Sangue infetto: i chiarimenti sulla procedura transattiva
Stabilite le modalità di presentazione delle domande di adesione alle transazioni da stipulare, ai sensi del Decreto 28 aprile 2009, n. 132,
con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da
anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da
trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati
infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che
abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti.
E’
quanto chiarito dal Ministro del Lavoro, della salute e dello politiche
sociali con la Circolare 20 ottobre 2009, n. 28 pubblicata in Gazzetta
Ufficiale 22 ottobre 2009, n. 246.
La presentazione delle
domande avviene, di regola, per via informatica, tramite un sistema ad
hoc denominato RIDAB (Sistema di Risarcimento Danni) accessibile dal
sito del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali –
Settore Salute (www.ministerosalute.it/transazioni).
Qualora l’interessato non possa motivatamente avvalersi di tale
modalità, la domanda potrà essere inoltrata per posta raccomandata.
La presentazione delle domande deve avvenire entro il 19 gennaio 2010.
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, CIRCOLARE 20 ottobre 2009, n. 28
Modalita’ di presentazione delle domande di adesione alle transazioni ai sensi del decreto 28 aprile 2009, n. 132. (09A12492)
Le
leggi 29 novembre 2007, n. 222, e 31 dicembre 2007, n. 244,
stabiliscono che il Ministro della salute (ora Ministro del lavoro
della salute e delle politiche sociali) possa concludere transazioni
con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da
anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da
trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati
infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che
hanno instaurato, anteriormente al 1° gennaio 2008, azioni di
risarcimento danni e che siano tuttora pendenti.
Il regolamento
di esecuzione, approvato con D.M. del 28/04/2009 n. 132, e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2009, fissa, all’art.
4, la procedura per l’acquisizione delle domande di adesione alla
procedura transattiva, prevedendo che l’inoltro delle stesse avvenga
secondo modalita’ che sono definite nella presente circolare.
La
presentazione delle domande avviene, di regola, per via informatica,
tramite un sistema ad hoc denominato RIDAB – Sistema di Risarcimento
Danni (di seguito indicato Sistema RIDAB), accessibile dal sito del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali – Settore
Salute – www.ministerosalute.it/transazioni secondo le istruzioni indicate nel paragrafo «PROCEDURA TELEMATICA».
Ove
l’interessato non possa motivatamente avvalersi di tale modalita’, la
domanda potra’ essere inoltrata per posta raccomandata, indirizzata al
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali –
Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli
essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema, via Giorgio
Ribotta, 5 – 00144 Roma, secondo le istruzioni indicate nel paragrafo
«PROCEDURA A MEZZO POSTA».
La presentazione delle domande deve
avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della presente circolare.
PROCEDURA TELEMATICA
1) Accesso al sistema RIDAB.
La
procedura di inoltro telematico prevede che il legale di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera c) del D.M. 28/04/2009, n. 132, (di
seguito indicato come utente), presenti la domanda mediante l’utilizzo
di un personal computer predisposto per il collegamento Internet di
tipo ADSL.
L’accesso al sistema RIDAB avviene tramite il sito
istituzionale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali – settore salute www.ministerosalute.it/transazioni.
Per
l’utilizzo delle funzioni di acquisizione delle domande per via
telematica attraverso il sistema RIDAB sano necessari i seguenti
passaggi:
a) accreditamento da parte dell’utente al sistema di
autenticazione del Ministero per ottenere le credenziali di accesso
(nome utente e password).
L’accreditamento consiste in due distinti momenti:
la
registrazione che richiede all’utente l’inserimento dei dati
anagrafici, del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica;
la richiesta del profilo utente che richiede all’utente di scegliere il sistema RIDAB tra i sistemi disponibili in elenco;
b)
abilitazione da parte del Ministero della richiesta di profilo al
sistema RIDAB, tramite l’evasione della richiesta effettuata.
Dopo
l’evasione della richiesta di profilo, l’utente puo’ accedere al
sistema RIDAB, che solo la prima volta richiede di completare le
informazioni fornite in fase di registrazione. Quindi l’utente accede
direttamente alle funzioni di gestione delle domande di adesione alle
transazioni.
