Sì all’indennità di missione se il ricongiungimento familiare non avviene nello stesso Comune
Il lavoratore ha diritto all’indennità di missione quando il
ricongiungimento familiare non avviene nel Comune in cui il dipendente
è stato comandato. Lo ha stabilito la quarta sezione del Consiglio di
Stato con la decisione 6770/09.
Il caso
Un funzionario
del ministero delle Finanze in servizio presso l’Agenzia delle Entrate
delle Marche viene trasferito per prestare servizio presso il centro
delle imposte di Salerno. Al dipendente viene riconosciuta l’indennità
di missione fino al trasferimento definitivo presso la sede di Salerno.
Ma in seguito il dicastero riscontra che sin dal momento del suo
distacco l’uomo ha abitato in una località prossima alla sede di
servizio. Di conseguenza la direzione regionale delle Marche comunica
al lavoratore l’avvio della procedura di recupero delle somme erogate a
titolo di indennità di missione. Recupero poi confermato anche dal Tar
Campania.
La decisione
Smentito il Tribunale
amministrativo, è stato accolto il ricorso del funzionario perché al
momento del trasferimento della propria residenza il lavoratore si
trovava ancora in posizione di comando a Salerno e ha continuato ad
esserlo fino all’assegnazione definitiva della sede.
Sbaglia il
giudice quando non considera che il ricongiungimento familiare in
un’unica residenza è avvenuto non nel Comune in cui ricade la sede
interessata dal comando ma in un’altra località.
Insomma, in
mancanza di un provvedimento che individui il termine finale del
comando o comportante comunque la sua cessazione non è scattato per il
dipendente l’obbligo di residenza nel Comune sede di servizio, che
preclude il riconoscimento del trattamento di missione.