Sangue infetto: anche L’Aquila rivaluta per intero l’indennizzo
Sull’appello proposto dal Ministero, condannato in primo grado a corrispondere l’indennizzo ai sensi della legge 210/92 nei confronti di un cliente dello studio, contagiato nel 1977 da emoderivati infetti, la Corte ha preso posizione anche sull’appello incidentale da noi avanzato, in relazione alla rivalutazione dell’intero indennizzo, anche a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2011.
Ma gli argomenti affrontati rivelano spunti da non sottovalutare, anche in relazione alla competenza funzionale del Giudice del avoro a conoscere la domanda di risarcimeneto dei danni.
In particolare, la sentenza chiarisce quanto segue:
COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DEL LAVORO A CONOSCERE ANCHE LA DOMANDA DI RISACIMENTO
Il ricorrente, nel giudizio di primo grado non seguito dal ns. studio, chiedeva al Giudice del Lavoro di Avezzano la condanna del Ministero della Salute al pagamento sia dell’indennizzo che del risarcimento dei danni da emotrasfusione infetta. Il Giudice si riteneva competente per entrambe le domande e la Corte conferma questa tesi. In particolare riferisce che: “…per il combinato disposto degli att. 31 e 40, 3° comma, cpc, il rito speciale della causa principale attare a sé anche la causa accessoria. Peraltro la tesi prospettata dal Ministero sarebbe in insanabile contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata dei processi.”
Ne discende che chi volesse farsi riconoscere sia il diritto all’indennizzo (devoluto al Giudice del Lavoro) che il risarcimento dei danni (di competenza del Giudice Ordinario) potrebbe agire con unico giudizio dinanzi al primo.
LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL MINISTERO PER LE CAUSE DI INDENNIZZO
La Corte conferma che legittimato passivo sia il Ministero, e non la ASL o la Regione, sul presupposto che “.. l’art. 123 del d.lgs. 112/98 .. è esplicito nel conservare allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati … la previsione di legge non può essere vanificata da fonti normative di livello inferiore, quali regolamenti amministrativi e o decreti ministeriali”.
DIRITTO ALLA RIVALUTAZIONE DI ENTRAMBE LE COMPONENTI DELL’INDENNIZZO
Accogliendo la nostra tesi, la Corte evidenzia che: “essendo stata sollevata da alcuni giudici di merito la questione di legittimità costituzionale, con sentenza 9 novembre 2011, n. 293, ha stabilito l’illegittimità costituzionale delle medesime, in quanto fonte di una irragionevole disparità di trattamento in contrasto con l’art. 3, primo comma, Cost. la situazione venutasi a creare, a seguito della normativa censurata, per le persone affette da epatite post-trasfusionale rispetto a quella dei soggetti portatori della sindrome di talidomine …. La Corte ha rilevato che se si giustifica la disparità di trattamento tra soggetti danneggiati in modo irreversibile da emotrasfusione rispetto a quanti abbiano ricevuto una menomazione permanente alla salute da vaccinazioni obbligatorie, trattandosi di situazioni diverse, non altrettanto può dirsi per le persone affette da sindrore da talidomine… nella sindrome da talidomine, come nell’epatite post-trasfusionale, i danni irreversibili subiti dai pazienti sono derivati da trattamenti terapeutici non legalmente imposti e neppure incentivati e promossi dall’autorità nell’ambito di una politica sanitaria pubblica. Entrambe le misure hanno natura assistenziale, basandosi sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini alla stregua degli artt. 2 e 28 Cost. Da ciò consegue che, in caso di danno irreversibile da emotrasfusione, il soggetto ha diritto la piena rivalutazione dell’assegno sulla base del tasso di inflazione programmato, anche quindi per la parte corrispondente all’indennità integrativa speciale”.
RISARCIMENTO DEL DANNO
Ritenuta la competenza a conoscere la domanda di risarcimento, la Corte ha disatteso l’appello incidentale, rilevando erroneamente che il danneggiato non avesse preso posizione sull’argomentazione principale, ovvero sulla responsabilità colposa del Ministero.
Su tale capo di domanda, per la quale stiamo predisponendo ricorso in Cassazione, nell’appello incidentale, per ben otto pagine evidentemente sfuggite alla Corte, il danneggiato spiegava come il Ministero sia responsabile per i contagi avvenuti sin dai primi anni 70, in virtù anche delle più recenti sentenze della Corte di Cassazione, per la quale il Ministero è responsabile “per qualsiasi contagio virale da emotrasfusione se ha omesso di sorvegliare che fosse accertata dalle strutture sanitarie addette al servizio di emotrasfusione la presenza dell’epatite B a decorrere dalla data di conoscenza del metodo per rilevarla … ed infatti, già a decorrere dalla metà degli anni ’60 erano esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT – indicatori della funzionalità epatica – erano alterati rispetto ai ranges prescritti – già a partire dalla data di rilevazione diagnostica dell’epatite B – 1973 – era obbligatoria la ricerca della presenza dell’antigene 3 in ogni singolo campione di sangue o plasma. Era dunque obbligatorio, secondo le leges artis, anche all’epoca della trasfusione praticata alla [….], per il medico e la struttura sanitaria ove egli operava, essendo indubbio il connotato di pericolosità insito nella trasfusione del sangue- S.U. 576 e 582/2008 – assumere la relativa decisione con attenzione e prudenza, scegliendo tra il fare ed il non fare in base all’esistenza o meno della necessità per le condizioni della paziente e non della mera opportunità discrezionale.” (Cass. Civ., sez. II, sentenza 20 aprile 2010, n. 9315).