Ad ogni accesso successivo al primo, il sistema RIDAB richiede solo l’inserimento dell’utenza e della password.
2) Modalita’ di acquisizione delle domande di adesione.
Il sistema RIDAB prevede le seguenti fasi:
a) gestione della domanda di adesione;
b) gestione degli allegati;
c) validazione della domanda di adesione;
d) annullamento della domanda di adesione.
a)
Gestione della domanda di adesione Le informazioni che il sistema RIDAB
richiede per la compilazione del modulo di domanda di adesione sono le
seguenti (I campi obbligatori sono identificati con il simbolo
asterisco: *):
i) Dati anagrafici del danneggiato o danneggiato
deceduto L’utente deve obbligatoriamente inserire tutte le informazioni
anagrafiche relative al danneggiato, ivi compresa l’indicazione della
manifestazione d’intenti. Nel caso di un danneggiato deceduto, l’utente
deve inserire anche i dati relativi a ciascun avente causa.
ii)
Posizione rispetto alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 Questa sezione
e’ dedicata alle informazioni inerenti il gruppo di riferimento del
danneggiato, eventuale doppia patologia, la categoria ascritta, la
richiesta e/o il riconoscimento dell’indennizzo ex lege 210/92, il
nesso con la patologia o con l’eventuale decesso e la tempestivita’.
iii)
Dati economici L’informazione richiesta e’ quella del valore ISEE
relativo all’anno 2008. La mancata indicazione del dato comporta la
rinuncia alla eventuale priorita’ di cui all’articolo 33, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito in legge 29 novembre
2007, n. 222 e all’articolo 2, comma 362, legge 24 dicembre 2007, n.
244. Nel caso di danneggiato deceduto, l’utente deve inserire per ogni
avente causa il valore ISEE relativo all’anno 2008.
iv) Dati del
contenzioso giurisdizionale per risarcimento In questa sezione sono
gestite le informazioni relative al procedimento giurisdizionale nei
tre eventuali gradi di giudizio:
atto di citazione e sentenza di primo grado, atto di citazione e sentenza di appello, ricorso in cassazione.
b)
Gestione degli allegati Alla domanda di adesione alla procedura
transattiva devono essere allegati i documenti di cui all’art.4 comma
1, lettera c), del D.M. del 28/04/2009, n. 132:
i) verbale della
competente Commissione Medico Ospedaliera, oppure parere dell’Ufficio
medico legale della Direzione Generale della programmazione sanitaria,
dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema
del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali,
oppure sentenza con cui e’ stato riconosciuto il danno ascrivibile alle
categorie di cui alla Tabella A annessa al DPR 834/81;
ii) istanza pervenuta alla competente ASL per il riconoscimento dell’indennizzo di cui alla legge 210/92;
iii) atti comprovanti la pendenza del giudizio per il risarcimento del danno, copia delle eventuali sentenze emesse;
iv) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D.L. 31 marzo 1998, n. 109;
v)
lettera di manifestazione d’intenti, assistita da una certificazione
del legale che la sottoscrizione e’ avvenuta in sua presenza.
I documenti da allegare alla richiesta di transazione possono essere solo in formato PDF.
c)
Validazione della domanda di adesione Prima di procedere alla
validazione, il sistema RIDAB richiede il consenso al trattamento dei
dati personali e l’assunzione di responsabilita’ circa la veridicita’
delle informazioni inserite.
La validazione della domanda di adesione si articola in due fasi che possono essere effettuate anche in momenti diversi:
validazione
con riserva: e’ la prima fase che ha lo scopo di assegnare il numero di
protocollo al primo inserimento dei dati obbligatori richiesti; detto
numero di protocollo sara’ utilizzato nella corrispondenza e nelle
comunicazioni successive inerenti la stessa domanda di adesione.
validazione
definitiva: in un successivo accesso al sistema, richiamata la domanda
con il numero di protocollo precedentemente assegnato, si deve
completare il processo di acquisizione della domanda di adesione
inserendo le informazioni richieste dal sistema RIDAB, entro la
mezzanotte del novantesimo giorno ai sensi dell’art. 4, lettera c) del
D.M. 28/04/2009, n. 132.
