze del caso, tra cui:
a) qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;
b) la natura del prodotto o del servizio;
c) se il debitore abbia qualche motivo oggettivo per derogare al tasso d’interesse di mora legale, al periodo di pagamento, o all’importo forfettario.
Inoltre, una clausola contrattuale o una prassi è considerata gravemente iniqua qualora:
Al riguardo, la Direttiva richiede agli Stati membri di disporre che dette clausole contrattuali o prassi gravemente inique per il creditore non possano essere fatta valere, oppure diano diritto a un risarcimento del danno.
Tra le principali disposizioni introdotte, la Direttiva (agli artt. 3 e 4, rispettivamente dedicati alle transazioni tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni), prevedendo anche norme relative dell’applicabilità del tasso di riferimento ed alla decorrenza del diritto agli interessi di mora, richiede che al creditore sia assicurato il diritto a detti interessi di mora senza che sia necessario un sollecito alle seguenti condizioni:
- qualora questi abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
- qualora questi non abbia ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo sia imputabile al debitore.
Inoltre, relativamente ai ritardi di pagamento, è fatto obbligo agli Stati membri di assicurare che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi sessanta giorni nelle transazioni tra imprese e trenta giorni (termine prorogabile sino ad un massimo di sessanta giorni) nelle transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni (dove queste, dunque, sono debitrici).
Detti termini possono essere modificati mediante espresso accordo contrattuale, fatto salvo il divieto di clausole gravemente inique per il creditore.