Sì della Cassazione al «fai da te» per le liti condominiali
Via libera della Cassazione alla soluzione “fai da te” quando si tratta
di ristabilire i propri diritti violati negli spazi comuni del
condominio. Anche se questo comporta l’«uso di una violenza reale»
sulle cose. I giudici della sesta sezione penale, con la sentenza 2548
depositata oggi (vedi il testo su www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com),
hanno assolto un condomino dal reato di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni per aver reciso una catena, un paletto e un lucchetto
messi da un altro abitante dello stabile per “proteggere il suo posto
auto” e chiudere il cancello del parcheggio.
Una tutela eccessiva – che finiva per annullare il diritto di
accesso degli altri residenti – a cui il ricorrente aveva reagito
passando alle vie di fatto. Armato di tronchesi aveva prontamente
reciso tutti gli ostacoli frapposti tra lui e il suo posto macchina,
guadagnando il libero accesso al parcheggio, ma anche due condanne, in
primo grado e in appello, per il reato di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni con violenza sulle cose. Secondo i giudici di prima e
seconda istanza, la strada da percorrere non era, infatti, quella dello
scasso ma la via legale.
Di parere diverso gli ermellini che, forse consapevoli dei tempi
della giustizia, hanno avallato l’uso della forza, magari ingentilita
dall’uso del latino, richiamando il principio “vim vi repellere licet”.
Secondo il Collegio di piazza Cavour la difesa privata di un diritto di
possesso può essere esercitata, anche con “l’uso di una violenza
reale”, da parte di chi viene privato di tale diritto. La Suprema corte
pone però una condizione: l’atto di forza deve avvenire
nell’immediatezza dell’azione lesiva. Perchè se la necessità di
tutelarsi non è urgente la parola deve passare al giudice.