Effettuata la validazione definitiva la
domanda di adesione non puo’ essere modificata ma solo visualizzata ed
eventualmente annullata.
d) Annullamento della domanda di adesione
La domanda di adesione puo’ essere annullata in qualsiasi fase della procedura.
L’operazione
di annullamento prevede obbligatoriamente l’inserimento della
motivazione da parte dell’utente. La domanda annullata puo’ essere solo
visualizzata.
3) Assistenza agli utenti.
Gli
utenti potranno avvalersi del servizio di assistenza tecnica che avra’
il compito di fornire risposte esclusivamente a richieste relative al
funzionamento del sistema RIDAB. Il servizio sara’ attivo dal lunedi’
al venerdi’ (esclusi i festivi) dalle ore 9.30 alle ore 18.30 e sara’
contattabile ai numeri 06-8307.4299 e 06-8307.4368 oppure tramite mail
all’indirizzo [email protected].
PROCEDURA A MEZZO POSTA
Qualora
il legale di cui all’art 4 del D.M. 28/04/09, n. 132, non potesse,
motivatamente, avvalersi delle modalita’ di invio telematico messe a
disposizione dal Ministero, deve presentare le domande di adesione
tramite posta raccomandata A/R indirizzata a: Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche sociali – Direzione Generale della
programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei
principi etici di sistema – Ufficio VIII – Via Giorgio Ribotta, 5 –
00144 Roma entro 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della presente circolare. Ai fini della scadenza dei termini
di presentazione delle domande fa fede il timbro a data apposto
dall’ufficio postale accentante. Sulla busta di invio deve essere
riportata la dicitura «RIDAB» e il nominativo del legale.
Per
ciascun danneggiato deve essere presentata una domanda di adesione alla
procedura transattiva in carta semplice e sottoscritta dal legale di
cui all’art 4 del D.M. 28/04/09, n. 132. Ciascuna domanda deve recare
il frontespizio, scaricabile dal sito del Ministero all’indirizzo www.ministerosalute.it/transazioni, con l’indicazione dell’oggetto, del nome e cognome del legale e del danneggiato, e deve essere corredata di:
1. specifico modulo di domanda da compilare in tutte le sue parti, scaricabile dal sito del Ministero all’indirizzo www.ministerosalute.it/transazioni;
2. documentazione riportata nel D.M. del 28/04/2009, n. 132 all’art.4, comma 1, lettera c):
i)
verbale della competente Commissione Medico Ospedaliera, oppure parere
dell’Ufficio medico legale della Direzione Generale della
programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei
principi etici di sistema del Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche sociali, oppure sentenza con cui e’ stato riconosciuto
il danno ascrivibile alle categorie di cui alla Tabella A annessa al
DPR 834/81;
ii) istanza pervenuta alla competente ASL per il riconoscimento dell’indennizzo di cui alla legge 210/92;
iii) atti comprovanti la pendenza del giudizio per il risarcimento del danno, copia delle eventuali sentenze emesse;
iv) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D.L. 31 marzo 1998, n. 109;
v)
lettera di manifestazione d’intenti, assistita da una certificazione
del legale che la sottoscrizione e’ avvenuta in sua presenza.
Ai
sensi della normativa vigente il legale deve autorizzare il trattamento
dei dati personali e l’assunzione di responsabilita’ circa la
veridicita’ delle informazioni fornite.
CORRISPONDENZA SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA O PROCEDURA A MEZZO POSTA DELLE DOMANDE DI ADESIONE
Nella
corrispondenza indirizzata a questo Ministero e successiva alla
presentazione della domanda, il legale deve sempre riportare il
seguente oggetto: «domanda di adesione alla transazione – RIDAB – nome
e cognome del legale – nome e cognome del danneggiato».
Ove l’utente fosse a conoscenza del numero di protocollo, deve essere indicato anche detto ulteriore dato informativo.
Tutte le istruzioni e la documentazione necessarie sono rese disponibili sul sito del Ministero – Settore Salute – www.ministerosalute.it/transazioni contestualmente alla pubblicazione della presente circolare.
Il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si
riserva, inoltre, di fornire eventuali ulteriori istruzioni
facilitative sul medesimo sito istituzionale.
Roma, 20 ottobre 2009
Il capo Dipartimento della qualita’
Palumbo