ROTTAMAZIONE-BIS CARTELLE ESATTORIALI
Con il nuovo decreto fiscale 2018 collegato alla Legge di Bilancio e ai sensi del nuovo decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, è stata prevista la nuova Definizione agevolata, cd. rottamazione-bis.
Aderendo al Condono , il contribuente potrà usufruire di agevolazioni sul proprio debito, con l’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora, resterà comunque da pagare il tributo, gli interessi affidati all’agente della riscossione e l’aggio, spese per notifica delle cartelle ed eventuali procedure esecutive. Per le contravvenzioni al codice della strada, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Come funziona?
La domanda per chiedere l’adesione alla definizione agevolata può essere presentata recandosi presso gli sportelli Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) e compilando l’apposito modello o con le modalità on-line indicate sul sito dell’ Agenzia www.agenziaentrateriscossione.gov.it , entro il 15 maggio 2018.
Potranno aderire alla “rottamazione-bis” i contribuenti che per motivi formali si erano visti rigettare la domanda di adesione alla “rottamazione” del 2017, i contribuenti che, pur avendo aderito al precedente condono, non hanno pagato alcune rate (anche una sola) se entro il 31 marzo 2018 saldano il proprio debito in un’unica soluzione, o entro il 31 luglio 2018 pagano l’importo condonato maggiorato degli interessi di mora , ed ancora tutti coloro i quali hanno carichi affidati all’ Agenzia delle Entrate-Riscossione a partire dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, oltre alle cartelle esattoriali notificate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 sempre che le cartelle rientrino tra quelle “rottamabili (non tutte le cartelle esattoriali sono rottamabili, per esempio rientrano tra queste le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti o quelle oggetto di una precedente richiesta di condono), ed ancora i contribuenti con piani di rateizzazione non in regola al 31 dicembre 2016, potranno aderire alla rottamazione delle cartelle pagando le rate scadute entro il 31 luglio 2018.
Una volta presentata la domanda bisognerà attendere la risposta da parte dell’Agenzia di riscossione, la quale comunicherà l’esito della domanda (precisando quali sono le cartelle esattoriali rottamabili e quali no), gli importi “scontati” da pagare in un’unica soluzione o fino ad un massimo di 5 rate con scadenza :
- 31 Luglio 2018 (prima rata/unica soluzione)
- 1° Ottobre 2018
- 31 Ottobre 2018
- 30 Novembre 2018
- 28 Febbraio 2019 (ultima rata)
NOTA BENE
L’omesso pagamento di una sola rata comporta la perdita del beneficio ed il contribuente dovrà pagare l’importo “originario” per intero (maggiorato di interessi e sanzioni).
Sarà inoltre necessario, rinunciare ad eventuali giudizi pendenti ed aventi ad oggetto le cartelle esattoriali per cui si chiede il condono.
Non tutte le cartelle esattoriali sono rottamabili, per esempio rientrano tra queste le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.