Ritenuta alla fonte per pignoramento presso terzi
Nella ipotesi di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso
terzi, la ritenuta (se prevista) deve essere effettuata dal soggetto erogatore,
il quale rivesta la qualità di sostituto d’imposta con una aliquota che
sia pari al 20%.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito con la circolare 8/E del 2 marzo 2011 le
modalità di effettuazione delle ritenute alla fonte per le somme liquidate a
seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
Già l’articolo 15, comma 2, del decreto legge del 1 luglio
del 2009, n. 78 (integrando la disposizione di cui all’articolo 21, comma
15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) aveva specificato che, in caso di
somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, la
ritenuta, ove prevista, deve essere effettuata dal soggetto erogatore che
rivesta la qualità di sostituto di imposta, con un’aliquota pari al 20 per
cento.
Dopo di ciò il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3
marzo del 2010 aveva stabilito le modalità di effettuazione della ritenuta alla
fonte e tutti gli adempimenti da assolvere per la cura dei soggetti
interessati,
Con la circolare che qui si commenta, ancora l’Agenzia ha fornito chiarimenti
sulle questioni interpretative che potrebbero sorgere in fase di applicazione
del provvedimento di cui sopra.
Quindi, come detto in apertura di commento, in caso di somme liquidate con il
pignoramento presso terzi, questi ultimi devono sempre operare una ritenuta
del 20% a titolo di acconto IRPEF dovuti dal creditore pignoratizio.
Tale obbligo viene a concretizzarsi a condizione che:
- il terzo erogatore sia un sostituto d’imposta;
- il creditore pignoratizio sia un soggetto IRPEF;
- il credito si riferisca a somme per cui è prevista una ritenuta alla fonte,
senza necessità di ulteriori indagini sul tipo di reddito erogato.
Sarà compito ed onere del creditore fornire la dimostrazione che le somme
incassate non rientrano tra quelle per cui è prevista la ritenuta del 20%.
L’esempio “di scuola” (fornito dalla stessa agenzia) è quello del
professionista che vanta un credito nei confronti di un cliente (soggetto
privato).
Se tale credito viene soddisfatto mediante una sentenza di condanna del
debitore, che come conseguenza comporta il pignoramento di somme sul conto
corrente, l’istituto di credito deve operare la trattenuta sugli importi
assegnati al professionista.
Una precisazione da fare è che sono esclusi dal campo di applicazione della
ritenuta (niente prelievo quindi) gli assegni versati periodicamente per
il mantenimento del coniuge; le somme in oggetto, infatti, godono di una forma
di tutela più efficace ed immediata rispetto a quella prevista per il recupero e
l’attuazione dei crediti, in considerazione della particolarità e delicatezza
degli interessi giuridici coinvolti.
E non solo per tali assegni, ma anche per le procedure esecutive di
Equitalia; infatti le regole sul prelievo fiscale alla fonte non valgono per
le procedure esecutive promosse dall’agente alla riscossione per il recupero dei
crediti.
Una simile esclusione risponde alla ratio della nuova disciplina che,
per ottimizzare il recupero di imponibile, evita di fare affidamento sulla
autotassazione del creditore pignoratizio: in tal caso, il pericolo non
esiste, in quanto l’agente della riscossione è l’ente cui è affidato dalle
Entrate il compito di riscuotere i tributi.
Con la circolare in oggetto sono stati precisati anche i tempi degli
adempimenti; nello specifico si è precisato che la ritenuta deve essere versata
entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale è stata applicata,
utilizzando il codice tributo 1049, istituito con la risoluzione n. 18/E –
2010.
La certificazione al creditore pignoratizio, per quanto concerne le somme
erogate e le ritenute effettuate, deve essere fatta dal terzo erogatore entro il
termine del 28 febbraio dell’anno successivo a quello nel quale gli importi sono
stati corrisposti.
Deve, inoltre, essere sempre rispettato l’obbligo per il terzo erogatore di
indicare nel proprio modello 770, tutti i dati relativi al debitore e al
creditore pignoratizio, oltre alle somme e alle ritenute effettuate (anche nel
caso in cui non sia stata applicata ritenuta perché ad esempio le somme non
hanno rilevanza reddituale).
recupero di spese legali da parte del creditore procedente si sostiene che sono soggette a ritenuta anche le spese processuali destinate a avvocato difensore del creditore pignoratizio per il giudizio di esecuzione. Ma se il credidore è un privato,il recupero delle spese legali non è certamente un reddito e quindi non troverebbe applicazione la ritenuta del 20% sulle somme recuperate.Secondo Voi è questa una tesi sostenibile ? Grazie
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