Sì a gps per pedinamenti senza autorizzazione
La Cassazione autorizza il pedinamento di persone indagate tramite i
segnali di spostamento che arrivano dalle loro utenze dei telefoni
cellulari senza che sia necessario chiedere l’autorizzazione al
pubblico ministero. Questa tecnica investigativa non richiede alcuna
autorizzazione preventiva in virtù della «limitata intrusione
nell’altrui sfera privata» e non richiede l’applicazione della «severa
disciplina delle intercettazioni». Con la sentenza 9667 la Corte ha
respinto il ricorso di tre stranieri indagati contro l’ordinanza di
custodia cautelare confermata dal tribunale della Libertà di Torino lo
scorso 11 maggio. Nel ricorso i tre sostenevano che era stata «violata
la disciplina della privacy con riferimento alle rilevazioni dei dati
dei loro spostamenti tramite il sistema Gps, essendo questa modalità di
localizzazione delle persone diversa dal pedinamento» e facevano
presente che non era stata richiesta l’autorizzazione dei tabulati
telefonici. La Cassazione ha replicato che «la localizzazione mediante
il sistema di rilevamento satellitare (Gps) degli spostamenti di una
persona nei cui confronti siano in corso indagini, costituisce una
forma di pedinamento non assimilabile all’attività di intercettazione
di conversazioni, per la quale non è necessaria alcuna autorizzazione
preventiva da parte del giudice». L’acquisizione dei tabulati
telefonici «può avvenire sulla base della semplice autorizzazione del
pm»; se l’autorizzazione manca, l’utilizzazione dei tracciati
telefonici è consentita ugualmente data «la limitata intrusione
nell’altrui sfera privata».